Art. 7. 1. Il soggetto gestore provvede a predisporre entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto un piano operativo della zona franca che garantisca i servizi comuni e la collocazione logistica degli spazi da adibire a servizi generali. 2. Il piano operativo della zona franca deve essere trasmesso all'Autorita' doganale di Cagliari per eventuali osservazioni da formularsi entro sessanta giorni dalla ricezione. 3. Il piano, corredato delle eventuali osservazioni pervenute, e' quindi trasmesso all'assessore competente in materia di industria per la definitiva approvazione da parte della giunta regionale.