(all. 1 - art. 1)
                                                             Allegato

                 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL SANNIO
                               STATUTO

                              Titolo I
                          Principi e Fonti;

    Art. 1- Compiti primari;
    Art. 2 - Comunita' universitaria;
    Art. 3 - Diritti fondamentali;
    Art. 4 - Rapporti con l'esterno;
    Art. 5 - Principi fondamentali;
    Art. 6 - Fonti.
                              Titolo II
                  Attivita' e strutture didattiche
                    Capo I - Attivita' didattica

    Art. 7 - Principi ispiratori della didattica;
    Art. 8 - Sistema didattico e corsi di studio;
    Art. 9 - Altre attivita' didattiche;
    Art.  10-  Regolamento  didattico  di  Ateneo e regolamenti delle
strutture didattiche.

                   Capo II - Strutture didattiche

    Art. 11 - Strutture didattiche;
    Sezione I - Facolta'
    Art. 12 - Facolta';
    Art. 13 - Preside;
    Art. 14 -Consiglio di facolta';
    Art. 15 - Commissione didattica;
                      Sezione II - Corsi di studio

    Art. 16 - Classi;
    Art. 17 - Consiglio di classe;
    Art. 18 - Corsi di studio ed i consigli di corso;
    Art. 19 - Consigli di corso di laurea e laurea specialistica;
    Art. 20- Corsi di specializzazione;
    Art. 21 - Dottorati di ricerca;
    Art. 22 - Master universitari.
                             Titolo III
                  Attivita' e strutture di ricerca
                  Capo I - Disposizioni preliminari

    Art.23 - Attivita' di ricerca;
    Art. 24 - Strutture di ricerca.
                       Capo II - Dipartimenti
    Art. 25 - Dipartimenti;
    Art. 26 - Direttore di dipartimento;
    Art. 27 - Consiglio di dipartimento;
    Art. 28 - Giunta di dipartimento.
Capo III - Centri e altre strutture     Art. 29 - Centri di ricerca;
    Art. 30 - Altri centri;
    Art. 31 - Sistema bibliotecario.
                              Titolo IV
                          Organi di Ateneo
                  Capo I - Disposizioni preliminari

    Art. 32 - Organi di governo;
    Art. 33 - Altri organi.
                          Capo II - Rettore
    Art. 34 - Rettore;
    Art. 35 - Elezioni del rettore;
    Art. 36- Prorettore e delegati.
                    Capo III - Senato accademico
    Art. 37 - Senato accademico: composizione;
    Art. 38 - Senato accademico : funzioni.
               Capo IV - Consiglio di amministrazione
    Art. 39 - Consiglio di amministrazione: composizione;
    Art. 40 - Consiglio di amministrazione : funzioni.
                   Capo V - Altri organi di Ateneo
    Art. 41 - Nucleo di valutazione di Ateneo;
    Art. 42 - Collegio dei revisori dei conti;
    Art. 43 - Consiglio degli studenti di Ateneo;
    Art. 44 - Difensore degli studenti.
                 Titolo V Gestione e amministrazione
    Art. 45 - Formazione e professionalita';
    Art. 46 - Compiti dell'amministrazione;
    Art. 47 - Il Direttore amministrativo;
    Art. 48 - Personale dirigente e tecnico- amministrativo;
    Art. 49 - Accesso alla qualifica di dirigente.
             Titolo VI Disposizioni finali e transitorie
    Art. 50 - Modifiche dello statuto;
    Art. 51 - Cariche elettive;
    Art. 52 - Incompatibilita';
    Art. 53 - Silenzio assenso;
    Art. 54 - Mobilita' interna dei docenti;
    Art. 55 - Inizio dell'anno accademico;
    Art. 56 - Dissenso;
    Art. 57 - Termini;
    Art. 58 - Entrata in vigore;
    Art. 59 - Disposizioni transitorie.
                      Titolo I Principi e fonti
                               Art. 1.
                           Compiti primari
    1.  L'Universita'  degli  studi del Sannio, di seguito denominata
anche  Universita'  o  Ateneo,  e' una istituzione pubblica autonoma,
indipendente   da   qualsiasi   orientamento   ideologico,  politico,
religioso ed economico, che ha quali compiti istituzionali primari la
formazione e la ricerca scientifica e tecnologica.
    2.  L'Universita'  e'  fondata  sulla  inscindibile  unione della
didattica  e  della  ricerca  scientifica  delle  quali garantisce il
libero esercizio, lo sviluppo e la diffusione.
    3. L'Universita' persegue e garantisce:
      a) la  inviolabilita'  della  liberta'  di  insegnamento  e  di
ricerca   e   l'autonomia   delle   proprie  strutture  didattiche  e
scientifiche;
      b) la  programmazione delle proprie attivita' e l'impegno delle
proprie  risorse per il permanente conseguimento di obiettivi di alta
qualita'  scientifica e formativa, anche attraverso il monitoraggio e
la autovalutazione delle proprie capacita' e dei risultati raggiunti.
                               Art. 2.
                       Comunita' universitaria
    1.  L'Universita' promuove le condizioni che rendono effettive la
realizzazione  e  la  permanenza  all'interno  dell'Ateneo di un alto
livello  di  qualita'  della  vita  accademica di tutte le componenti
della   comunita'   universitaria,  con  particolare  riferimento  ad
ambienti e strutture per lo studio, il lavoro e la ricerca.
    2.  L'Universita'  valorizza il contributo alla realizzazione dei
propri   fini   istituzionali  dei  singoli  membri  della  comunita'
universitaria  e  delle loro libere associazioni ed assicura e regola
tale  contributo  con  i  regolamenti  di  Ateneo  e  delle strutture
scientifiche e didattiche.
                               Art. 3.
                        Diritti fondamentali
    1.   La   comunita'  dell'Universita'  degli  studi  del  Sannio,
costituita  dal  concorso responsabile dei docenti e dei ricercatori,
del  personale  tecnico-amministrativo  e  degli studenti, persegue i
propri  fini  istituzionali  con  azioni ispirate all'obiettivo dello
sviluppo  della  persona  nel  rispetto  e nell'affermazione dei suoi
diritti fondamentali.
    2.   L'Universita'  promuove  tutte  le  condizioni  che  rendono
effettivo  il diritto allo studio con iniziative autonome, cooperando
con  gli  enti pubblici a cio' specificamente preposti e incentivando
altri  interventi  pubblici  o  privati.  In particolare, promuove la
residenzialita' degli studenti.
    3.   L'Universita'   si  impegna  a  soddisfare  le  esigenze  di
orientamento degli studenti.
    4.  L'attivita'  dell'Universita'  si  conforma  ai  principi  di
pubblicita'  degli  atti  e di accesso ai documenti, di semplicita' e
snellimento  delle  procedure,  del controllo della regolarita' degli
atti e verifica dei risultati raggiunti.
    5.  Ciascuna  componente  accademica  ha  diritto  di riunirsi in
assemblea.
                               Art. 4.
                       Rapporti con l'esterno
    1.  L'Universita' si riconosce, fra l'altro, come uno dei fattori
primari  dello sviluppo permanente sociale, economico e culturale del
Sannio e delle aree interne della Campania. In tale ruolo:
      a) promuove   e   sviluppa   i   rapporti  con  le  istituzioni
territoriali pubbliche e private, con le imprese e le associazioni di
categoria,  con  le  formazioni sociali e le organizzazioni del mondo
del  lavoro  per  la  diffusione  e la valorizzazione dei risultati e
delle acquisizioni della ricerca scientifica e tecnologica;
      b) assume   come   impegno   irrinunciabile   la   cooperazione
accademica,  culturale,  scientifica regionale, nazionale, europea ed
internazionale,  promuovendo la collocazione del proprio contributo e
la propria presenza stabile nel sistema regionale e nazionale e nello
spazio   europeo   comune   dell'alta   formazione  e  della  ricerca
scientifica e tecnologica.
                               Art. 5.
                        Principi fondamentali
    Il  presente  statuto  dell'Universita' degli studi del Sannio e'
adottato in armonia con i principi della Costituzione, in particolare
con  quelli  sanciti negli articoli 2, 3, 9, 33 e 34, e in attuazione
delle     vigenti     disposizioni    legislative    sull'ordinamento
universitario.
                               Art. 6.
                              F o n t i
    1.  Le  attivita'  dell'Universita'  degli  studi del Sannio sono
regolate,   oltre  che  dalla  legge  e  dal  presente  statuto,  dai
regolamenti  di Ateneo e dai regolamenti delle strutture didattiche e
di ricerca.
    2. Sono regolamenti di Ateneo:
      a) il  regolamento  per  l'amministrazione,  la  finanza  e  la
contabilita';
      b) il regolamento didattico di Ateneo;
      c) il   regolamento   di   Ateneo   per   il   monitoraggio   e
l'autovalutazione delle attivita' didattiche e di ricerca;
      d) il regolamento di Ateneo per il controllo di gestione;
      e) il regolamento generale di Ateneo.
    3.  I  regolamenti  di  cui  ai  punti  a)  e  d) sono approvati,
a maggioranza    assoluta    dei   componenti,   dal   consiglio   di
amministrazione,  sentito  il senato accademico; i regolamenti di cui
ai  punti  b),  c)  ed  e) sono approvati, a maggioranza assoluta dei
componenti,   dal   senato   accademico   sentito   il  consiglio  di
amministrazione  in  prima  votazione  ed  a maggioranza assoluta dei
votanti  nelle  deliberazioni  successive. I regolamenti sono emanati
dal rettore dopo l'approvazione degli organi competenti.
