Art. 4.
              Selezione dei soggetti del terzo settore
  1.  I  comuni,  ai  fini della preselezione dei soggetti presso cui
acquistare  o  ai  quali  affidare  l'erogazione di servizi di cui ai
successivi  articoli 5 e 6, fermo restando quanto stabilito dall'art.
11 della legge n. 328 del 2000, valutano i seguenti elementi:
    a) la  formazione, la qualificazione e l'esperienza professionale
degli operatori coinvolti;
    b) l'esperienza   maturata   nei   settori   e   nei  servizi  di
riferimento;
  2.  I  comuni  procedono  all'aggiudicazione  dei servizi di cui al
comma  1  sulla  base  dell'offerta  economicamente piu' vantaggiosa,
tenendo conto in particolare dei seguenti elementi qualitativi:
    a) le  modalita' adottate per il contenimento del turn over degli
operatori;
    b) gli strumenti di qualificazione organizzativa del lavoro;
    c) la  conoscenza degli specifici problemi sociali del territorio
e delle risorse sociali della comunita';
    d) il   rispetto   dei   trattamenti   economici  previsti  dalla
contrattazione  collettiva  e  delle norme in materia di previdenza e
assistenza.
  3.  I  comuni,  ai fini delle aggiudicazioni di cui al comma 2, non
devono  procedere  all'affidamento  dei  servizi  con  il  metodo del
massimo ribasso.