Art. 7.
  1. Il soggetto gestore provvede a predisporre entro sessanta giorni
dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto un piano
operativo  della  zona  franca  che  garantisca i servizi comuni e la
collocazione logistica degli spazi da adibire a servizi generali.
  2.  Il  piano  operativo  della  zona  franca deve essere trasmesso
all'Autorita'  doganale  di  Cagliari  per  eventuali osservazioni da
formularsi entro sessanta giorni dalla ricezione.
  3.  Il  piano, corredato delle eventuali osservazioni pervenute, e'
quindi trasmesso all'assessore competente in materia di industria per
la definitiva approvazione da parte della giunta regionale.