Art. 10. 1. Le richieste da parte dei soggetti economici per operare all'interno della zona franca sono presentate al soggetto gestore ed inviate per conoscenza all'assessorato dell'industria della regione autonoma della Sardegna. 2. Il soggetto provvede ad effettuare una istruttoria preliminare delle domande verificando la disponibilita' dell'area per l'intrapresa economica e la compatibilita' dell'iniziativa col programma di cui al precedente art. 2, e le trasmette all'Autorita' doganale. Quest'ultima provvede a rilasciare le autorizzazioni preventive all'esercizio dell'attivita' all'interno della zona franca, come previsto dal codice doganale comunitario.