Art. 3. 1. Ai fini dello svolgimento dell'attivita' di controllo prevista dalla legge, viene identificata nella Direzione della circoscrizione doganale di Cagliari l'autorita' doganale competente. Ad essa dovra' fare riferimento il soggetto gestore indicato, salvo espresse deroghe di competenza previste nel presente decreto o in successive modificazioni.