Art. 10.
                            E s p e r t i

  1.  Le  imprese  di cui all'art. 1, comma 1, affidano l'incarico di
determinare  il valore di mercato dei terreni o fabbricati ad esperti
iscritti   ininterrottamente   da  almeno  cinque  anni  in  un  albo
professionale  la cui appartenenza comporta l'idoneita' ad effettuare
valutazioni tecniche ed economiche di beni immobili.
  2.  Gli  esperti incaricati devono essere in possesso dei requisiti
di   onorabilita'   previsti  per  gli  esponenti  delle  imprese  di
assicurazione  ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera c), del decreto
legislativo  17 marzo  1995,  n. 174 e dell'art. 11, comma 2, lettera
c), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175.
  3.  L'incarico  puo'  essere  affidato  ad  una persona giuridica a
condizione che:
    la  societa'  sia  dotata di una struttura organizzativa adeguata
all'incarico che assume;
    nell'oggetto  sociale  della stessa sia espressamente prevista la
valutazione di beni immobili;
    le  relazioni  di  stima  di cui all'art. 9 siano sottoscritte da
almeno  un  amministratore  in possesso dei requisiti di cui ai commi
precedenti.
  4.  L'affidamento  dell'incarico forma oggetto di deliberazione del
competente   organo   amministrativo   dell'impresa   (consiglio   di
amministrazione o comitato esecutivo) il quale accerta:
    il  possesso  dei  requisiti  di  cui  ai  commi  1  e  2 e delle
condizioni di cui al comma 3;
    che i soggetti incaricati siano dotati di un'esperienza nel campo
delle valutazioni immobiliari adeguata all'incarico conferito.