Art. 3.
  1.  Ai  fini dello svolgimento dell'attivita' di controllo prevista
dalla  legge, viene identificata nella Direzione della circoscrizione
doganale  di Cagliari l'autorita' doganale competente. Ad essa dovra'
fare riferimento il soggetto gestore indicato, salvo espresse deroghe
di   competenza   previste  nel  presente  decreto  o  in  successive
modificazioni.