Art. 5.
  1.  L'autorita'  doganale  provvede  ad  eseguire  i  controlli del
perimetro della zona franca nonche' i controlli ai varchi di ingresso
e di uscita della zona franca. A tale scopo essa si avvale di sistemi
informatizzati   e   di   tessere  di  riconoscimento  del  personale
autorizzato ad operare nell'area.
  2.  Il  soggetto  gestore  provvede  tempestivamente  a  mettere  a
disposizione   dell'autorita'  doganale  tutti  i  supporti  tecnici,
informatici  ed  operativi necessari per svolgere le citate attivita'
di controllo.