Art. 3. La verificazione prima CEE degli strumenti metrici e dei dispositivi deve essere effettuata dal fabbricante secondo le modalita' ed alle condizioni del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 798 di attuazione della direttiva 71/316/CEE, e successive modificazioni, e dei decreti relativi alle direttive comunitarie particolari, emanate per la categoria di strumenti di cui alla delega. L'ente delegante cura la registrazione del nominativo del responsabile aziendale delle operazioni di verificazione prima CEE, che deve depositare l'impronta dei punzoni e/o modello delle etichette autodistruggenti al distacco di cui deve curarne la custodia.