Art.4
  Le  camere di commercio e la regione Valle d'Aosta regolamentano in
modo autonomo:
    1)  l'attivita' di vigilanza sulla verificazione prima CEE, anche
tramite verifica a campione sugli strumenti gia' verificati e marcati
dal fabbricante delegato;
    2)  le  modalita' di sospensione o di revoca della delega tenendo
presente,  in  ogni  caso, il rispetto delle condizioni alle quali e'
stata  rilasciata  la delega, ovvero il provvedimento di ammissione a
verifica prima CEE, la regolarita' delle iscrizioni, dei marchi e dei
sigilli di protezione prescritti.
  Il  provvedimento  di  sospensione  o  revoca e' adottato dall'ente
delegante  sentito  il  fabbricante  e  contiene le motivazioni della
decisione,  nonche'  l'indicazione del termine e dell'organo cui deve
essere  presentato  il  ricorso. La revoca viene comunicata dall'ente
delegante  che ha adottato il provvedimento agli altri enti camerali,
alla   regione   Valle   d'Aosta   ed  alla  direzione  generale  per
l'armonizzazione  e  la tutela del mercato, ufficio D3 - strumenti di
misura  che  provvede ad informare gli altri Stati membri dell'Unione
europea e la Commissione europea.