    4.  Le attivita' delle strutture didattiche e di ricerca previste
dal presente statuto e dotate di autonomia di gestione o di bilancio,
sono   regolate   da   uno  specifico  regolamento  di  struttura  in
conformita'  con quanto stabilito dalla legge, dal presente statuto e
dai  regolamenti  di  Ateneo.  I regolamenti delle strutture e i loro
eventuali  e  successivi  aggiornamenti  sono emanati con decreto del
rettore, dopo l'approvazione del senato accademico o del consiglio di
amministrazione  a  cui  sono  sottoposti  dalle strutture competenti
secondo  le  procedure  e  le  modalita'  definite  da  questo stesso
statuto.
                              Titolo II
                  Attivita' e strutture didattiche
                    Capo I - Attivita' didattica
                               Art. 7.
                 Principi ispiratori della didattica
    1. L'Universita' degli studi del Sannio, sulla base dello stato e
dello  sviluppo  della ricerca scientifica e tecnologica, in coerenza
con  le  esigenze  di conoscenza e competenze degli individui e della
societa',  organizza  attivita'  e  servizi  didattici  primariamente
finalizzati  all'acquisizione  da  parte  degli  studenti di una alta
formazione  culturale,  scientifica, tecnica e professionale, nonche'
dei titoli di studio universitari che la certificano.
    2.  La  progettazione, la organizzazione e la realizzazione delle
attivita' e dei servizi didattici sono ispirate:
      a) ai criteri ed ai piu' elevati livelli di qualita' nazionali,
europei ed internazionali della formazione universitaria;
      b) al diritto di accesso e di frequenza degli studenti;
      c) alla  mobilita'  nazionale,  europea ed internazionale degli
studenti;
      d) al  bilanciamento dell'impegno e dei carichi didattici degli
studenti  con  i  tempi  previsti  per il conseguimento dei titoli di
studio;
      e) all'orientamento  e al tutorato finalizzati a minimizzare il
fenomeno  dell'abbandono  degli  studi universitari e dei ritardi nel
completamento degli studi;
      f) alla  formazione permanente e all'aggiornamento continuo dei
contenuti, dei metodi e degli strumenti didattici.
                               Art. 8.
                 Sistema didattico e corsi di studio
    1. L'Universita' del Sannio persegue i propri obiettivi didattici
organizzando  un  sistema  didattico  fondato su una molteplicita' di
cicli  di  corsi  di  studio, ciascuno caratterizzato da una definita
durata  temporale  e,  quando  previsto,  da un predefinito numero di
crediti  formativi  universitari  (cfu).  In  particolare  i cicli di
studio sono:
      a) il corso di laurea;
      b) il  corso  di  master  di  primo  livello,  post-laurea, non
inferiore a 60 cfu;
      c) il corso di laurea specialistica;
      d) il     ciclo     di     master     di    secondo    livello,
post-laurea-specialistica, non inferiore a 60 cfu;
      e) la  scuola  di specializzazione, organizzata in coerenza con
le direttive dell'Unione europea e le leggi in materia;
      f) il dottorato di ricerca.
    2. I cicli di studio del sistema didattico dell'Universita' degli
studi  del  Sannio  rispettano  le  norme  ed i vincoli dettati dalle
leggi, dai decreti ministeriali in materia, dal regolamento didattico
di   Ateneo.   In   particolare,  i  corsi  di  laurea  e  di  laurea
specialistica,  comunque denominati, sono istituiti nell'ambito delle
classi  di  corsi  di  studio definite dai decreti ministeriali e nel
rispetto dei vincoli dettati da tali definizioni.
    3.  In  coerenza  col  proprio  sistema  didattico, l'Universita'
rilascia  titoli di studio di laurea, laurea specialistica, master di
primo    livello,    master    di   secondo   livello,   diploma   di
specializzazione,  dottorato  di  ricerca.  Il titolo di studio viene
conseguito   al   termine  del  relativo  ciclo  di  studio  attivato
dall'Universita',  in  osservanza  dei decreti ministeriali e, per la
laurea  e  la  laurea  specialistica,  nell'ambito  della  classe  di
appartenenza.
    4.  Nel  rispetto  delle  leggi  vigenti  e in accordo con la sua
dichiarazione di politica europea in materia di istruzione nel quadro
del  programma  Socrates/Erasmus, l'Universita' aderisce ai programmi
di  mobilita'  studentesca riconosciuti dalle Universita' dell'Unione
europea a qualsiasi livello di corso di studio.
                               Art. 9.
                     Altre attivita' didattiche
    L'Universita' puo' attivare, secondo le modalita' e la disciplina
definite dal regolamento didattico di Ateneo, anche in collaborazione
con enti pubblici o privati:
      a) servizi  didattici propedeutici o integrativi finalizzati al
completamento della formazione richiesta dai diversi cicli di studio;
      b) corsi di preparazione agli esami di stato per l'abilitazione
all'esercizio  della  professione  ed  ai concorsi pubblici, corsi di
aggiornamento  professionale,  corsi  di perfezionamento scientifico,
corsi di alta formazione permanente, ricorrente e per i lavoratori;
      c) cicli  di  studio  in  concorso con altri atenei italiani ed
esteri sulla base di convenzioni o regolamenti consortili.
                              Art. 10.
Regolamento   didattico  di  Ateneo  e  regolamenti  delle  strutture
                             didattiche
    1.  Il  regolamento  didattico  di  Ateneo disciplina gli aspetti
comuni   relativi   agli   ordinamenti   didattici,  all'attivazione,
all'organizzazione,    alla    realizzazione    ed   alla   eventuale
disattivazione  dei  cicli  di  studio,  e'  redatto nel rispetto del
presente   statuto,   delle  disposizioni  di  legge  e  dei  decreti
ministeriali ed e' sottoposto alla approvazione del MURST prima della
sua  emanazione.  In  applicazione  dei principi di cui al precedente
art.   7,  comma  secondo,  lettera  e),  del  presente  statuto,  il
regolamento  didattico di Ateneo deve definire i servizi di Ateneo di
coordinamento e supporto alle attivita' di orientamento e tutorato.
    2. I regolamenti delle strutture didattiche, redatti nel rispetto
dei  regolamenti  di  Ateneo  e  delle altre strutture didattiche cui
afferiscono, specificano gli aspetti organizzativi delle classi e dei
corsi  di  studio.  I  regolamenti delle strutture didattiche debbono
definire   l'organizzazione   e  la  disciplina  delle  attivita'  di
orientamento  e  tutorato, facendo anche ricorso ai servizi specifici
di Ateneo.
    3. I suddetti regolamenti disciplinano, altresi', le attivita' di
monitoraggio  e valutazione della didattica che vengono affidate alle
commissioni  didattiche  paritetiche  di cui all'art. 12, comma 3 del
decreto  ministeriale  n.  509/1999,  coordinate  da  una commissione
didattica  paritetica  di  Ateneo  appositamente istituita dal senato
accademico,  sentito  il  parere del nucleo di valutazione di Ateneo,
che ne fissa funzioni e composizione.
Capo II - Strutture didattiche
                              Art. 11.
                        Strutture didattiche
    Il  sistema  didattico  dell'Universita'  del  Sannio e' composto
dalle seguenti strutture:
      a) le facolta';
      b) le classi di corso di studio;
      c) i corsi di studio;
      d) le  altre  strutture  previste  dal regolamento didattico di
Ateneo  per  realizzare i servizi didattici stabiliti dalla normativa
vigente e dal presente statuto.
                        Sezione I - Facolta'
                              Art. 12.
                              Facolta'
    1.  La  facolta'  e' la struttura entro la quale i professori e i
ricercatori di ruolo svolgono la propria attivita' didattica.
    2.  Su  iniziativa  del  senato  accademico  e nel rispetto della
normativa  vigente  possono  essere istituite nuove facolta'. Ad ogni
facolta' deve afferire almeno una classe di corso di studio.
    3.  L'afferenza  di una classe di corso di studio ad una facolta'
e'  definita  dal senato accademico, sentito il nucleo di valutazione
di  Ateneo  e in coerenza con il regolamento didattico di Ateneo. Una
medesima  classe  di  corso  di  studio  puo'  afferire  ad  una sola
facolta'.
    4.  Sono  organi  delle  facolta':  il  preside,  il consiglio di
facolta' e la commissione didattica paritetica.
                              Art. 13.
                            P r e s i d e
    1.  Il  preside  rappresenta  la  facolta', convoca e presiede il
consiglio  di  facolta' e ne rende esecutive le deliberazioni. Vigila
sulle  attivita'  didattiche  che fanno capo alla facolta'. Esercita,
inoltre,   tutte  le  competenze  attribuitegli  dallo  statuto,  dai
regolamenti e dalla normativa vigente.
    2.  Il  preside  viene  eletto tra i professori di prima fascia a
tempo  pieno di ruolo e fuori ruolo della facolta' ed e' nominato con
decreto del rettore.
    3   Il   preside  dura  in  carica  tre  anni  accademici  ed  e'
immediatamente rieleggibile una sola volta.
