Art. 2.
  Le  offerte  degli  operatori relative alla tranche di cui al primo
comma  del  precedente  art.  1, dovranno pervenire, con l'osservanza
delle  modalita'  indicate  negli  articoli 9 e 10 del citato decreto
ministeriale  del 26 marzo 2001, entro le ore 11 del giorno 30 luglio
2001.
  Le  offerte  non  pervenute  entro il suddetto termine non verranno
prese in considerazione.
  Successivamente  alla  scadenza  del termine di presentazione delle
offerte  verranno  eseguite le operazioni d'asta, con le modalita' di
cui agli articoli 11, 12 e 13 del medesimo decreto del 26 marzo 2001.
Di tali operazioni vera' redatto apposito verbale.