Art. 8.
                          Casi particolari

  1.  Il  valore  di  mercato  di un terreno o fabbricato concesso in
locazione  con facolta' di acquisto e' determinato, per la durata del
contratto,  attualizzando  i  canoni  di  locazione  ed  il valore di
riscatto   del   cespite,   secondo   un  tasso  individuato  facendo
riferimento  al  rendimento  di attivita' finanziarie a basso rischio
aventi durata residua coerente con quella del contratto di locazione.
In  alternativa,  il  valore  di  mercato  puo' essere individuato in
misura  pari  al  valore  di  mercato  al momento in cui il terreno o
fabbricato  e'  concesso  in  locazione,  ridotto  della quota-parte,
maturata  al  momento  della  valutazione,  della  differenza  tra il
predetto  valore  di  mercato ed il valore di riscatto al termine del
contratto.
  2. Il valore di mercato di un fabbricato in corso di costruzione e'
determinato in misura pari alla somma del valore di mercato dell'area
e  dei  costi  sostenuti  fino  alla  data  della  valutazione  o, in
alternativa,  al  valore  di  mercato del fabbricato al termine della
costruzione  dedotti  i  costi  che  si  dovranno  sostenere  per  il
completamento dello stesso.