Art. 13.
                          Entrata in vigore

  1. Il presente provvedimento entra in vigore il quindicesimo giorno
successivo  a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
  2.  Sono  valide le valutazioni gia' effettuate in conformita' alle
disposizioni di cui ai titoli I e II ed agli articoli 9, commi 1 e 3,
e 10, commi 1, 2 e 3.