Art. 9. Relazioni di stima 1. Il valore di mercato di ciascun terreno o fabbricato risulta da una relazione di stima, sottoscritta da un esperto di cui all'art. 10 contenente, tra l'altro, l'identificazione del bene, la descrizione delle sue principali caratteristiche, la sua ubicazione, la destinazione urbanistica, il corrente utilizzo e la redditivita'. 2. La relazione di stima deve essere particolareggiata e deve esporre, con chiarezza, il percorso logico delle operazioni svolte e delle scelte operate che conducono alla determinazione del valore di mercato. 3. L'esperto motiva adeguatamente i casi in cui non sia possibile determinare il valore di mercato di un terreno o fabbricato. 4. Con la sottoscrizione della relazione di stima il perito, sotto la propria responsabilita', deve attestare di aver bene e fedelmente proceduto alle operazioni e di non aver avuto altro scopo che quello di far conoscere la verita'.