Art. 4.
  Il   regolamento   dei  certificati  sottoscritti  in  asta  e  nel
collocamento   supplementare   sara'   effettuato   dagli   operatori
assegnatari  il  1o agosto  2001,  al  prezzo di aggiudicazione e con
corresponsione   dei  dietimi  d'interesse  lordi  per  centoventidue
giorni.
  A  tal  fine,  la  Banca  d'Italia  provvedera'  ad inserire in via
automatica    detti    regolamenti    nella   procedura   giornaliera
"Liquidazione titoli", con valuta pari al giorno di regolamento.
  In  applicazione  dell'art.  8,  primo  comma,  del  citato decreto
legislativo  n.  213 del 1998, il versamento all'entrata del bilancio
statale  del  controvalore in lire italiane dell'emissione e relativi
dietimi,  sulla  base del tasso di conversione irrevobabile lira/euro
di 1.936,27, sara' effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno
1o agosto 2001.
  A  fronte  di  tali  versamenti, la sezione di Roma della tesoreria
provinciale  dello  Stato rilascera' separate quietanze di entrata al
bilancio  dello  Stato,  con  imputazione  al  capo  X, capitolo 5100
(unita'  previsionale  di  base  6.4.1),  per  l'importo  relativo al
controvalore  dell'emissione,  ed al capitolo 3240, art. 3 (unita' di
previsione  di base 6.2.6) per quello relativo ai dietimi d'interesse
dovuti, al lordo.