Art. 2. 1. Coloro i quali intendano avvalersi della protezione a titolo transitorio, concessa alle condizioni di cui al presente decreto, devono assoggettarsi al controllo della struttura di controllo all'uopo autorizzata. 2. Fermo restando il diritto dei soggetti utilizzatori della DOP "Capocollo di Calabria", registrata con regolamento (CE) n. 134/98 della Commissione del 20 gennaio 1998, di accedere alla certificazione di conformita' alla disciplina di produzione da esso prevista, la certificazione di conformita' rilasciata dalla struttura di controllo ai sensi del primo comma dovra' contenere gli estremi del presente decreto. 3. La responsabilita', presente e futura, conseguente all'eventuale mancata registrazione comunitaria della modifica richiesta al disciplinare di produzione di origine protetta "Capocollo di Calabria", ricade esclusivamente sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.