Art. 5. 1. L'autorita' doganale provvede ad eseguire i controlli del perimetro della zona franca nonche' i controlli ai varchi di ingresso e di uscita della zona franca. A tale scopo essa si avvale di sistemi informatizzati e di tessere di riconoscimento del personale autorizzato ad operare nell'area. 2. Il soggetto gestore provvede tempestivamente a mettere a disposizione dell'autorita' doganale tutti i supporti tecnici, informatici ed operativi necessari per svolgere le citate attivita' di controllo.