Art. 13.
  1.  Restano  ferme  le  disposizioni del codice della navigazione e
delle   altre   leggi  e  regolamenti  relativi  all'uso  delle  aree
pertinenti al demanio pubblico marittimo, all'esercizio della polizia
marittima e ai controlli di profilassi internazionale.
  2.  Restano  ferme  altresi'  le  disposizioni  di  cui  alla legge
28 gennaio  1994,  n.  84, e successive modificazioni, concernenti il
riordino della legislazione in materia portuale.
    Roma, 7 giugno 2001
                                                  Il Ministro: Loiero