Art. 2.
  1. Il soggetto gestore della zona franca di Cagliari e' individuato
nella  soc.  cons.  per  az. "Zona franca di Cagliari", che usera' il
marchio  d'impresa  "Cagliari Free Zone", con sede in Cagliari, viale
Diaz n. 86.
  2.  Il  soggetto  gestore  assume, sotto la propria responsabilita'
compiti  di gestione e organizzazione della zona franca di Cagliari a
tempo indeterminato.
  3.  I  relativi  programmi  annuali  devono  essere approvati dalla
giunta  regionale su proposta dell'assessore competente in materia di
industria  di  concerto  con  l'assessore  competente  in  materia di
programmazione.