Art. 3. Le organizzazioni di volontariato 1. Le regioni e i comuni valorizzano l'apporto del volontariato nel sistema di interventi e servizi come espressione organizzata di solidarieta' sociale, di autoaiuto e reciprocita' nonche' con riferimento ai servizi e alle prestazioni, anche di carattere promozionale, complementari a servizi che richiedono una organizzazione complessa ed altre attivita' compatibili, ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266, con la natura e le finalita' del volontariato. Gli enti pubblici stabiliscono forme di collaborazione con le organizzazioni di volontariato avvalendosi dello strumento della convenzione di cui alla legge n. 266/1991.