Art. 4.
  1.  Il gestore si impegna a provvedere alla materiale delimitazione
territoriale dell'area sulla quale insiste la zona franca.
  2.  Tale attivita' di delimitazione si estrinseca nella costruzione
della  recinzione della zona franca, nell'individuazione di varchi di
ingresso  e uscita secondo criteri e modalita' stabiliti d'intesa con
l'Autorita'    doganale,    nel    mantenimento   della   recinzione,
nell'esecuzione   di   tutte   le   opere   che  venissero  richieste
dall'amministrazione   doganale   per   il   sicuro  esercizio  della
vigilanza,   nella   predisposizione  di  idonea  segnaletica,  nella
fornitura  gratuita  dei  locali  necessari  a  norma di legge per le
esigenze  degli  uffici  doganali  e ferroviari e per il personale di
vigilanza,  nonche',  nella  ordinaria  manutenzione, illuminazione e
climatizzazione dei locali stessi.