    4.  Il preside viene eletto dal consiglio di facolta'. L'elezione
avviene  nella  prima votazione a maggioranza degli aventi diritto al
voto;  nelle  votazioni  successive  a maggioranza  dei  votanti.  La
convocazione  del consiglio di facolta' per l'elezione del preside e'
effettuata,  sentito il preside uscente, dal decano della facolta' o,
in caso di sua assenza o impedimento o di coincidenza con il preside,
dal  professore  di prima fascia che lo segue in ordine di anzianita'
di  ruolo,  almeno  venti  giorni  prima  della data stabilita per le
votazioni  e  non  piu' di centocinquanta giorni prima della scadenza
del  mandato  o  di  cessazione anticipata del mandato precedente. In
quest'ultimo caso la convocazione del consiglio deve aver luogo entro
quaranta  giorni  dalla  cessazione e fino al rinnovo della carica le
funzioni  di  preside  sono  esercitate,  limitatamente all'ordinaria
amministrazione,  dal  decano  come  sopra precisato. Il consiglio di
facolta'  per  l'elezione del preside e' presieduto dal decano che lo
ha convocato.
    5.  Al preside e' corrisposta un'indennita' di carica determinata
dal consiglio di amministrazione.
                              Art. 14.
                        Consiglio di facolta'
    1. Il consiglio di facolta' e' costituito dai professori di ruolo
e   fuori  ruolo,  da  una  rappresentanza  dei  ricercatori,  da  un
rappresentante  del personale tecnico e amministrativo afferente alla
facolta',   da   una  rappresentanza  degli  studenti  iscritti  alla
facolta'.  I  rappresentanti  dei  ricercatori  sono  pari ad 1/3 dei
professori  di  ruolo. I rappresentanti degli studenti sono in numero
pari  al  20  per  cento  dei  professori  di ruolo e dei ricercatori
presenti  in  consiglio.  La  rappresentanza  dei ricercatori dura in
carica  tre  anni e viene adeguata all'inizio di ogni anno accademico
per   lo   scorcio   del   triennio   con  elezioni  integrative.  La
rappresentanza  degli  studenti  dura  in  carica  due  anni  e viene
adeguata  all'inizio  di  ogni  anno  accademico  per  lo scorcio del
triennio facendo scorrere le graduatorie dei non eletti.
    2.  I  consigli di facolta' adottano i provvedimenti necessari al
funzionamento  della facolta' ed esercitano le funzioni stabilite dal
regolamento  didattico,  in  accordo con quanto previsto dal presente
statuto  e dalla normativa vigente; assicurano il coordinamento degli
obiettivi  formativi  di tutte le attivita' didattiche, di tutorato e
di  orientamento  promosse  dalla facolta' medesima e dalle strutture
didattiche che ne fanno parte.
    3.  I  consigli  di  facolta',  sentiti  i consigli di classe e i
dipartimenti interessati, provvedono:
      a) a  formulare  la  definizione  del fabbisogno finanziario da
proporre agli organi di Ateneo;
      b) a  definire  e ad aggiornare l'organico dei professori e dei
ricercatori di ruolo sulla base delle risorse finanziarie disponibili
per la facolta';
      c) alla   ripartizione   dei   posti   vacanti  disponibili  di
professori  e ricercatori tra le classi, in coerenza con il programma
di attivita' e di sviluppo definito dal senato accademico.
    4.  I  consigli  di  facolta'  provvedono, su conforme parere dei
consigli   di  classe  e  tenuto  conto  delle  esigenze  di  ricerca
scientifica  espresse dai dipartimenti, all'assegnazione dei posti di
professore     e    di    ricercatore    di    ruolo    ai    settori
scientifico-disciplinari  e  alle conseguenti procedure di copertura.
Le  relative  delibere  sono  assunte  a  voto palese e a maggioranza
assoluta  degli  aventi  diritto  al voto nella composizione limitata
alla fascia corrispondente ed a quelle superiori.
    5.  I  consigli di facolta', sentite le strutture didattiche e di
ricerca  di  appartenenza, autorizzano i congedi per motivi di studio
dei  docenti.  D'intesa  con i consigli di classe e anche su proposta
degli  studenti,  organizzano  attivita'  culturali,  formative  e di
orientamento rivolte agli studenti.
                              Art. 15.
                        Commissione didattica
    Presso  ogni  facolta'  e'  istituita  una  commissione didattica
paritetica  presieduta  dal  preside  o  da  un suo delegato. Essa e'
composta  da  un rappresentante dei docenti di ruolo e degli studenti
per  ogni  classe  di  studio  attivata  e  ha il compito di valutare
l'attivita'  didattica  e assolvere le funzioni previste dal presente
statuto. Le modalita' per la nomina dei componenti e il funzionamento
della  commissione  sono  disciplinati  dal  regolamento di facolta',
tenendo conto dei vari corsi di studio attivati .
                    Sezione II - Corsi di studio
                              Art. 16.
                              Le classi
    1.  Le classi di studio raggruppano l'insieme dei corsi di studio
dello  stesso  livello,  comunque  denominati  e  garantiscono i loro
comuni  obiettivi  formativi  qualificanti e le conseguenti attivita'
formative indispensabili.
                              Art. 17.
                         Consiglio di classe
    1.  Il consiglio di classe e' costituito dai professori di ruolo,
dai  ricercatori  e  dagli  studenti che fanno parte dei consigli dei
corsi di studio afferenti alla classe.
    2.  I  consigli  di classe eleggono al loro interno un presidente
fra  i  professori  di  ruolo  di  prima  fascia  o,  in caso di loro
indisponibilita',  fra  i  professori di ruolo di seconda fascia, che
dura  in carica tre anni accademici ed e' immediatamente rieleggibile
una   sola   volta.  Le  modalita'  di  elezione  sono  previste  dai
regolamenti   didattici  delle  classi.  Al  presidente  puo'  essere
corrisposta  una indennita' di carica, anche facendo ricorso al fondo
per l'incentivazione della docenza.
    3. Le funzioni del consiglio di classe sono assunte dal consiglio
di  corso  di laurea o di laurea specialistica quando sia attivato un
solo  corso  di  laurea  o  di  laurea  specialistica  all'interno di
ciascuna classe.
    4. I consigli di classe avanzano proposte:
      a) sugli ordinamenti didattici dei corsi,
      b) sull'assegnazione  ai settori scientifico-disciplinari delle
disponibilita'  dei  posti  di  docenti  e ricercatori assegnati alle
classi;
      c) sulla copertura dei carichi didattici, sentito il parere dei
consigli di corso;
      d) sulla  coerenza  dei  regolamenti  didattici e del manifesto
degli studi con i vincoli di classe ai corsi di studio.
    5.  Le proposte relative all'assegnazione dei posti di professore
e  di ricercatore di ruolo ai settori scientifico-disciplinari e alle
conseguenti  procedure  di  copertura  sono  assunte dal consiglio di
classe a voto palese e a maggioranza assoluta degli aventi diritto al
voto  nella  composizione  limitata  alla  fascia corrispondente ed a
quella superiore.
                              Art. 18.
               Corsi di studio ed i consigli di corso
    1.  I  corsi  di studio sono i corsi di laurea, i corsi di laurea
specialistici e i corsi di specializzazione.
    2.  Ogni  corso  di  laurea e di laurea specialistica puo' essere
attivato solo se ad esso afferiscono un numero minimo di professori e
di  ricercatori  di  ruolo  stabilito  dal  regolamento  didattico di
Ateneo.  Tale  numero  deve  essere  comunque  adeguato alle esigenze
didattiche  dei rispettivi corsi. Un corso viene disattivato qualora,
per  tre  anni accademici consecutivi, il numero di afferenti risulti
inferiore a quello previsto.
    3.  I  corsi  di  laurea e di laurea specialistica possono essere
articolati  in  piu'  curricula,  corrispondenti  a profili di uscita
differenziati, di cui sara' fatta menzione in apposito certificato.
    4.  I  consigli  di  corso  di studio eleggono al loro interno un
presidente  fra  i  professori di ruolo di prima fascia o, in caso di
loro  indisponibilita',  fra i professori di ruolo di seconda fascia,
che   dura  in  carica  tre  anni  accademici  ed  e'  immediatamente
rieleggibile  una  sola volta. Le modalita' di elezione sono previste
dai  regolamenti  didattici  dei  corsi di studio. Al presidente puo'
essere corrisposta una indennita' di carica, anche facendo ricorso al
fondo per l'incentivazione della docenza.
                              Art. 19.
         Consigli di corso di laurea e laurea specialistica
    1.  I  consigli di corso di laurea o di laurea specialistica sono
costituiti  dai  professori  di  ruolo  e  da  una rappresentanza dei
ricercatori  afferenti  al  corso, dai ricercatori afferenti al corso
incaricati  di  un  insegnamento, nonche' da una rappresentanza degli
studenti  iscritti  al  corso  medesimo  e  da  un rappresentante del
personale  tecnico-amministrativo eletto tra il personale in servizio
presso  le  facolta'  cui  afferiscono  i  corsi  di  laurea e laurea
specialistica.  Tale  rappresentante  puo'  fare  parte di piu' di un
corso  di laurea ed ha diritto di voto solo per questioni riguardanti
il personale tecnico-amministrativo. I rappresentanti dei ricercatori
sono  pari  al 20 per cento dei professori di ruolo. I rappresentanti
degli  studenti sono in numero pari al 15 per cento dei professori di
ruolo  e dei ricercatori presenti in consiglio. Le rappresentanze dei
ricercatori e degli studenti vengono adeguate all'inizio di ogni anno
accademico.  Possono essere invitati alle adunanze del consiglio, con
voto  consultivo  e  limitatamente  all'organizzazione dell'attivita'
didattica, i docenti ufficiali dei corsi d'insegnamento.
