Art. 3. Modalita' delle valutazioni 1. Il valore di mercato e' determinato attraverso una valutazione distinta di ogni terreno e di ogni fabbricato. 2. La valutazione di piu' cespiti puo' essere effettuata in maniera congiunta qualora gli stessi abbiano destinazione funzionale unitaria; tale circostanza e' adeguatamente illustrata nella relazione di stima redatta ai sensi dell'art. 9.