Art. 2.
                  Definizione di valore di mercato

  1.  Per  valore  di  mercato  si intende il prezzo al quale il bene
immobiliare  puo'  essere venduto al momento della valutazione con un
contratto  privato tra un venditore ed un compratore assumendo che la
vendita avvenga in condizioni normali, cioe' tali che:
    entrambe   le   parti  agiscano  in  condizioni  di  uguaglianza,
liberamente, prudentemente ed in modo informato;
    sia disponibile un ragionevole lasso di tempo, tenuto conto della
natura  del  bene,  per  espletare  le  pratiche per commercializzare
l'immobile,   condurre   le  trattative,  definire  il  prezzo  e  le
condizioni e per la stipula dell'atto;
    le condizioni di mercato ne consentano una vendita regolare;
    il   bene   formi  oggetto  di  un'offerta  sul  mercato  per  un
ragionevole lasso di tempo;
    il  venditore  non  sia indotto da circostanze attinenti alla sua
situazione  economico-finanziaria  a dover necessariamente realizzare
l'operazione;
    l'acquirente  non  abbia  un  interesse particolare nell'immobile
legato a fattori economicamente non rilevanti per il mercato.