    2.  Ogni professore e ogni ricercatore di ruolo puo' far parte di
un  solo consiglio di corso di laurea dello stesso livello. Puo' fare
contemporaneamente  parte  di un consiglio di corso di laurea e di un
consiglio di corso di laurea specialistica.
    3. I consigli di corso hanno le seguenti funzioni:
      a) definiscono e aggiornano il regolamento didattico del corso;
      b) organizzano  e  realizzano le attivita' didattiche del corso
assolvendo  tutti  gli  impegni  e gli obblighi previsti dal suddetto
regolamento;
      c) supportano l'attuazione delle procedure di valutazione della
didattica;
      d) garantiscono  il  funzionamento della commissione paritetica
di  corso  e  ne  acquisiscono il parere sulla coerenza tra i crediti
assegnati alle attivita' formative ed i relativi obiettivi formativi.
                              Art. 20.
                      Corsi di specializzazione
    1.  I corsi di specializzazione hanno l'obiettivo di fornire allo
studente  conoscenze e abilita' per funzioni richieste nell'esercizio
di  particolari  attivita'  professionali  e possono essere istituiti
esclusivamente in applicazione di specifiche disposizioni normative.
    2.  L'istituzione  di corsi di specializzazione e' deliberata dal
senato  accademico,  sentito  il  consiglio  di  amministrazione e il
nucleo di valutazione di Ateneo.
    3.  Le  modalita'  di attivazione e di funzionamento dei corsi di
specializzazione  sono  contenute,  per  quanto  non  stabilito dalla
normativa   vigente,  nel  regolamento  didattico  di  Ateneo  e  nei
regolamenti dei singoli corsi di specializzazione.
                              Art. 21.
                        Dottorati di ricerca
    1.  I  corsi di dottorato di ricerca hanno l'obiettivo di fornire
le  competenze  necessarie per esercitare, presso universita' ed enti
pubblici o privati, attivita' di ricerca e di alta qualificazione.
    2.  L'istituzione dei corsi di dottorato di ricerca e' deliberata
dal  senato  accademico  su  proposta  di  almeno  dieci professori e
ricercatori  di  ruolo,  dei  quali almeno tre siano docenti di prima
fascia,   per  un  numero  di  docenti  di  prima  o  seconda  fascia
complessivamente  non  inferiore  a  sette,  sentito  il consiglio di
amministrazione e il nucleo di valutazione di Ateneo.
    3.  L'Universita'  puo'  costituire  o  partecipare  a  corsi  di
dottorato nazionali e internazionali.
    4.  Le  modalita'  di attivazione e di funzionamento dei corsi di
dottorato  di  ricerca sono contenute, per quanto non stabilito dalla
normativa   vigente,  nel  regolamento  didattico  di  Ateneo  e  nei
regolamenti  dei  singoli  corsi.  Tali  regolamenti  devono comunque
prevedere  e  definire  la  partecipazione  di una rappresentanza dei
dottorandi negli organi collegiali del corso di dottorato.
                              Art. 22.
                         Master universitari
    1. I master sono titoli accademici rilasciati alla conclusione di
corsi  di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente
e ricorrente e di aggiornamento professionale. Essi possono essere di
primo e di secondo livello.
    2.  L'istituzione dei corsi di master universitario e' deliberata
dal senato accademico, su proposta dei consigli di facolta' inclusiva
del   relativo   ordinamento   didattico,  sentito  il  consiglio  di
amministrazione e il nucleo di valutazione di Ateneo.
    3.  Le  modalita'  di attivazione e di funzionamento dei corsi di
master  sono  contenute,  nel  regolamento  didattico di Ateneo e nei
regolamenti  dei  singoli  corsi  di  master, per quanto non previsto
dalla vigente normativa.
                             Titolo III
                  Attivita' e strutture di ricerca
                  Capo I - Disposizioni preliminari
                              Art. 23.
                        Attivita' di ricerca
    1. L'attivita' di ricerca, che trova nell'Universita' la sua sede
primaria,  e'  compito  qualificante di ogni professore e ricercatore
universitario.
    2.  L'Universita',  riaffermata  la  pari  rilevanza  del  sapere
umanistico,  scientifico  e tecnico, fornisce gli strumenti necessari
allo svolgimento della ricerca scientifica di base e applicata.
    3.  L'Universita' programma, anche mediante piani di sviluppo, le
attivita'  di  ricerca  e  ne  valuta  i  risultati mediante appositi
organismi.
                              Art. 24.
                        Strutture di ricerca
    Sono strutture di ricerca:
      a) i dipartimenti;
      b) i centri di ricerca;
      c) altri centri.
                       Capo II - Dipartimenti
                              Art. 25.
                            Dipartimenti
    1.L'Universita'  si  articola  in dipartimenti. Ogni professore e
ricercatore  deve  afferire a un dipartimento. I dipartimenti possono
articolarsi in sezioni.
    2.  I  dipartimenti sono costituiti, modificati e disattivati con
decreto  del  rettore, previa delibera del senato accademico, sentito
il consiglio di amministrazione e il nucleo di valutazione di Ateneo.
I vincoli, i criteri e le procedure di costituzione, di modificazione
e di disattivazione sono definite dal regolamento generale di Ateneo.
In ogni caso, il numero minimo per la costituzione di un dipartimento
e'  di dodici tra professori e ricercatori di ruolo, dei quali almeno
sette  siano professori di ruolo e, di tali sette, non meno di tre di
prima fascia.
    3.  I dipartimenti hanno autonomia gestionale, organizzativa e di
spesa.     Dispongono     di    spazi,    strutture    e    personale
tecnico-amministrativo  e  di  una  dotazione ordinaria assegnata dal
consiglio di amministrazione.
    4. I dipartimenti promuovono e coordinano le attivita' di ricerca
di  uno  o  piu'  settori scientifico-disciplinari, ferma restando la
liberta'  di ricerca di ogni professore e ricercatore con il connesso
diritto  di accedere direttamente ai relativi fondi. In particolare i
dipartimenti svolgono le seguenti attivita':
      a) promuovono l'attivazione dei corsi di dottorato di ricerca e
concorrono ad organizzarne l'attivita';
      b) cooperano    alle   attivita'   didattiche   relative   agli
insegnamenti   dei   settori   scientifico-disciplinari   di  propria
competenza,  con  riferimento  ai  corsi  di  studio,  ai master e ai
dottorati di ricerca;
      c) avanzano     proposte    alla    facolta',    nei    settori
scientifico-disciplinari  di  propria  competenza, sulla destinazione
dei  posti di professore e ricercatore di ruolo e, su richiesta delle
facolta',   possono   concorrere   con   relazioni  sulle  competenze
scientifiche, alle procedure di chiamata dei professori;
      d) esercitano  tutte le altre attribuzioni loro demandate dallo
statuto, dai regolamenti e dalla normativa vigente.
      e) possono  stipulare  contratti  e  convenzioni  con  soggetti
pubblici  e  privati  per  attivita'  di  ricerca, di consulenza e di
servizio.
    5. Sono organi del dipartimento:
      a) il direttore;
      b) il consiglio;
      c) la giunta, quando prevista dal regolamento di dipartimento.
                              Art. 26.
                      Direttore di dipartimento
    1.  Il  direttore  rappresenta  il  dipartimento  e ne promuove e
coordina  le  attivita'. Convoca e presiede il consiglio e la giunta,
curando   l'esecuzione   delle   loro  delibere.  Esercita  le  altre
attribuzioni  che gli sono demandate dallo statuto, dai regolamenti e
dalla   normativa   vigente.   E'   responsabile  con  il  segretario
amministrativo   della   gestione   amministrativa  e  contabile  del
dipartimento.  Ha  la  responsabilita'  dei  beni  e dei fondi di cui
dispone per il funzionamento del dipartimento.
    2.  Il  direttore  e'  eletto dal consiglio di dipartimento tra i
professori di ruolo e fuori ruolo a tempo pieno di prima fascia e, in
caso  di indisponibilita', tra i professori di ruolo a tempo pieno di
seconda  fascia,  afferenti  al  dipartimento.  Nella prima votazione
l'elezione avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto; nelle
successive  a maggioranza  dei  votanti.  Le procedure per l'elezione
sono stabilite dal regolamento del dipartimento.
    3.  Il  direttore  e'  nominato con decreto del rettore e dura in
carica  tre  anni accademici. E' rieleggibile immediatamente una sola
volta.
    4.  Il  direttore puo' designare un sostituto, che ne esercita le
funzioni in caso di impedimento o di assenza, secondo quanto previsto
dal  regolamento  del  dipartimento.  Il  sostituto  e'  nominato con
decreto del rettore e cessa dall'ufficio insieme con il direttore.
    5.  In  caso  di  anticipata cessazione, le funzioni di direttore
sono  assunte  dal  decano  dei  professori  di  ruolo,  afferenti al
dipartimento  medesimo,  che  provvede  a  convocare il consiglio nei
termini all'uopo previsti dal regolamento del dipartimento.
    6.   Al  direttore  puo'  essere  corrisposta,  su  delibera  del
consiglio  di  dipartimento  e  a  carico dei fondi del dipartimento,
un'indennita'    di    carica,    determinata    dal   consiglio   di
amministrazione.
                              Art. 27.
