Art. 2.
  1.  Coloro  i  quali  intendano avvalersi della protezione a titolo
transitorio,  concessa  alle  condizioni  di cui al presente decreto,
devono  assoggettarsi  al  controllo  della  struttura  di  controllo
all'uopo autorizzata.
  2.  Fermo  restando  il diritto dei soggetti utilizzatori della DOP
"Capocollo  di  Calabria",  registrata con regolamento (CE) n. 134/98
della   Commissione   del   20 gennaio   1998,   di   accedere   alla
certificazione  di  conformita' alla disciplina di produzione da esso
prevista, la certificazione di conformita' rilasciata dalla struttura
di  controllo  ai  sensi del primo comma dovra' contenere gli estremi
del presente decreto.
  3. La responsabilita', presente e futura, conseguente all'eventuale
mancata   registrazione   comunitaria  della  modifica  richiesta  al
disciplinare   di   produzione  di  origine  protetta  "Capocollo  di
Calabria",  ricade esclusivamente sui soggetti che si avvalgono della
protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.