Art. 3.
  La   verificazione   prima   CEE  degli  strumenti  metrici  e  dei
dispositivi   deve  essere  effettuata  dal  fabbricante  secondo  le
modalita'  ed  alle  condizioni  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  12 agosto 1982,  n.  798  di  attuazione  della direttiva
71/316/CEE,  e  successive modificazioni, e dei decreti relativi alle
direttive  comunitarie  particolari,  emanate  per  la  categoria  di
strumenti di cui alla delega.
  L'ente   delegante   cura   la  registrazione  del  nominativo  del
responsabile  aziendale  delle operazioni di verificazione prima CEE,
che   deve  depositare  l'impronta  dei  punzoni  e/o  modello  delle
etichette  autodistruggenti  al  distacco  di  cui  deve  curarne  la
custodia.