Art. 7.
                       Valutazione comparativa

  1.   Qualora   siano   disponibili   informazioni   attendibili  ed
adeguatamente  documentate sui prezzi di mercato di immobili simili a
quello  oggetto  di  valutazione,  il  valore del cespite puo' essere
determinato   tenendo   conto   dei  suddetti  prezzi,  operando  gli
aggiustamenti  necessari  in relazione alle caratteristiche del bene,
alla  sua  redditivita'  e  ad ogni ulteriore elemento che si ritiene
rilevante.
  2.  L'applicazione della disposizione di cui al comma precedente e'
consentita a condizione che le caratteristiche degli immobili presi a
comparazione  presentino  un  sufficiente  grado  di  omogeneita' con
quelle dell'immobile oggetto di valutazione.