                      Consiglio di dipartimento
    1.  Il  consiglio e' composto dai professori e dai ricercatori di
ruolo,     nonche'    da    una    rappresentanza    del    personale
tecnico-amministrativo  e  da  una  rappresentanza  dei ricercatori a
termine  ciascuna  pari  al  10  per  cento dei suddetti professori e
ricercatori   di   ruolo.   Ne  fa  parte,  altresi',  il  segretario
amministrativo  anche  con  funzioni  di segretario verbalizzante. Il
regolamento  del  dipartimento  fissa  il  numero  e  le modalita' di
designazione    dei    rappresentanti   nel   consiglio,   garantendo
un'equilibrata rappresentanza delle componenti.
    2.  La  partecipazione  delle  componenti  alle  adunanze  e alle
deliberazioni del consiglio e' regolata dalla normativa vigente.
    3.  Il  consiglio  del  dipartimento e' l'organo di indirizzo, di
programmazione  e  di  gestione  dell'attivita'  del dipartimento. In
particolare, il consiglio svolge le seguenti attivita':
      a) approva il regolamento entro tre mesi dalla costituzione del
dipartimento;
      b) promuove le attivita' del dipartimento;
      c) decide   le   forme   di   partecipazione  del  dipartimento
all'organizzazione ed al funzionamento dei dottorati di ricerca;
      d) approva  il  bilancio  preventivo,  le  sue variazioni ed il
bilancio consuntivo;
      e) fissa  i  criteri  generali per l'uso dei fondi disponibili,
per   l'utilizzazione  delle  attrezzature  e  per  la  gestione  del
personale;
      f) approva annualmente il piano delle ricerche, le richieste di
finanziamento e la relazione sui risultati dell'attivita' di ricerca;
      g) approva  convenzioni  e contratti verificandone possibilita'
di  attuazione  e  congruenza  con  le  finalita'  istituzionali  del
dipartimento;
      h) esercita  tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate
dallo statuto, dai regolamenti e dalla normativa vigente.
                              Art. 28.
                       Giunta di dipartimento
    1.  La giunta, se prevista dal regolamento, coadiuva il direttore
nell'esercizio   delle  sue  funzioni  ed  ha  compiti  istruttori  e
propositivi  nei  confronti del consiglio. In caso di necessita' e di
urgenza  puo'  adottare  delibere  di  competenza  del  consiglio, da
sottoporre  a  ratifica dello stesso nella prima adunanza successiva.
Se la giunta non e' istituita, tale potere spetta al direttore.
    2.  I membri della giunta restano in carica tre anni accademici e
sono  rieleggibili immediatamente una sola volta. La composizione, le
modalita'  di  elezione,  le  competenze e le regole di funzionamento
della giunta sono determinate dal regolamento di dipartimento.
                 Capo III - Centri e altre strutture
                              Art. 29.
                          Centri di ricerca
    1.  Il  senato  accademico,  di  concerto  con  il  consiglio  di
amministrazione,  puo'  istituire  centri  di  eccellenza di ricerca,
centri   di   ricerca   interdipartimentali   e   centri  di  ricerca
interuniversitari  per  la  promozione e la realizzazione di ricerche
interdisciplinari  di  rilevante  interesse  scientifico  che possono
coinvolgere, anche per l'impegno finanziario, piu' dipartimenti anche
di diversi Atenei.
    2.  L'istituzione  e  il  funzionamento  dei  centri  di  ricerca
interuniversitari sono regolati da apposite convenzioni.
    3.   I   centri   hanno   autonomia  gestionale  e  di  bilancio,
organizzativa  e  di spesa. Possono stipulare contratti e convenzioni
con  soggetti  pubblici  e  privati  per  attivita'  di  ricerca,  di
consulenza e di servizio.
    4.  Le  modalita' per l'organizzazione e per il funzionamento dei
centri  sono contenute nelle proposte istitutive approvate dal senato
accademico e dal consiglio di amministrazione.
                              Art. 30.
                            Altri centri
    1.  Il  senato  accademico,  di  concerto  con  il  consiglio  di
amministrazione,  puo'  istituire  centri  di  servizio  e  centri di
servizio  per  la  didattica  e/o  per la ricerca. L'istituzione e il
funzionamento  dei  centri  di  servizio  per  la  didattica e per la
ricerca interuniversitari sono regolati da apposite convenzioni.
    2.  Le  modalita' per l'organizzazione e per il funzionamento dei
centri  sono  contenute in apposito regolamento, approvato dal senato
accademico di concerto con il consiglio di amministrazione nella fase
di istituzione.
    3.   I   centri   possono   essere   di  facolta',  di  Ateneo  o
interuniversitari.  Essi  sono  dotati  di  autonomia  organizzativa,
possono essere dotati di autonomia di bilancio o essere semplicemente
dei centri di allocazione delle risorse, che rispondono dei risultati
attribuiti  in  sede  di  programmazione  budgetaria.  Se  dotati  di
autonomia  di bilancio, possono stipulare contratti e convenzioni con
soggetti  pubblici e privati per svolgere attivita' per conto terzi e
ad  essi  si  applicano,  per  quanto  compatibili,  le  disposizioni
sull'organizzazione delle strutture dipartimentali.
                              Art. 31.
                      Il sistema bibliotecario
    1.   Le   biblioteche   di   dipartimento  o  interdipartimentali
costituiscono  il  sistema  bibliotecario  dell'Universita', volto ad
organizzare,   anche   mediante  tecnologie  innovative  e  in  forme
coordinate,   la  raccolta,  la  conservazione,  l'arricchimento,  la
classificazione   e  la  fruizione  del  patrimonio  bibliotecario  e
documentale dell'Universita'.
    2.  Il consiglio di amministrazione puo' istituire una biblioteca
di  Ateneo  su proposta del senato accademico. Per quanto concerne la
loro  struttura  e  la  loro  organizzazione si applicano, per quanto
compatibili, le disposizioni relative ai centri di servizio.
    3. L'Universita' puo' aderire a programmi di servizi bibliotecari
interuniversitari.
    4.  I  principi  e  gli  indirizzi  di  funzionamento del sistema
bibliotecario sono stabiliti da un apposito regolamento.
                              Titolo IV
                          Organi di Ateneo
                  Capo I - Disposizioni preliminari
                              Art. 32.
                          Organi di governo
    Sono organi dell'Universita':
      a) il rettore;
      b) il senato accademico;
      c) il consiglio di amministrazione.
                              Art. 33.
                            Altri organi
    Sono altri organi di Ateneo:
      a) il Nucleo di valutazione;
      b) il Collegio dei revisori dei conti;
      c) il Consiglio degli studenti;
      d) il Difensore degli studenti.
                          Capo II - Rettore
                              Art. 34.
                            R e t t o r e
    1.  Il  rettore rappresenta l'Universita' ed esercita funzioni di
iniziativa,   di   coordinamento,   di   attuazione  e  di  garanzia,
assicurando  che  le  azioni  e  le  decisioni  di  tutti  gli organi
dell'Ateneo siano conformi alla legge, allo statuto e ai regolamenti.
Convoca   e   presiede  il  senato  accademico  ed  il  consiglio  di
amministrazione.  Esercita  tutte  le  altre  attribuzioni,  comprese
quelle  disciplinari,  che  gli  sono  demandate  dallo  statuto, dai
regolamenti  e  dalla  normativa  vigente. In caso di necessita' e di
urgenza  adotta  i  provvedimenti  opportuni  e  li  sottopone per la
ratifica al senato accademico o al consiglio di amministrazione nella
prima adunanza successiva.
    2. Al rettore e' corrisposta un'indennita' di carica nella misura
determinata dal consiglio di amministrazione.
    3.  Il  rettore,  su sua richiesta, ha diritto ad una limitazione
dell'attivita' didattica.
                              Art. 35.
                        Elezioni del rettore
    1.  Il  rettore  e'  eletto  tra i professori ordinari di ruolo e
fuori ruolo a tempo pieno.
    2.   Il  rettore  dura  in  carica  tre  anni  accademici  ed  e'
immediatamente rieleggibile una sola volta.
    3. L'elettorato attivo spetta:
      a) ai professori di ruolo e fuori ruolo;
      b) ai rappresentanti dei ricercatori nei consigli di facolta';
      c) ai  rappresentanti  del personale tecnico-amministrativo nel
senato accademico e nel consiglio di amministrazione;
      d) a  tre rappresentanti degli studenti designati dal consiglio
degli studenti al suo interno.
    4.  Il corpo elettorale e' convocato dal decano dei professori di
prima  fascia  o,  in  caso  di  sua  coincidenza con il rettore, dal
professore di I fascia che lo segue in ordine di anzianita' di ruolo.
Il  decano provvede alla convocazione non prima di centottanta giorni
dalla scadenza del mandato del rettore. L'avviso di convocazione, con
la  specificazione  del  calendario di quattro votazioni, deve essere
inviato almeno trenta giorni prima della data fissata per le elezioni
che, di norma, devono concludersi entro la fine del mese di luglio.
    5.  Nelle  prime  tre  votazioni l'elezione avviene a maggioranza
assoluta  dei  votanti. Tali votazioni sono valide se vi prende parte
almeno la meta' piu' uno degli aventi diritto al voto. Nell'eventuale
quarta  votazione  si procede al ballottaggio tra i due candidati che
nella  terza votazione hanno conseguito il maggior numero di voti. In
caso di parita' risulta eletto il piu' anziano di ruolo e, in caso di
ulteriore  parita', il piu' anziano di eta'. Tale votazione e' valida
qualunque sia il numero dei votanti.
