(all. 1 - art. 1)
                                                           Allegato A
                       alla delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001

 REGOLAMENTO IN MATERIA DI PUBBLICITA' RADIOTELEVISIVA E TELEVENDITE
                              Sezione I
                        Disposizioni generali
                               Art. 1.
                             Definizioni
    1. Ai fini del presente regolamento si intende:
      a) per   Autorita':   l'Autorita'   per   le   garanzie   nelle
comunicazioni;
      b) per emittenti: i soggetti che, sottoposti alla giurisdizione
italiana,  hanno la responsabilita' editoriale nella composizione dei
palinsesti  dei  programmi  radiotelevisivi e che li trasmettono o li
fanno trasmettere da terzi;
      c) per  pubblicita':  ogni  forma  di  messaggio  televisivo  o
radiofonico   trasmesso  a  pagamento  o  dietro  altro  compenso  da
un'impresa   pubblica   o   privata   nell'ambito   di   un'attivita'
commerciale,  industriale,  artigianale  o di una libera professione,
allo  scopo  di  promuovere  la fornitura, dietro compenso, di beni o
servizi, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni;
      d) per  spot  pubblicitari:  forma  di pubblicita' di contenuto
predeterminato, trasmessa dalle emittenti radiofoniche e televisive;
      e) per  televendita:  offerta  diretta  trasmessa  al  pubblico
attraverso  il  mezzo televisivo o radiofonico allo scopo di fornire,
dietro pagamento, beni o servizi, compresi i beni immobili, i diritti
e le obbligazioni;
      f) per   telepromozione:   forma   di  pubblicita'  consistente
nell'esibizione di prodotti, presentazione verbale e visiva di beni o
servizi  di un produttore di beni o di un fornitore di servizi, fatta
dall'emittente  televisiva  o radiofonica nell'ambito di un programma
al  fine  di promuovere la fornitura, dietro compenso, dei beni o dei
servizi presentati o esibiti;
      g) per pubblicita' clandestina: la presentazione orale o visiva
di  beni,  di  servizi, del nome, del marchio o delle attivita' di un
produttore  di  beni  o  di  un fornitore di servizi in un programma,
qualora  tale presentazione sia fatta intenzionalmente dall'emittente
per  perseguire fini pubblicitari e possa ingannare il pubblico circa
la  sua natura; si considera intenzionale una presentazione quando e'
fatta dietro pagamento o altro compenso;
      h) per   autopromozione:  annunci  dell'emittente  relativi  ai
propri  programmi  ed  ai prodotti collaterali da questi direttamente
derivati;
      i) per  tempo  lordo:  criterio  di  calcolo  della  durata del
programma   radiotelevisivo   comprensivo  del  tempo  dedicato  alle
interruzioni pubblicitarie.
                               Art. 2.
                  Oggetto e ambito di applicazione
    1. Il presente regolamento reca disposizioni attuative in materia
di  pubblicita'  radiotelevisiva e di televendite, ai sensi dell'art.
1, comma 6, lettera b), n. 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
    2.  Salvo che non sia diversamente stabilito, le disposizioni del
presente  regolamento  si  applicano sia alla concessionaria pubblica
sia  ai  concessionari  privati,  nonche'  a tutte le emittenti, come
definite all'art. 1, comma 1, lettera b).
                             Sezione II
Disposizioni in materia di messaggi pubblicitari e televendite e loro
modalita' di inserimento durante i programmi
                               Art. 3.
Riconoscibilita'  del  messaggio  pubblicitario rispetto al resto del
                              programma
    1.  La  pubblicita'  e  le  televendite devono essere chiaramente
riconoscibili  come  tali  e  distinguersi nettamente dal resto della
programmazione  attraverso  l'uso  di  mezzi  di evidente percezione,
ottici   nei   programmi   televisivi,   o   acustici  nei  programmi
radiofonici,  inseriti  all'inizio  e alla fine della pubblicita' e o
della televendita.
    2.  Le emittenti televisive sono tenute a inserire sullo schermo,
in   modo   chiaramente   leggibile,   la   scritta  "pubblicita'"  o
"televendita",  rispettivamente  nel  corso  della  trasmissione  del
messaggio pubblicitario, o della televendita.
    3.  L'Autorita'  assume  ogni  opportuna iniziativa affinche' nei
codici  di autodisciplina pubblicitaria sia prevista l'adozione di un
unico  segnale  di interruzione pubblicitaria, riconoscibile su tutte
le emittenti, nel corso della programmazione dedicata ai minori.
