Art. 8. Casi particolari 1. Il valore di mercato di un terreno o fabbricato concesso in locazione con facolta' di acquisto e' determinato, per la durata del contratto, attualizzando i canoni di locazione ed il valore di riscatto del cespite, secondo un tasso individuato facendo riferimento al rendimento di attivita' finanziarie a basso rischio aventi durata residua coerente con quella del contratto di locazione. In alternativa, il valore di mercato puo' essere individuato in misura pari al valore di mercato al momento in cui il terreno o fabbricato e' concesso in locazione, ridotto della quota-parte, maturata al momento della valutazione, della differenza tra il predetto valore di mercato ed il valore di riscatto al termine del contratto. 2. Il valore di mercato di un fabbricato in corso di costruzione e' determinato in misura pari alla somma del valore di mercato dell'area e dei costi sostenuti fino alla data della valutazione o, in alternativa, al valore di mercato del fabbricato al termine della costruzione dedotti i costi che si dovranno sostenere per il completamento dello stesso.