Art. 2. 1. Il soggetto gestore della zona franca di Cagliari e' individuato nella soc. cons. per az. "Zona franca di Cagliari", che usera' il marchio d'impresa "Cagliari Free Zone", con sede in Cagliari, viale Diaz n. 86. 2. Il soggetto gestore assume, sotto la propria responsabilita' compiti di gestione e organizzazione della zona franca di Cagliari a tempo indeterminato. 3. I relativi programmi annuali devono essere approvati dalla giunta regionale su proposta dell'assessore competente in materia di industria di concerto con l'assessore competente in materia di programmazione.