Art. 6.
  1.  Al  fine di consentire all'autorita' doganale il controllo, nel
rispetto  della  normativa  comunitaria, sulle merci in entrata ed in
uscita  dalla zona franca, una copia del documento di trasporto delle
merci e la lista delle imprese operanti nella zona franca sono tenute
presso il soggetto gestore a disposizione dell'autorita' doganale.
  2.  Nella  zona  franca il personale doganale, in base alle vigenti
disposizioni  di  legge,  e'  abilitato  all'accertamento dei reati e
delle  altre violazioni, la cui applicazione e' demandata all'Agenzia
delle dogane ed ha facolta', fermo restando l'esercizio dei controlli
sulle  merci  previsti  dalle  norme  comunitarie,  di  accedere,  in
qualunque  momento  negli  stabilimenti, nei magazzini, nei recinti e
negli  altri  esercizi  esistenti  nella  zona  franca  per  eseguire
accertamenti  sulle  merci depositate o in lavorazione ed ispezionare
libri, registri e documenti commerciali e di trasporto.