    4.  I  messaggi  pubblicitari,  incluse  le  telepromozioni  e le
televendite,   in  qualsiasi  forma  trasmessi,  non  possono  essere
presentati  dal  conduttore del programma in corso nel contesto dello
stesso.  Nella pubblicita' diffusa prima o dopo i cartoni animati non
possono comparire i personaggi dei medesimi cartoni animati.
    5.  I  messaggi  sopraindicati non possono inoltre fare richiamo,
ne'  visivamente ne' oralmente, a persone che presentano regolarmente
i telegiornali e le rubriche di attualita'.
    6. La pubblicita' e le televendite che imitano o costituiscono la
parodia di un particolare programma non devono essere trasmesse prima
o dopo la sua trasmissione, ne' durante i suoi intervalli.
    7.  E' vietata la pubblicita' clandestina e che comunque utilizzi
tecniche subliminali.
                               Art. 4.
     Inserimento della pubblicita' nelle trasmissioni televisive
    1.   Gli  spot  pubblicitari  e  di  televendita  isolati  devono
costituire eccezioni.
    2.  Il calcolo della durata del programma ai fini delle modalita'
di  inserimento  delle  interruzioni,  in  tutte  le  ipotesi  di cui
all'art.  3  della  legge  30 aprile  1998,  n.  122,  e salvo quanto
disposto  dal comma 3, viene effettuato secondo il criterio del tempo
lordo,  come  definito  all'art. 1, comma 1, lettera i), del presente
regolamento.
    3.  Nei  programmi  composti  di parti autonome, nelle cronache e
negli  spettacoli  di  analoga  struttura comprendenti intervalli, la
pubblicita'  puo'  essere inserita soltanto negli intervalli o tra le
parti autonome.
    4.  Tra  la  fine  di un'interruzione pubblicitaria e l'inizio di
quella successiva devono di norma trascorrere almeno 20 minuti.
    5.  Nella  trasmissione  di eventi sportivi, la pubblicita' e gli
spot di televendita possono essere inseriti negli intervalli previsti
dal  regolamento  ufficiale  della  competizione sportiva in corso di
trasmissione  o  nelle  sue  pause,  ove  l'inserimento del messaggio
pubblicitario non interrompa l'azione sportiva.
    6.  I  programmi  per  bambini  di durata programmata inferiore a
trenta minuti non possono essere interrotti dalla pubblicita' o dalle
televendite.
    7. Salvo quanto disposto, per i lungometraggi cinematografici e i
film  prodotti  per la televisione, dall'art. 3, comma 3, della legge
30 aprile 1998, n. 122, i programmi di cartoni animati, sia trasmessi
in forma autonoma sia inseriti nei programmi per bambini, non possono
essere   interrotti  dalla  pubblicita'  o  dalle  televendite.  Tale
disposizione  non si applica ai programmi di cartoni animati che sono
chiaramente destinati, per i contenuti e l'orario di trasmissione, ad
un pubblico adulto.
    8.  Nei  casi  di  cui  ai  commi  3 e 5, la riconoscibilita' del
messaggio  pubblicitario  deve  essere evidenziata con i mezzi di cui
all'art.  3, commi 1 e 2. La durata dei predetti spot e' computata ai
fini dei limiti di affollamento previsti.
    9.  Le  disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5, 6, non si applicano
alle  emittenti  televisive  locali,  ai  sensi  e  nei casi previsti
dall'art. 3, comma 6, della legge 30 aprile 1998, n. 122.
                               Art. 5.
                Esclusioni dai limiti di affollamento
    1.  Fermi  restando  i  limiti  di affollamento previsti ai sensi
dalla   normativa  vigente,  le  autopromozioni  e  le  attivita'  di
informazione  e  di  comunicazione  istituzionale  di  cui alla legge
7 giugno  2000,  n. 150, compresi i messaggi di utilita' sociale e di
pubblico interesse, non sono computati nei limiti di affollamento.
                               Art. 6.
                      Disciplina sanzionatoria
    1.  L'Autorita'  vigila sul rispetto delle disposizioni contenute
nel presente regolamento.
    2. Fatte salve le specifiche sanzioni stabilite per le violazioni
degli  obblighi  e  dei  divieti di cui al presente regolamento, sono
applicabili  in  ogni altro caso le sanzioni di cui all'art. 2, comma
20,  lettera  c),  della  legge  14 novembre  1995,  n. 481, e di cui
all'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.