Art. 11. Giudizio di congruita' 1. L'ISVAP, ove lo ritenga opportuno, puo' disporre che l'impresa di cui all'art. 1, comma 1, incarichi l'Agenzia per il territorio, di cui all'art. 64, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di esprimere un giudizio di congruita' tecnico-economica sulla relazione di stima di cui all'art. 9. 2. Le spese per il giudizio dell'Agenzia per il territorio sono a carico dell'impresa committente.