Art. 10.
  1.  Le  richieste  da  parte  dei  soggetti  economici  per operare
all'interno  della zona franca sono presentate al soggetto gestore ed
inviate  per  conoscenza all'assessorato dell'industria della regione
autonoma della Sardegna.
  2.  Il  soggetto provvede ad effettuare una istruttoria preliminare
delle   domande   verificando   la   disponibilita'   dell'area   per
l'intrapresa   economica  e  la  compatibilita'  dell'iniziativa  col
programma  di  cui al precedente art. 2, e le trasmette all'Autorita'
doganale.   Quest'ultima  provvede  a  rilasciare  le  autorizzazioni
preventive   all'esercizio   dell'attivita'  all'interno  della  zona
franca, come previsto dal codice doganale comunitario.