(all. 2 - art. 1)
DISCIPLINARE   DI  PRODUZIONE  DELL'INDICAZIONE  GEOGRAFICA  PROTETTA
                      "LIMONTE COSTA D'AMALFI"

                               Art. 1.
    L'Indicazione   geografica   protetta   (I.G.P.)   "Limone  Costa
d'Amalfi"  e' riservata ai limoni che rispondono alle condizioni e ai
requisiti  stabiliti  dal regolamento (CEE) n. 2081/92 e dal presente
disciplinare di produzione.
                               Art. 2.
    L'Indicazione   geografica   protetta   (I.G.P.)   "Limone  Costa
d'Amalfi"   designa  i  limoni  prodotti  nella  zona  delimitata  al
successivo art. 3 del presente disciplinare, riferibili alla cultivar
"Sfusato"    avente   le   caratteristiche   afferibili   all'ecotipo
amalfitano.
                               Art. 3.
    La  zona  di  produzione  del  "Limone  Costa d'Amalfi" di cui al
presente disciplinare comprende:
      l'intero territorio del comune di Atrani;
      parte  del  territorio dei comuni di: Amalfi, Cetara, Conca dei
Marini,  Furore,  Maiori,  Minori, Positano, Praiano, Ravello, Scala,
Tramonti, Vietri sul Mare.
    La  descrizione del confine e' effettuata dall'estremo ovest fino
a  raggiungere  l'estremo  est. Il confine sud e' individuato dal Mar
Tirreno.
    Carta I.G.M. 1:25.000 n. 197 IV N.O. "Positano":
      partendo  da  ovest  il  confine  dell'area  interessata  dalla
coltivazione  del "Limone Costa d'Amalfi" inizia con la delimitazione
tra  la  provincia  di Napoli e quella di Salerno all'altezza del Mar
Tirreno;  prosegue  incrociando la strada statale Amalfitana n. 163 e
quindi  devia  lungo  il  sentiero  che da P.ta Pantanello porta alla
frazione  Corvo  e, procedendo lungo il sentiero che porta a S. Maria
del  Castello, giunge al rudere "Il Mandrino" passando al di sotto di
monte  Gambera  e di monte Pertuso, attraverso il colle di Latte. Dal
Mandrino esso continua fino alla grotta di S. Barbara, percorrendo il
sentiero  che attraversa la frazione Nocella, la localita' Grotte, la
localita'  "I  Cannati"  e  il  colle  "La Serra". Da qui, il confine
prosegue  fino  ad incrociare la strada statale che da Furore porta a
Bomerano,  e  quindi  lungo la stessa strada, imbocca il sentiero che
giunge  a Tovere attraverso le localita' Pino e Acquarola e giunge in
prossimita' dell'abitato di Tovere. Di qui prosegue lungo il sentiero
che porta al convento di Cospita (carta di Amalfi).
    Carta I.G.M. n. 197 IV N.E. "Amalfi":
      dal  convento  di  Cospita,  il  confine  raggiunge la contrada
Lucibello,  proseguendo  lungo  le  pendici del monte Sorca, e di qui
giunge al rudere delle Ferriere, passando al di sopra della localita'
Frassito.Dal  rudere  procede  lungo il sentiero che da Punta d'Aglio
porta   a   Scala   e  da  qui  prosegue  lungo  la  via  provinciale
Scala-Ravello,  fino all'altezza della Madonna della Pomice (carta di
Nocera Inferiore).
    Carta I.G.M. 1:25.000 n. 111 S.E. "Nocera Inferiore":
      a  partire  dalla  via  provinciale,  all'altezza della Madonna
della  Pomice, il confine procede lungo la delimitazione tra i comuni
di  Ravello  e  Minori  e,  quindi,  all'altezza  di C.se Ciaramello,
prosegue  lungo  il  sentiero  che porta a Paterno' S. Elia, passando
sotto Punta Mele, attraversando il vallone Capo d'Acqua e Vitagliano.
