Art. 9.
                         Relazioni di stima

  1.  Il valore di mercato di ciascun terreno o fabbricato risulta da
una relazione di stima, sottoscritta da un esperto di cui all'art. 10
contenente,  tra  l'altro, l'identificazione del bene, la descrizione
delle   sue   principali   caratteristiche,  la  sua  ubicazione,  la
destinazione urbanistica, il corrente utilizzo e la redditivita'.
  2.  La  relazione  di  stima  deve  essere particolareggiata e deve
esporre,  con chiarezza, il percorso logico delle operazioni svolte e
delle  scelte operate che conducono alla determinazione del valore di
mercato.
  3.  L'esperto  motiva adeguatamente i casi in cui non sia possibile
determinare il valore di mercato di un terreno o fabbricato.
  4.  Con la sottoscrizione della relazione di stima il perito, sotto
la  propria responsabilita', deve attestare di aver bene e fedelmente
proceduto  alle operazioni e di non aver avuto altro scopo che quello
di far conoscere la verita'.