L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

  Nella riunione del Consiglio del 4 luglio 2001;
  Vista  la  legge  31 luglio  1997,  n.  249,  recante  "Istituzione
dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997,
n.   318,   recante   "Regolamento   per  l'attuazione  di  direttive
comunitarie nel settore delle telecomunicazioni", ed, in particolare,
l'art. 3 relativo al Servizio Universale;
  Visto  il  decreto  del Ministro delle comunicazioni 10 marzo 1998,
recante  "Finanziamento  del  servizio  universale  nel settore delle
telecomunicazioni";
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001,
n.  77, recante "Regolamento di attuazione delle direttive 97/51/CE e
98/10/CE,  in  materia  di  telecomunicazioni",  ed,  in particolare,
l'art. 20, relativo ai servizi elenchi abbonati;
  Vista    la   propria   delibera   n.   2/CIR/99   concernente   la
"Applicabilita'  del  meccanismo  di ripartizione del costo netto del
servizio universale per l'anno 1998";
  Vista la propria delibera n. 171/99 concernente "Regolamentazione e
controllo  dei  prezzi  dei  servizi  di  telefonia vocale offerti da
Telecom Italia a partire dal 1o agosto 1999";
  Vista  la  propria  delibera  n.  6/00/CIR  concernente  "Piano  di
numerazione   nel   settore   delle  telecomunicazioni  e  disciplina
attuativa";
  Vista    la   propria   delibera   n.   8/00/CIR   concernente   la
"Applicabilita'  del  meccanismo  di ripartizione del costo netto del
servizio universale per l'anno 1999";
  Vista   la   decisione   del   Ministero   delle   poste   e  delle
telecomunicazioni  -  Ispettorato  generale delle telecomunicazioni -
del  28 marzo  1992  con  la  quale si autorizzava la societa' S.I.P.
all'adeguamento  della  tassazione  del servizio "12" da 3 a 5 scatti
con conseguente aumento della tariffa a 635 lire al netto di I.V.A.;
  Vista  la  nota del 25 gennaio 2001, con la quale Telecom Italia ha
presentato all'Autorita' una proposta di rimodulazione dei prezzi del
servizio  "12", in cui venivano proposte condizioni economiche pari a
635  lire  al  netto  di  I.V.A.  per  risposta  tramite risponditore
automatico  e  1.500  lire al minuto al netto di I.V.A. piu' 200 lire
alla risposta dell'operatore;
  Vista  la  nota  del  22 febbraio  2001  con  la quale, nell'ambito
dell'istruttoria   volta   all'esame   della  suddetta  proposta,  il
Dipartimento  vigilanza  e  controllo,  in  considerazione  dei tempi
occorrenti per l'attuazione da parte di Telecom Italia di un'adeguata
informativa  all'utenza, ha comunicato alla societa' la necessita' di
apprestare   gli  strumenti  tecnici  onde  consentire  una  corretta
informazione alla clientela;
  Vista  la nota del 26 febbraio 2001 con la quale Telecom Italia, in
risposta  alla lettera sopracitata, faceva presente, tra l'altro, che
il servizio stesso sarebbe stato attivato in data 28 febbraio;
  Vista  la  nota  del 2 marzo 2001, confermata dalla successiva nota
del  23 marzo, con la quale l'Autorita' ha sospeso le nuove modalita'
di  fornitura del servizio, ritenendo che, in base all'applicabilita'
al  servizio  "12"  dell'art.  3  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica  n.  318/1997,  Telecom  Italia dovesse essere previamente
autorizzata prima dell'offerta al pubblico del servizio in questione;
  Considerato  che,  con  la  citata nota dell'Autorita' del 2 marzo,
veniva,  inoltre,  comunicato a Telecom Italia che le nuove modalita'
di   offerta   erano  oggetto  di  attivita'  istruttoria  presso  il
Dipartimento  vigilanza e controllo ai fini della successiva adozione
di una specifica delibera;
  Vista  la  nota  del  23 marzo  2001,  con  la quale Telecom Italia
comunicava di avere ripristinato le precedenti modalita' di fornitura
del servizio;
  Considerato  che  il servizio di informazione abbonati fa parte dei
servizi  inclusi nel servizio universale, di cui all'art. 3, comma 1,
del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 19 settembre 1997, n.
318;
  Considerata  l'esigenza  di contenere gli oneri dei servizi inclusi
nel  servizio universale, tenendo conto della necessita' di garantire
l'accessibilita' di tali servizi;
  Considerato  che l'attuale prezzo di 635 lire al netto di I.V.A. da
collegamento privato del servizio "12", stabilito nel marzo 1992, non
e' stato successivamente oggetto di nessun adeguamento;
  Considerata   l'attivita'   svolta   al   fine  di  procedere  alla
determinazione  del  livello economico di accessibilita' del servizio
"12" nell'ambito del servizio universale;
  Considerato  l'esito  della  consultazione delle associazioni degli
utenti   e   dei   consumatori   tenutasi   in  data  2 luglio  2001,
relativamente  alla  revisione  dei  prezzi del servizio informazione
abbonati "12";
  Considerato  che  la numerazione "12", utilizzata da Telecom Italia
per  l'espletamento del servizio informazione elenco abbonati, e' una
numerazione  per  servizi  speciali  nazionali, ai sensi dell'art. 2,
comma 1, della delibera n. 6/00/CIR;
  Considerato  che l'utilizzo di una numerazione per servizi speciali
nazionali  e' giustificata dalla fornitura di un servizio incluso nel
servizio universale;
  Considerata  infine  la  necessita'  di procedere ad un'analisi del
mercato   della  fornitura  dei  servizi  di  informazione  abbonati,
finalizzato  a  valutare  il  grado  di  concorrenzialita'  attuale e
prospettico  di  tale  servizio,  anche  alla  luce  dell'obbligo  di
fornitura   a   titolo   gratuito   del  database  abbonati  disposto
dall'Autorita'   garante   della   concorrenza   e  del  mercato  con
provvedimento n. 8545 (C3932) del 27 luglio 2000;
  Udita  la  relazione  conclusiva  del  commissario  dott.ssa  Paola
Manacorda,   ai   sensi  dell'art.  32  del  regolamento  concernente
l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita';
                              Delibera:
                               Art. 1.
  1.  Le  condizioni  di  offerta  del  servizio "12" di informazione
abbonati,  per le comunicazioni originate da apparecchi privati, sono
modificate secondo le modalita' e i prezzi di seguito indicati:
    a) il servizio e' prestato per una sola informazione;
    b) il  servizio  e'  prestato  con  risponditore automatico e con
eventuale  intervento  dell'operatore  in caso di mancato esito della
richiesta;
    c) il prezzo del servizio e' pari a L. 840 + I.V.A.;
    d) le  condizioni economiche di offerta del servizio, di cui alla
lettera  c),  sono  comunicate  al  pubblico, secondo quanto previsto
dall'art.  16,  comma  1, lettera d) del decreto del Presidente della
Repubblica n. 318/1997;
    e) Telecom  Italia  e'  tenuta  a  predisporre  entro  la data di
vigenza  delle  nuove  condizioni  economiche  del  servizio e per la
durata  di  almeno novanta giorni un avviso telefonico registrato che
informi la clientela delle nuove condizioni economiche di offerta del
servizio, prima della connessione al servizio stesso.
  2.  I  prezzi  per il servizio erogato da apparecchi a disposizione
del pubblico rimangono invariati.
  3.  La numerazione "12" e' utilizzabile unicamente per la fornitura
del servizio di informazione elenco abbonati, con le modalita' di cui
al comma 1.