Art. 11.
  1. In ordine alle autorizzazioni preventive da parte dell'autorita'
doganale  previste  dai  regolamenti  comunitari  CEE  n. 2913/92 del
Consiglio  che  istituisce  il  codice  doganale comunitario e CEE n.
2454/93    della    Commissione   che   fissa   talune   disposizioni
d'applicazione  del  codice  doganale  comunitario,  si  applicano  i
termini  previsti  dal  decreto del Ministro delle finanze 19 ottobre
1994, n. 678.
  2.  Per la movimentazione delle merci in entrata ed in uscita della
zona  franca  e  per  ogni  altro  aspetto  rilevante  ai  fini della
sicurezza  fiscale  sara'  redatto  apposito  disciplinare  da  parte
dell'Autorita' doganale.