Art. 2. Definizione di valore di mercato 1. Per valore di mercato si intende il prezzo al quale il bene immobiliare puo' essere venduto al momento della valutazione con un contratto privato tra un venditore ed un compratore assumendo che la vendita avvenga in condizioni normali, cioe' tali che: entrambe le parti agiscano in condizioni di uguaglianza, liberamente, prudentemente ed in modo informato; sia disponibile un ragionevole lasso di tempo, tenuto conto della natura del bene, per espletare le pratiche per commercializzare l'immobile, condurre le trattative, definire il prezzo e le condizioni e per la stipula dell'atto; le condizioni di mercato ne consentano una vendita regolare; il bene formi oggetto di un'offerta sul mercato per un ragionevole lasso di tempo; il venditore non sia indotto da circostanze attinenti alla sua situazione economico-finanziaria a dover necessariamente realizzare l'operazione; l'acquirente non abbia un interesse particolare nell'immobile legato a fattori economicamente non rilevanti per il mercato.