Da  qui  procede lungo il sentiero che conduce a Polvica di Tramonti,
attraversando  la contrada Casale, la frazione Carbonaro, S. Caterina
e  Zamafaro,  fino  ad  arrivare  all'abitato  di  Figlino e quindi a
Polvica.  Da qui procede lungo la via comunale per la frazione Torina
attraversando  Forno  Vecchio e Cardamone. Esso prosegue per un breve
tratto lungo il sentiero che dalla localita' Gete sfiora la localita'
Pendolo  ed arriva al di sotto di Colle Vigne, sfiorando Pizzolungo e
la  localita'  Mandrino.  Esso  prosegue  fino  al Vallone di Vecite,
incontrando  la  localita'  Macchione,  passando  tra  il Vallone dei
Fuondi e le vene di S. Antonio (carta di Amalfi).
    Carta I.G.M. 1:25.000 n. 197 IV N.E. "Amalfi":
      partendo  dal  vallone  Vecite  (carta di Nocera Inferiore), il
confine   costeggia   Paternoster,   il   colle  Pascullo,  colle  La
Misericordia,  la  localita' S. Maria, le Vene del Suono, passando al
di sopra della localita' Badia, e al di sotto di Grotta Piana e monte
Pertuso.  Da  qui  discende al di sotto del monte "l'Uomo a cavallo",
costeggia il vallone S. Nicola, la localita' Falanca, fino a S. Maria
del  Popolo. Prosegue passando in prossimita' della sorgente Cannillo
tra  la  localita'  Simicella e San Gineto, fino alle falde del monte
Falerio (carta di Pastena).
    Carta I.G.M. 1:25.000 n. 197 I N.O. "Pastena":
      il  confine segue il sentiero che passa tra il monte Falerio ed
il monte Collo (carta di Salerno).
    Carta I.G.M. 1:25.000 n. 185 II S.O. "Salerno":
      il  confine  segue  il  sentiero che passando al di sopra della
localita' Manganala, sfiora l'abitato di Albori, prosegue al di sotto
di  Poggio  Pianello e arriva alla frazione S. Vincenzo. Di qui segue
la  via  comunale  per Dragonea e, quindi, all'altezza della frazione
Padovani,  continua  lungo il vallone fino all'incrocio con la strada
statale  n.  18, all'altezza della frazione Molina, continuando lungo
la  suddetta  strada  fino  alla  via comunale che da Vietri sul Mare
porta  alla  frazione Marina e di qui alla Torre della Cristarella e,
quindi, al Mar Tirreno.
                               Art. 4.
    Il  sistema  di  coltivazione deve essere quello tradizionalmente
adottato   nella  zona,  fortemente  legato  ai  peculiari  caratteri
orografici  e pedologici. Le unita' colturali tipiche prevalenti sono
costituite  da  terrazzamenti  inglobati  in  muretti di contenimento
(macere).
    I sesti e le distanze di piantagione ed i sistemi di potatura dei
limoneti   di  cui  al  presente  disciplinare  sono  quelli  in  uso
tradizionale nella zona.
    La forma di allevamento e' riconducibile ad un vaso libero, detta
localmente  "cupola",  adattata ad un idoneo sistema di copertura. E'
facolta'  degli  organi  tecnici  regionali  ammettere anche forme di
allevamento   diverse,   nel   rispetto   comunque  delle  specifiche
caratteristiche  di  qualita'  del  prodotto descritte nel successivo
art. 6.
    La  tecnica  tradizionale di produzione consiste nel coltivare le
piante  sotto  impalcature  di  pali  di  legno,  preferibilmente  di
castagno   (di   altezza   non   inferiore  a  cm  180),  utilizzando
eventualmente  coperture di riparo dagli agenti atmosferici avversi e
per garantire una scalarita' di maturazione dei frutti.
    La  densita' d'impianto non dovra' essere superiore ad 800 piante
per ettaro.
