Art. 11. 1. In ordine alle autorizzazioni preventive da parte dell'autorita' doganale previste dai regolamenti comunitari CEE n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario e CEE n. 2454/93 della Commissione che fissa talune disposizioni d'applicazione del codice doganale comunitario, si applicano i termini previsti dal decreto del Ministro delle finanze 19 ottobre 1994, n. 678. 2. Per la movimentazione delle merci in entrata ed in uscita della zona franca e per ogni altro aspetto rilevante ai fini della sicurezza fiscale sara' redatto apposito disciplinare da parte dell'Autorita' doganale.