Art. 2. Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalita' indicate negli articoli 9 e 10 del citato decreto ministeriale del 26 marzo 2001, entro le ore 11 del giorno 30 luglio 2001. Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione. Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalita' di cui agli articoli 11, 12 e 13 del medesimo decreto del 26 marzo 2001. Di tali operazioni vera' redatto apposito verbale.