Art. 3.
                     Modalita' delle valutazioni

  1.  Il  valore di mercato e' determinato attraverso una valutazione
distinta di ogni terreno e di ogni fabbricato.
  2. La valutazione di piu' cespiti puo' essere effettuata in maniera
congiunta   qualora   gli   stessi  abbiano  destinazione  funzionale
unitaria;   tale   circostanza   e'  adeguatamente  illustrata  nella
relazione di stima redatta ai sensi dell'art. 9.