    6.  Il  candidato  che  ha  ottenuto la prescritta maggioranza e'
proclamato   eletto   dal   decano   ed   e'  nominato  dal  Ministro
dell'universita'  e della ricerca scientifica e tecnologica. Entra in
carica all'inizio dell'anno accademico.
    7. In caso di anticipata cessazione, le funzioni del rettore sono
assunte  dal  prorettore.  Il decano dei professori di ruolo di prima
fascia  provvede a convocare il corpo elettorale fra il trentesimo ed
il  sessantesimo  giorno successivo alla data di cessazione; l'avviso
di  convocazione  e'  inviato  almeno  venti  giorni prima della data
fissata  per  le elezioni. La carica e' assunta all'atto della nomina
ed  il  rettore  resta in carica per l'anno in corso e per i due anni
accademici successivi.
                              Art. 36.
                        Prorettore e delegati
    1.  Il  rettore  nomina  il  prorettore tra i professori di prima
fascia  a  tempo  pieno.  In  caso  di  impedimento  o di assenza del
rettore, il prorettore lo supplisce in tutte le sue funzioni.
    2.  Al  prorettore  e'  corrisposta un'indennita' di carica nella
misura determinata dal consiglio di amministrazione.
    3. Il prorettore, su sua richiesta, ha diritto ad una limitazione
dell'attivita' didattica.
    4.  Il  rettore  puo' delegare proprie funzioni a professori e ai
ricercatori di ruolo dell'Universita'.
                    Capo III - Senato accademico
                              Art. 37.
                   Senato accademico: composizione
    1. Il senato accademico e' composto da:
      a) il rettore;
      b) il prorettore;
      c) i presidi delle facolta';
      d) i  direttori  di  dipartimento,  in  numero non superiore al
numero dei presidi;
      e) un rappresentante del personale tecnico-amministrativo;
      f) il  presidente  ed  il  vicepresidente  del  consiglio degli
studenti di Ateneo.
    2.  Alle  adunanze  del  senato  accademico  partecipa,  con voto
consultivo,  il  direttore  amministrativo  che svolge le funzioni di
segretario verbalizzante.
    3.  Nel  caso  in cui i direttori di dipartimento siano in numero
superiore  a quello dei presidi, essi, riuniti in collegio, designano
i loro rappresentanti nel senato accademico.
    4.  Il  rappresentante  del  personale  tecnico-amministrativo e'
designato  dall'assemblea  del personale durante un'apposita adunanza
convocata dal direttore amministrativo.
    5.  Il  presidente  ed  il  vicepresidente  del  consiglio  degli
studenti  hanno diritto di voto soltanto per le questioni riguardanti
l'organizzazione  didattica,  gli spazi destinati alla didattica e il
diritto    allo    studio.    Il    rappresentante    del   personale
tecnico-amministrativo  ha  diritto di voto soltanto per le questioni
riguardanti  il  personale  tecnico-amministrativo. La partecipazione
degli  studenti  e del rappresentante del personale non e' utile alla
determinazione  della  validita' della seduta per le questioni su cui
non hanno diritto di voto.
    6. Il senato accademico autodisciplina il proprio funzionamento.
                              Art. 38.
                     Senato accademico: funzioni
    1.  Il senato accademico e' l'organo di indirizzo, programmazione
e sviluppo dell'Universita', sulle cui attivita' esercita funzioni di
alta vigilanza.
    2. Il senato accademico svolge le seguenti funzioni generali:
      a) elabora   il   programma   di   attivita'   e   di  sviluppo
dell'Universita',  sulla  base  delle proposte delle strutture per la
ricerca  e per la didattica, tenendo conto, altresi', delle relazioni
del  Nucleo di valutazione di Ateneo, e lo approva previo parere, per
quanto   di  competenza,  del  consiglio  di  amministrazione  e  del
consiglio degli studenti di Ateneo;
      b) definisce  gli  indirizzi  culturali  e  scientifici  per la
stipula di contratti e convenzioni inerenti all'attivita' didattica e
di ricerca e per lo svolgimento delle attivita' per conto terzi;
      c) indica  al  consiglio  di  amministrazione  i criteri per la
ripartizione  delle  risorse  finanziarie per il funzionamento tra le
strutture per la ricerca e per la didattica sulla base delle proposte
da esse avanzate;
      d) indica  al  consiglio di amministrazione la ripartizione tra
le  facolta'  delle  risorse  finanziarie destinate alla copertura di
posti  di  professori e di ricercatori di ruolo sulla base di criteri
coerenti    con   il   programma   di   attivita'   e   di   sviluppo
dell'Universita';
      e) determina   i  criteri  di  funzionalita'  complessiva  e  i
parametri   per   la   definizione   degli   organici  del  personale
tecnico-amministrativo;
      f) esprime parere sul bilancio di previsione;
      g) esprime     parere     sul    regolamento    generale    per
l'amministrazione, la finanza e la contabilita';
      h) esercita  tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate
dallo Statuto, dai regolamenti e dalla normativa vigente.
    3.  Nell'ambito  delle  attivita'  di ricerca dell'Universita' il
senato accademico svolge le seguenti funzioni:
      a) promuove e coordina l'attivita' di ricerca dell'Universita';
      b) determina  la  ripartizione  dei fondi in bilancio destinati
alla ricerca;
      c) delibera  in merito alla costituzione, attivazione, modifica
e  disattivazione  dei  dipartimenti  e  delle altre strutture per la
ricerca,  nonche',  sentito  il  dipartimento  da ciascuno prescelto,
dirime eventuali controversie in ordine alle afferenze.
    4.  Nell'ambito  delle  attivita'  didattiche dell'Universita' il
senato accademico svolge le seguenti funzioni:
      a) stabilisce   il   calendario  accademico;  sovrintende  alle
attivita'  ed  ai  servizi  didattici  disciplinandone la gestione da
parte delle competenti strutture;
      b) sentite  le  strutture didattiche interessate, programma gli
accessi ai corsi di studio;
      c) determina   i   criteri   generali   per   la  promozione  e
l'attuazione di programmi nazionali ed internazionali di cooperazione
in campo scientifico e didattico;
      d) delibera in merito alla istituzione, attivazione, modifica e
disattivazione  delle strutture per la didattica nonche' dei corsi di
studio su proposta delle strutture didattiche competenti;
      e) assegna le classi di corso di studio alle facolta':
      f) approva   il   regolamento  didattico  d'Ateneo  secondo  la
normativa  vigente  e  ogni  altro  regolamento previsto dal presente
statuto  ritenuto  necessario,  che  non rientri nell'autonomia delle
singole strutture;
      g) determina  i  criteri  di  attribuzione delle risorse per le
attivita'  culturali dell'Universita', per i professori supplenti e a
contratto,   per  l'attivazione  di  altre  forme  di  supporto  alla
didattica,   per   i   dottorati   di   ricerca,   per   i  corsi  di
specializzazione e per l'istituzione di assegni di ricerca e di borse
di studio e di addestramento;
      h) esprime  parere  in  merito  all'ammontare delle tasse e dei
contributi degli studenti.
               Capo IV - Consiglio di amministrazione
                              Art. 39.
             Consiglio di amministrazione: composizione
    1. Il consiglio di amministrazione e' composto da:
      a) il rettore;
      b) il prorettore;
      c) il direttore amministrativo, che svolge altresi' le funzioni
di segretario verbalizzante;
      d) quattro rappresentanti dei professori di prima fascia;
      e) quattro rappresentanti dei professori di seconda fascia;
      f) quattro rappresentanti dei ricercatori di ruolo;
      g) quattro rappresentanti del personale tecnico-amministrativo;
      h) sei  studenti  eletti  dal  consiglio degli studenti nel suo
seno;
      i) un  membro  designato  dal Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica;
      j) un membro designato dal consiglio nazionale delle ricerche;
      k)   il   presidente   della  regione  Campania  o  l'assessore
competente per l'Universita';
      l) il  presidente dell'amministrazione provinciale di Benevento
o l'assessore competente per l'Universita';
      m) il   sindaco  di  Benevento  o  l'assessore  competente  per
l'Universita';
      n) il   presidente  della  camera  di  commercio,  industria  e
agricoltura di Benevento;
      o) un  rappresentante  di  ciascun ente pubblico o privato che,
per  la  durata  in  carica  del  consiglio,  concorra  alle spese di
funzionamento dell'Universita' in misura annuale fissata dallo stesso
consiglio   di   amministrazione,  con  fondi  non  finalizzati  allo
svolgimento di specifiche attivita'.
    2. Qualora i membri di cui alla lettera o) siano superiori a tre,
le rappresentanze dei professori di prima fascia, di seconda fascia e
dei  ricercatori di ruolo saranno aumentate nell'ordine di una unita'
per ogni rappresentante di ente.
    3.  I membri di cui alle lettere i), j), k), l), m), n) ed o) non
concorrono  alla  determinazione  del  numero legale per la validita'
delle adunanze.
    4.  I  membri  di cui alle lettere d) e), f), g) e h) sono eletti
dalle  rispettive  categorie.  Sono  eleggibili  i  professori  ed  i
ricercatori di ruolo a tempo pieno.
    5. Le elezioni del consiglio di amministrazione sono disciplinate
da regolamento.
