Art. 4. 1. Il gestore si impegna a provvedere alla materiale delimitazione territoriale dell'area sulla quale insiste la zona franca. 2. Tale attivita' di delimitazione si estrinseca nella costruzione della recinzione della zona franca, nell'individuazione di varchi di ingresso e uscita secondo criteri e modalita' stabiliti d'intesa con l'Autorita' doganale, nel mantenimento della recinzione, nell'esecuzione di tutte le opere che venissero richieste dall'amministrazione doganale per il sicuro esercizio della vigilanza, nella predisposizione di idonea segnaletica, nella fornitura gratuita dei locali necessari a norma di legge per le esigenze degli uffici doganali e ferroviari e per il personale di vigilanza, nonche', nella ordinaria manutenzione, illuminazione e climatizzazione dei locali stessi.