Art. 13. Entrata in vigore 1. Il presente provvedimento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. Sono valide le valutazioni gia' effettuate in conformita' alle disposizioni di cui ai titoli I e II ed agli articoli 9, commi 1 e 3, e 10, commi 1, 2 e 3.