    6.  Il  consiglio  di  amministrazione  dura  in  carica tre anni
accademici.
    7.  I  membri  elettivi  del  consiglio  di  amministrazione sono
rieleggibili immediatamente una sola volta.
                              Art. 40.
              Il consiglio di amministrazione: funzioni
    1.  Il consiglio di amministrazione e' l'organo di indirizzo e di
governo  dell'Universita'  in  materia amministrativa, finanziaria ed
economico-patrimoniale.
    2. In particolare il consiglio di amministrazione:
      a) sentito  il  senato  accademico ed in coerenza con i criteri
fissati  dal  programma  di attivita' e di sviluppo dell'Universita',
approva  il  bilancio  di  previsione,  le sue variazioni ed il conto
consuntivo;
      b) sentito  il senato accademico e sulla base delle indicazioni
contenute  nel programma di attivita' e di sviluppo dell'Universita',
approva  il  piano  edilizio  assegnando  le  risorse  per i relativi
interventi attuativi;
      c) sulla base delle indicazioni del senato accademico, provvede
alla destinazione delle risorse edilizie e finanziarie alle strutture
didattiche, di ricerca e amministrative;
      d) in  coerenza  con  i  criteri fissati dal senato accademico,
delibera la pianta organica del personale tecnico-amministrativo;
      e) sentito   il   senato  accademico,  approva  il  regolamento
generale per l'amministrazione, la finanza e la contabilita';
      f) elabora  le  direttive  per la conservazione e l'adeguamento
del  patrimonio  immobiliare  e  mobiliare  dell'Universita' e, fatte
salve  le  competenze demandate ad altre strutture, adotta i relativi
provvedimenti;
      g) approva  contratti  e  convenzioni, quando non di competenza
del  direttore  amministrativo  e  degli  organi  delle strutture con
autonomia  di  gestione;  delibera  sull'accettazione  di contributi,
lasciti e donazioni;
      h) delibera  in  ordine  alle  liti,  salva  la  competenza del
direttore   amministrativo;   nomina  per  le  stesse  procuratori  e
difensori; delibera eventuali transazioni;
      i) sentiti il senato accademico ed il consiglio degli studenti,
determina l'ammontare delle tasse e dei contributi degli studenti;
      l) esercita  tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate
dallo statuto, dai regolamenti e dalla normativa vigente.
                   Capo V - Altri organi di Ateneo
                              Art. 41.
                   Nucleo di valutazione di Ateneo
    1.  Il  nucleo  di  valutazione  di  Ateneo  e' organo collegiale
composto  da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri, di cui
almeno   due  nominati  tra  studiosi  ed  esperti  nel  campo  della
valutazione  anche  in  ambito non accademico. Non meno dell'80 % dei
suoi membri deve essere costituita da persone esterne all'Universita'
degli studi del Sannio. La nomina e' disposta dal rettore, sentito il
Senato accademico.
    2.  Il  nucleo di valutazione di Ateneo e' istituito con funzioni
di valutazione interna della gestione amministrativa, delle attivita'
didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo
studio,  verificando  anche  mediante analisi comparative dei costi e
dei  rendimenti,  il  corretto  utilizzo  delle risorse pubbliche, la
produttivita'    della    ricerca    e   della   didattica,   nonche'
l'imparzialita' e il buon andamento dell'azione amministrativa.
    3.  L'Universita'  assicura  al  nucleo  di valutazione di Ateneo
l'autonomia    operativa,    anche    mediante    proprio   personale
tecnico-amministrativo,   il  diritto  di  accesso  ai  dati  e  alle
informazioni  necessari, nonche' la pubblicita' e la diffusione degli
atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.
    4.  Il  nucleo  svolge  le  funzioni che gli sono assegnate dalla
normativa   vigente.   In   particolare   acquisisce  periodicamente,
mantenendone  l'anonimato,  le  opinioni  degli studenti frequentanti
sulle  attivita'  didattiche  e  trasmette  un'apposita  relazione al
Ministero  dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
e al comitato per la valutazione del sistema universitario.
    5.  Il nucleo di valutazione di Ateneo dura in carica tre anni ed
i  suoi  componenti  non possono essere nominati consecutivamente per
piu' di due trienni.
    6.  Ai  membri del nucleo di valutazione di Ateneo e' corrisposta
una  indennita'  di  carica  annuale  nella  misura  determinata  dal
consiglio  di amministrazione e non modificabile per l'intero periodo
di durata del loro ufficio.
                              Art. 42.
                   Collegio dei revisori dei conti
    1.  Il  collegio dei revisori dei conti e' composto da tre membri
effettivi e da due membri supplenti, nominati dal rettore, sentito il
consiglio  di  amministrazione.  Un membro e' scelto tra i magistrati
amministrativi   o   contabili,   il  quale  assume  le  funzioni  di
presidente.  Gli  altri  due  membri effettivi e i due supplenti sono
scelti  tra  i funzionari del M.U.R.S.T. o del Ministero del tesoro o
tra  esperti  di  provata  qualificazione in materia amministrativa e
contabile  o  tra  gli  iscritti  all'albo dei revisori ufficiali dei
conti o altro ruolo equivalente sostitutivo, che non abbiano rapporti
di lavoro subordinato o autonomo con l'Universita'.
    2.  Il  collegio  dei  revisori dura in carica tre anni ed i suoi
componenti  non  possono essere nominati consecutivamente per piu' di
due trienni.
    3. Compiti e modalita' di funzionamento del collegio dei revisori
sono  stabiliti  dal  regolamento  generale  per l'amministrazione la
finanza e la contabilita'.
                              Art. 43.
                 Consiglio degli studenti di Ateneo
    1. Il consiglio degli studenti di Ateneo e' composto:
      a) da quattro studenti per ogni facolta', eletti dagli studenti
iscritti alla stessa facolta';
      b) da un numero di studenti pari al totale degli studenti della
precedente lettera a), eletti da tutti gli studenti dell'Ateneo.
    Essi   durano   in   carica   tre  anni  accademici  e  non  sono
rieleggibili.
    2.  Le  modalita'  di  elezione del consiglio degli studenti sono
disciplinate  dal  regolamento  generale di Ateneo. La prima adunanza
del consiglio e' convocata dal rettore.
    3.  Il  consiglio  elegge  nel  proprio  seno il presidente ed il
vicepresidente.   Il   presidente   lo   convoca   e   ne  esegue  le
deliberazioni.  Il  presidente  ed  il vicepresidente sono membri del
senato accademico.
    4. Il consiglio elegge tra i propri membri gli studenti che fanno
parte del consiglio di amministrazione.
    5.  Il funzionamento del consiglio degli studenti e' stabilito da
apposito regolamento predisposto dal consiglio medesimo.
    6. Il consiglio degli studenti di Ateneo e' organo consultivo del
rettore, del senato accademico e del consiglio di amministrazione. In
particolare deve essere sentito sui seguenti argomenti:
      a) indirizzi  concernenti  la  disciplina delle attivita' e dei
servizi didattici;
      b) tasse e contributi degli studenti;
      c) utilizzazione  delle  risorse  per  il  funzionamento  degli
organismi studenteschi;
      d) criteri di attuazione del diritto allo studio;
      e) criteri   di   organizzazione   delle   attivita'   sociali,
culturali, ricreative e sportive degli studenti.
    7.  Il consiglio stabilisce i criteri generali per lo svolgimento
di  attivita'  autogestite  dagli studenti nei settori della cultura,
dello  sport  e  del tempo libero, da sottoporre all'approvazione del
senato   accademico  e  del  consiglio  di  amministrazione.  Formula
proposte  a  tutti  gli  organi  e  strutture  dell'Universita' sulle
materie  di  sua competenza e per tutto quanto attiene alle liberta',
alla  formazione  culturale  e  professionale  ed allo sviluppo della
coscienza civile degli studenti.
                              Art. 44.
                      Difensore degli studenti
    1.  Il  difensore  e'  nominato  dal  rettore,  sentito il senato
accademico,  su  una  lista  di personalita' accademiche (almeno due)
proposta  dal consiglio degli studenti. Dura in carica per un periodo
di  tre  anni  accademici e non puo' essere rinnovato per piu' di due
mandati successivi.
    2.  Il  difensore assiste il corpo studentesco nell'esercizio dei
suoi  diritti  e per ricevere eventuali reclami. Il difensore, che ha
diritto di compiere accertamenti, informa periodicamente il rettore e
investe   delle  questioni  gli  organi  accademici  competenti.  Gli
studenti hanno diritto all'anonimato.
    3.  Il  difensore  degli studenti usufruisce di una indennita' di
carica la cui misura e' determinata dal consiglio di amministrazione.
                              Titolo V
                     Gestione e amministrazione
                              Art. 45.
                    Formazione e professionalita'
    L'Universita'  promuove  la  crescita  professionale  di tutto il
personale   tecnico-amministrativo.   A   tal  fine  definisce  piani
pluriennali  e  programmi annuali per la formazione e l'aggiornamento
professionale.
                              Art. 46.
                    Compiti dell'amministrazione
    In  conformita'  al  principio  generale  della  separazione  tra
funzione  di  indirizzo  e  controllo  e  funzione  di  gestione,  ai
dirigenti  amministrativi spetta, in attuazione dei programmi e delle
direttive  fissati  dagli  organi  di  governo  dell'Universita', nel
rispetto  della  vigente  normativa  in  materia e dei regolamenti di
Ateneo  e  nell'ambito  delle  risorse disponibili, la gestione delle
funzioni  amministrative  mediante autonomi poteri di spesa, compresa
l'adozione  di  tutti  gli atti che impegnano l'amministrazione verso
l'esterno,  l'organizzazione  delle  risorse umane e strumentali e di
controllo  per  lo svolgimento dei procedimenti ad essi assegnati dai
regolamenti, rimanendo responsabili dei relativi risultati.