    La  raccolta  va effettuata nel periodo che va dal 1o febbraio al
31  ottobre,  in  funzione  del  conseguimento  delle caratteristiche
qualitative di cui al successivo art. 6 e delle particolari richieste
del  mercato in tale periodo. Tuttavia, in considerazione soprattutto
dell'andamento  climatico dell'annata, la regione Campania si riserva
di modificare tali date con proprio provvedimento.
    La  raccolta  dei  frutti  dalla  pianta deve essere effettuata a
mano; va impedito il contatto diretto dei limoni con il terreno.
    La  produzione  massima consentita di limoni per ettaro ammessa a
tutela  non deve superare le 25 tonnellate in coltura specializzata o
promiscua (in tal caso si intende la produzione ragguagliata).
    I  limoni  raccolti  devono presentarsi sani, indenni da attacchi
parassitari, come per legge.
                               Art. 5.
    Gli  impianti  idonei  alla  produzione dell'I.G.P. "Limone Costa
d'Amalfi",  sono  iscritti  nell'apposito  elenco, attivato, tenuto e
aggiornato  dalla  regione Campania, direttamente attraverso i propri
uffici competenti per territorio o attraverso organismi conformi alle
norme EN 45011.
    Gli  organi  tecnici  sono  tenuti a verificare, anche attraverso
opportuni   sopralluoghi,  i  requisiti  richiesti  per  l'iscrizione
all'elenco di cui sopra
    Entro  dieci  giorni  dalla  data  indicata di fine raccolta deve
essere  presentata,  all'organismo  che detiene l'elenco, la denuncia
finale di produzione dell'anno.
    Durante  il  periodo  della  raccolta, il predetto organismo puo'
rilasciare,  su conformi denuncie di produzione, parziali ricevute di
produzione.
                               Art. 6.
    Il prodotto ammesso a tutela, all'atto dell'immissione al consumo
o  quando  e'  destinato  alla  trasformazione deve avere le seguenti
caratteristiche:
      forma   del   frutto:   ellittico-allungata;  lobo  pedicellare
lievemente prominente, con area basale media;
      dimensioni  medio-grosse,  peso  non  inferiore a 100 grammi; i
limoni  con  peso  inferiore  a  100  g  ma  in  possesso delle altre
caratteristiche di cui al presente articolo, possono essere destinati
alla trasformazione;
      penduncolo: di medio spessore e lunghezza;
      attacco al peduncolo: forte;
      umbone (apice): grande e appuntito;
      solco apicale: quasi assente;
      residuo stilare: assente;
      colore della buccia: giallo citrino;
      buccia (flavedo ed albedo): di spessore medio;
      flavedo: ricco di olio essenziale, aroma e profumo forte;
      asse carpellare: rotondo, medio e semipieno;
      polpa:  di  colore giallo paglierino, abbondante (resa uguale o
superiore  al  25%)  e  con elevata acidita' (non inferiore a 3,5/100
ml).
                               Art. 7.
    L'immissione  al  consumo del I.G.P. "Limone Costa d'Amalfi" deve
avvenire secondo le seguenti modalita':
      il   prodotto   deve   essere  posto  in  vendita  in  appositi
contenitori  rigidi,  con  capienza da un minimo di 0,5 kg fino ad un
massimo  di  15 kg, realizzati con materiale di origine vegetale, con
cartone  o con altro materiale riciclabile, consentito, in ogni caso,
dalle normative comunitarie. Sono ammessi anche contenitori rigidi di
cartone. Sulle confezioni contrassegnate ad I.G.P., o sulle etichette
apposte  sulle  medesime,  devono  essere  riportate,  a caratteri di
stampa  chiari  e  leggibili  delle  stesse  dimensioni,  le seguenti
indicazioni:
        a)   "Limone   Costa   d'Amalfi"  e  "Indicazione  geografica
protetta" (o la sua sigla I.G.P. );
        b)  il  nome,  la  ragione sociale e l'indirizzo dell'azienda
confezionatrice o produttrice;
        c) la  quantita'  di  prodotto effettivamente contenuto nella
confezione, espressa in conformita' alle norme vigenti.
