Art. 13. 1. Restano ferme le disposizioni del codice della navigazione e delle altre leggi e regolamenti relativi all'uso delle aree pertinenti al demanio pubblico marittimo, all'esercizio della polizia marittima e ai controlli di profilassi internazionale. 2. Restano ferme altresi' le disposizioni di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, concernenti il riordino della legislazione in materia portuale. Roma, 7 giugno 2001 Il Ministro: Loiero