                              Art. 47.
                     Il Direttore amministrativo
    1.  L'incarico  di  direttore amministrativo, di durata triennale
rinnovabile,  e'  attribuito  dal  consiglio  di  amministrazione, su
proposta  motivata  del rettore, ad un dirigente dell'Universita' del
Sannio  o  di  altra  sede  universitaria  o di altra amministrazione
pubblica,  ovvero anche estraneo ad amministrazioni pubbliche, previo
nullaosta dell'amministrazione di appartenenza.
    2.  L'incarico  di  direttore amministrativo puo' essere revocato
con  provvedimento  motivato  del  rettore  su  conforme  parere  del
consiglio  di  amministrazione, previa contestazione all'interessato,
per gravi disfunzioni o inadempienze nella gestione dell'attivita' di
competenza o per altri gravi circostanze accertate.
    3.   Il   direttore  amministrativo  sovrintende  alle  strutture
amministrative   centrali   dell'Universita'   ed   e'   responsabile
dell'organizzazione  utilizzazione  e  amministrazione  delle risorse
umane,  finanziarie  e strumentali delle stesse; dispone l'esecuzione
delle  deliberazioni  degli  organi  di governo centrali dell'Ateneo;
esplica  una  attivita'  generale di indirizzo, direzione e controllo
nei   confronti   del  personale  tecnico-  amministrativo  anche  in
relazione  agli  esiti  del  controllo  di  gestione,  in particolare
coordinando   le   attivita'   dei   responsabili  dei  procedimenti,
verificando e controllando l'attivita' dei dirigenti anche con potere
sostitutivo  in  caso  di inerzia degli stessi; dispone l'adeguamento
degli uffici dell'amministrazione centrale dell'Ateneo in conformita'
delle direttive eventualmente emanate dal rettore.
                              Art. 48.
            Personale dirigente e tecnico-amministrativo
    1. L'Universita' nella sua autonomia definisce la pianta organica
del   personale  dirigente  e  tecnico-amministrativo  necessario  al
perseguimento dei propri fini istituzionali.
    2.  Il  conferimento dell'incarico ai dirigenti nell'ambito delle
strutture dell'amministrazione centrale e' disposto con provvedimento
del  direttore  amministrativo  tra  i  dirigenti  in servizio presso
l'ateneo.  L'incarico  e'  a tempo determinato e puo' essere revocato
con   atto   del   direttore   amministrativo,  previa  contestazione
all'interessato.
    3.   Il   personale   dirigente   collabora   con   il  direttore
amministrativo,  assicurando  il  funzionamento  degli  uffici cui e'
preposto  ed  e'  responsabile  della  relativa  gestione finanziaria
tecnica  ed  amministrativa,  incluse le decisioni organizzative e di
gestione del personale.
    4. Il personale tecnico-amministrativo svolge i compiti specifici
delle  rispettive  aree  di  inquadramento nell'ambito degli uffici e
delle strutture dell'universita' ai quali e' assegnato.
                              Art. 49.
                 Accesso alla qualifica di dirigente
    L'accesso     alla    qualifica    di    dirigente    nell'ambito
dell'universita'    avviene   per   concorso   per   esami,   indetto
dall'Universita'  con  provvedimento  del  direttore amministrativo e
pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana. I
criteri  di  ammissione e le modalita' di svolgimento dell'esame sono
fissate  con  il  bando di concorso e devono essere conformi a quanto
fissato dalla normativa vigente.
                              Titolo VI
                  Disposizioni finali e transitorie
                              Art. 50.
                       Modifiche dello statuto
    1.  La facolta' di avanzare proposte di modifica dello statuto e'
riservata  al  senato  accademico,  al consiglio di amministrazione e
alle  strutture  didattiche  e  di  ricerca,  che  formalizzano  tali
proposte con delibera assunta a maggioranza dei loro componenti. Alle
modifiche  dello  statuto  provvede  con  decreto  il  rettore,  dopo
l'approvazione   del   senato   accademico,  nella  sua  composizione
integrale,  a maggioranza dei tre quarti dei suoi componenti, sentito
il consiglio di amministrazione.
    2.   Le  modifiche  dello  statuto  sono  trasmesse  al  Ministro
dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica e tecnologica per un
parere  da  esprimersi entro il termine di sessanta giorni, trascorso
inutilmente  il  quale  vengono  emanate  con  decreto del rettore da
pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale.
    3.  In caso di osservazioni o di parere negativo del Ministro, le
modifiche sono sottoposte a nuova deliberazione del senato accademico
adottata  con  le  medesime maggioranze  e procedure di cui innanzi e
quindi  emanate con decreto del rettore da pubblicarsi nella Gazzetta
Ufficiale.
                              Art. 51.
                          Cariche elettive
    1.  Ai fini delle cariche elettive previste dal presente statuto,
i professori straordinari sono equiparati ai professori ordinari.
    2.  Sono  eleggibili  alle  cariche previste dal presente statuto
soltanto i professori di ruolo a tempo pieno.
    3.   Se   non  diversamente  previsto  dal  presente  Statuto,  i
rappresentanti  negli  organi  collegiali  durano  in carica tre anni
accademici. Sono immediatamente rieleggibili una sola volta.
    4.  I  rappresentanti  degli  studenti  durano in carica tre anni
accademici.  Decadono,  in ogni caso, con la iscrizione al terzo anno
fuori   corso   o   con   la   perdita  della  qualita'  di  studente
dell'Universita'.
    5.  Ai  fini  dell'applicazione  del  presente  statuto eventuali
arrotondamenti numerici sono effettuati per eccesso.
                              Art. 52.
                          Incompatibilita'
    1.  Le  cariche  di  rettore, pro-rettore, preside e direttore di
dipartimento  sono incompatibili con qualsiasi altra carica elettiva,
ad eccezione di quelle riguardanti i dottorati di ricerca, i corsi di
specializzazione  e  i master. La carica di direttore di dipartimento
non  e'  incompatibile con quella di presidente di consiglio di corsi
di studio.
    2.  La  carica  di  membro del nucleo di valutazione di Ateneo e'
incompatibile con qualsiasi altra carica dell'Universita'.
                              Art. 53.
                          Silenzio assenso
    In tutti i casi in cui sia previsto un parere di uno degli organi
disciplinati  dal presente statuto, questo e' da ritenersi favorevole
qualora non venga dato entro trenta giorni dalla richiesta.
                              Art. 54.
                    Mobilita' interna dei docenti
    La  mobilita'  interna  dei professori e dei ricercatori di ruolo
derivante  da  modifiche dell'assetto delle strutture didattiche e di
ricerca  e'  deliberata  dal  senato  accademico,  sentiti  i docenti
interessati.
                              Art. 55.
                     Inizio dell'anno accademico
    Fatto  salvo  quanto diversamente disposto per soddisfare vincoli
di  carattere  nazionale,  l'anno  accademico  dell'Universita' degli
studi  del  Sannio  ha  inizio  il  1o novembre.  Le facolta' possono
deliberare un inizio anticipato dell'attivita' didattica.
                              Art. 56.
                           D i s s e n s o
    In  caso  di  dissenso,  quando sia richiesto il concorso di piu'
organi  per  l'assunzione  di  una  delibera,  decide  l'organo della
struttura superiore in maniera vincolante. In particolare, in caso di
dissenso fra consigli di corso di studio della medesima classe decide
il  consiglio  di  classe, in caso di dissenso fra consigli di classe
della  stessa  facolta'  decide  il consiglio di facolta', in caso di
dissenso  fra  consigli  di corso di studio o di classe e consigli di
facolta' o fra piu' consigli di facolta' decide il senato accademico.
Quando  il dissenso e' fra organi delle strutture didattiche e organi
delle strutture di ricerca, decide il senato accademico.
                              Art. 57.
                            T e r m i n i
    I  termini  per  la presentazione di richieste, istanze, ricorsi,
salvo   quanto   previsto  dalla  normativa  vigente  o  da  norme  e
disposizioni specificamente adottate, sono sospesi nel periodo dal 1o
al 31 agosto compresi e dal 20 dicembre al 7 gennaio dell'anno solare
successivo compresi. Analoga sospensione si applica anche nel caso in
cui sia previsto il parere di cui al precedente art. 53, salvo i casi
di urgenza.
                              Art. 58.
                          Entrata in vigore
    Il  presente  statuto  entra  in  vigore  il  quindicesimo giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
                              Art. 59.
                      Disposizioni transitorie
    1. I mandati elettivi in corso alla data di entrata in vigore del
presente   statuto   cessano   alla   loro   scadenza   naturale.  Le
incompatibilita' con i mandati in corso previste dal presente statuto
hanno effetto a partire dalla medesima scadenza.
    2.  Le  limitazioni  alla rieleggibilita' delle cariche elettive,
quando  non  previste  dalla legge, si applicano alle cariche assunte
successivamente alla data di entrata in vigore del presente statuto.
    3. L'adeguamento dell'Ateneo del Sannio al presente statuto sara'
completato entro 12 mesi dalla sua data di entrata in vigore.