IL MINISTRO DELLA DIFESA Visto l'art. 50 della legge 10 aprile 1954, n. 113; Visto l'art. 47 della legge 31 luglio 1954, n. 599; Visto l'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237; Vista la legge 3 maggio 1955, n. 370, sulla conservazione del posto ai lavoratori richiamati alle armi; Vista la legge 10 dicembre 1957, n. 1248, e successive modificazioni, concernente aumento della misura dei soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi; Considerata la necessita' di provvedere all'aggiornamento ed addestramento del personale in congedo ancora soggetto agli obblighi militari; Decreta: Art. 1. 1. Per l'anno 2001 sono autorizzati i seguenti richiami alle armi di personale in congedo illimitato ancora soggetto agli obblighi militari, per aggiornamento ed addestramento: per l'Esercito quaranta ufficiali riferiti a richiami di cinque giorni; otto ufficiali e dieci militari di truppa riferiti a richiami di cinquanta giorni. I suddetti richiami sono pari a circa tre ufficiali e due militari di truppa in ragione d'anno; per la Marina militare, quarantotto ufficiali e diciotto unita' di personale non direttivo per periodi di trenta giorni, pari a circa quattro ufficiali e due unita' di personale non direttivo in ragione d'anno; per l'Aereonautica militare, venti ufficiali e venti unita' di personale non direttivo per periodi di trenta giorni, pari a circa due ufficiali e due unita' di personale non direttivo in ragione d'anno.