Art. 2.
  Le  offerte  degli  operatori relative alla tranche di cui al primo
comma  del  precedente  art.  1, dovranno pervenire, con l'osservanza
delle  modalita'  indicate  negli  articoli  6 e 7 del citato decreto
ministeriale  del 10 marzo 2000, entro le ore 11 del giorno 13 luglio
2001.
  I  prezzi  indicati  dagli  operatori  devono variare di un importo
minimo  di  un  centesimo  di  euro;  eventuali variazioni di importo
diverso vengono arrotondate per eccesso.
  Le  offerte  non  pervenute  entro il suddetto termine non verranno
prese in considerazione.
  Successivamente  alla  scadenza  del termine di presentazione delle
offerte,  verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalita' di
cui  agli  artt. 8, 9 e 10 del medesimo decreto del 10 marzo 2000. Di
tali operazioni verra' redatto apposito verbale.