Art.4 Le camere di commercio e la regione Valle d'Aosta regolamentano in modo autonomo: 1) l'attivita' di vigilanza sulla verificazione prima CEE, anche tramite verifica a campione sugli strumenti gia' verificati e marcati dal fabbricante delegato; 2) le modalita' di sospensione o di revoca della delega tenendo presente, in ogni caso, il rispetto delle condizioni alle quali e' stata rilasciata la delega, ovvero il provvedimento di ammissione a verifica prima CEE, la regolarita' delle iscrizioni, dei marchi e dei sigilli di protezione prescritti. Il provvedimento di sospensione o revoca e' adottato dall'ente delegante sentito il fabbricante e contiene le motivazioni della decisione, nonche' l'indicazione del termine e dell'organo cui deve essere presentato il ricorso. La revoca viene comunicata dall'ente delegante che ha adottato il provvedimento agli altri enti camerali, alla regione Valle d'Aosta ed alla direzione generale per l'armonizzazione e la tutela del mercato, ufficio D3 - strumenti di misura che provvede ad informare gli altri Stati membri dell'Unione europea e la Commissione europea.