Art. 10. E s p e r t i 1. Le imprese di cui all'art. 1, comma 1, affidano l'incarico di determinare il valore di mercato dei terreni o fabbricati ad esperti iscritti ininterrottamente da almeno cinque anni in un albo professionale la cui appartenenza comporta l'idoneita' ad effettuare valutazioni tecniche ed economiche di beni immobili. 2. Gli esperti incaricati devono essere in possesso dei requisiti di onorabilita' previsti per gli esponenti delle imprese di assicurazione ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174 e dell'art. 11, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175. 3. L'incarico puo' essere affidato ad una persona giuridica a condizione che: la societa' sia dotata di una struttura organizzativa adeguata all'incarico che assume; nell'oggetto sociale della stessa sia espressamente prevista la valutazione di beni immobili; le relazioni di stima di cui all'art. 9 siano sottoscritte da almeno un amministratore in possesso dei requisiti di cui ai commi precedenti. 4. L'affidamento dell'incarico forma oggetto di deliberazione del competente organo amministrativo dell'impresa (consiglio di amministrazione o comitato esecutivo) il quale accerta: il possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 e delle condizioni di cui al comma 3; che i soggetti incaricati siano dotati di un'esperienza nel campo delle valutazioni immobiliari adeguata all'incarico conferito.