    Dovra'   figurare,   inoltre,   il   simbolo   grafico   relativo
all'immagine   artistica   del  logotipo  specifico  ed  univoco,  da
utilizzare  in  abbinamento inscindibile con l'Indicazione geografica
protetta.  Il  simbolo  grafico e' costituito da un limone affogliato
che  e' posto sul lato sinistro di un doppio cerchio che racchiude su
uno  sfondo  giallo  la scritta di colore nera Limone Costa d'Amalfi.
All'interno  del  doppio  cerchio  vi  e'  il profilo della costa, da
Maiori  fino a Capo Conca mentre in primo piano vi e' un cespuglio di
macchia  mediterranea.  Il  limone  e lo sfondo sono di colore giallo
pantone  CV,  mentre  le foglie del limone, il cespuglio e la seconda
linea  di  colline sono di colore verde pantone 369 CV, la prima e la
terza  linea  di colline sono di colore verde pantone 349 CV, il mare
di colore blu pantone 301 CV ed il cielo azzurro pantone 297 CV.
    Dovra'  figurare, inoltre, la dizione "prodotto in Italia" per le
partite destinate all'esportazione.
    I  prodotti elaborati, derivanti dalla trasformazione del limone,
possono utilizzare, nell'ambito della designazione degli ingredienti,
il  riferimento  al nome geografico "Costa d'Amalfi" a condizione che
rispettino le seguenti condizioni:
      1) i limoni, utilizzati per la preparazione del prodotto, siano
esclusivamente quelli conformi al presente disciplinare;
      2) sia esattamente indicato il rapporto ponderale tra quantita'
utilizzata  della  I.G.P.  "Limone  Costa  d'Amalfi"  e  quantita' di
prodotto elaborato ottenuto;
      3)  l'elaborazione  e/o  la  trasformazione  dei limoni avvenga
esclusivamente nell'intero territorio dei comuni individuati all'art.
3 del presente disciplinare;
      4)  venga  dimostrato  l'utilizzo  della  I.G.P.  "Limone Costa
d'Amalfi"  mediante  l'acquisizione  delle  ricevute  di  produzione,
rilasciate  dai  competenti organi della regione ai sensi dell'art. 5
del presente disciplinare, e la annotazione sui documenti ufficiali.
    Il  controllo  del  corretto  utilizzo dell'I.G.P. "Limone Costa,
d'Amalfi"  per  i  prodotti  elaborati  e/o trasformati potra' essere
delegato  dall'organismo  di  controllo  al  consorzio  di  tutela  e
valorizzazione che ne faccia richiesta.
    Alla  Indicazione  geografica  protetta,  di  cui  all'art. 1, e'
vietata  l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da
quelle   previste   dal   presente  disciplinare,  ivi  compresi  gli
aggettivi: tipo, gusto, uso, selezionato, scelto e similari.
    E'   tuttavia   consentito  l'uso  di  indicazioni  che  facciano
riferimento  ad  aziende,  nomi,  ragioni  sociali,  marchi  privati,
consorzi,  non  aventi significato laudativo e non idonei a trarre in
inganno  l'acquirente.  Tali indicazioni potranno essere riportate in
etichetta  con caratteri di altezza e di larghezza non superiori alla
meta'  di  quelli  utilizzati  per  indicare l'Indicazione geografica
protetta.
                               Art. 8.
    Chiunque produce, pone in vendita, utilizza per la trasformazione
o  comunque  distribuisce per il consumo, con la I.G.P. "Limone Costa
d'Amalfi", un prodotto che non risponda alle condizioni ed ai requisi
stabiliti  dal presente disciplinare di produzione, e' punito a norma
di legge.
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