Art. 7. Valutazione comparativa 1. Qualora siano disponibili informazioni attendibili ed adeguatamente documentate sui prezzi di mercato di immobili simili a quello oggetto di valutazione, il valore del cespite puo' essere determinato tenendo conto dei suddetti prezzi, operando gli aggiustamenti necessari in relazione alle caratteristiche del bene, alla sua redditivita' e ad ogni ulteriore elemento che si ritiene rilevante. 2. L'applicazione della disposizione di cui al comma precedente e' consentita a condizione che le caratteristiche degli immobili presi a comparazione presentino un sufficiente grado di omogeneita' con quelle dell'immobile oggetto di valutazione.