Art. 6. 1. Al fine di consentire all'autorita' doganale il controllo, nel rispetto della normativa comunitaria, sulle merci in entrata ed in uscita dalla zona franca, una copia del documento di trasporto delle merci e la lista delle imprese operanti nella zona franca sono tenute presso il soggetto gestore a disposizione dell'autorita' doganale. 2. Nella zona franca il personale doganale, in base alle vigenti disposizioni di legge, e' abilitato all'accertamento dei reati e delle altre violazioni, la cui applicazione e' demandata all'Agenzia delle dogane ed ha facolta', fermo restando l'esercizio dei controlli sulle merci previsti dalle norme comunitarie, di accedere, in qualunque momento negli stabilimenti, nei magazzini, nei recinti e negli altri esercizi esistenti nella zona franca per eseguire accertamenti sulle merci depositate o in lavorazione ed ispezionare libri, registri e documenti commerciali e di trasporto.