L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione del 1o agosto 2001, Premesso che l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) ha approvato: la deliberazione 1o settembre 1999, n. 128/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 234 del 5 ottobre 1999 (di seguito: deliberazione n. 128/99), recante definizione di obblighi di registrazione delle interruzioni del servizio di distribuzione dell'energia elettrica e indicatori di continuita' del servizio; la deliberazione 28 dicembre 1999, n. 202/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1999, supplemento ordinario n. 235 (di seguito: deliberazione n. 202/99), recante direttiva concernente la disciplina dei livelli generali di qualita' relativi alle interruzioni senza preavviso lunghe del servizio di distribuzione dell'energia elettrica ai sensi dell'art. 2, comma 12, lettere g) ed h), della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995); la deliberazione 3 agosto 2000, n. 143/00 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 199 del 26 agosto 2000, (di seguito: deliberazione n. 143/00), recante modificazioni e integrazioni delle deliberazioni n. 128/99 e n. 202/99; la delibera 3 agosto 2000, n. 144/00 (di seguito: delibera n. 144/00), recante la determinazione dei livelli effettivi base e dei livelli tendenziali di continuita' del servizio per ogni ambito territoriale e per ogni anno del periodo 2000-2003, ai sensi dell'art. 7 della deliberazione dell'Autorita' n. 202/99 e la determinazione della media nazionale dei livelli tendenziali di continuita' del servizio per l'anno 2004, ai sensi dell'art. 9, comma 9.4, della deliberazione n. 202/99; Vista la legge n. 481/1995, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita'; Viste: la deliberazione n. 128/99; la deliberazione n. 202/99; la deliberazione n. 143/00; la delibera n. 144/00; Visto il documento "Proposta di delibera per la definizione di criteri per la valutazione degli esiti dei controlli tecnici e la determinazione del valore presunto di cui all'art. 5 della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 1999, n. 202/99" (PROT.AU/01/246); Considerato che: l'art. 15 della deliberazione n. 128/99 prevede che gli esercenti aventi un numero di utenti alimentati in bassa tensione (di seguito: utenti BT) superiore a 100.000 hanno l'obbligo di comunicare all'Autorita' gli indicatori di continuita' del servizio di cui al medesimo articolo, avendo gli stessi esercenti l'obbligo di registrare le interruzioni dal 1o gennaio 2000 secondo quanto previsto dalla medesima deliberazione; l'art. 4, comma 4.1, della deliberazione n. 202/99 prevede che, ai fini sua applicazione, l'indicatore di riferimento e' la durata complessiva annua delle interruzioni senza preavviso lunghe per utente BT, al netto delle interruzioni originate sulla rete di trasmissione nazionale e sulla rete in alta tensione, e al netto delle interruzioni provocate da cause di forza maggiore o dalle cause esterne, come indicato dagli articoli 6 e 7 della deliberazione n. 128/99; l'art. 5 della deliberazione n. 202/99 prevede che, qualora, in esito a controlli effettuati anche a campione sui dati di continuita' del servizio forniti dagli esercenti ai sensi dell'art. 15 della deliberazione n. 128/99, l'Autorita' accerti che tali dati non sono stati registrati secondo le modalita' previste da tale deliberazione, la medesima Autorita' prevede a definire, sulla base delle risultanze dei controlli effettuati, il valore presunto dell'indicatore di riferimento per l'ambito territoriale interessato; ai fini dell'accertamento, ai sensi dell'art. 5 della deliberazione n. 202/99, della validita' dei dati di continuita' del servizio forniti all'Autorita' dagli esercenti di cui alla delibera n. 144/00 e relativi all'anno 2000, l'ufficio controlli tecnici e ispezioni dell'Autorita' ha effettuato controlli a campione sulle modalita' di registrazione delle interruzioni presso alcuni centri di telecontrollo degli stessi esercenti; durante i controlli tecnici di cui al precedente alinea e' stata posta particolare attenzione alla verifica della corretta attribuzione delle cause di forza maggiore e delle cause esterne delle interruzioni, di cui all'art. 7 della deliberazione n. 128/99, nonche' della corretta imputazione delle interruzioni originate sulle rete di trasmissione nazionale e sulle reti di distribuzione in alta tensione, di cui all'art. 6 della medesima deliberazione; allo scopo di valutare gli esiti dei controlli tecnici sui dati di continuita' del servizio forniti dagli esercenti ai sensi dell'art. 15 della deliberazione n. 128/99, sono stati sviluppati alcuni indici atti a valutare: a) l'accuratezza delle registrazioni; b) la precisione delle registrazioni, per quanto concerne la durata delle interruzioni e il numero di utenti coinvolti; c) la corretta attribuzione delle cause e delle origini delle interruzioni; Considerato che due dei suddetti indici, con particolare riferimento all'indice di accuratezza e di precisione, sono stati utilizzati dall'Autorita' nella delibera n. 144/00 per valutare la validita' dei dati forniti all'Autorita' degli esercenti con piu' di 100.000 utenti BT, ai sensi dell'art. 2, comma 2.3, della deliberazione n. 202/99; Ritenuto che sia opportuno, tenuto conto anche della necessita' di definire un valore presunto dell'indicatore di riferimento, includere nei criteri di valutazione dei controlli tecnici anche la verifica della corretta attribuzione delle cause e delle origini delle interruzioni; Ritenuto pertanto che, al fine di verificare la validita' dei dati forniti dagli esercenti ai sensi dell'art. 15 della deliberazione n. 128/99 e per gli effetti previsti dall'art. 5 della deliberazione n. 202/99, sia opportuno utilizzare tre indici: a) indice di accuratezza, che esprime la completezza e la bonta' delle registrazioni effettuate relative alle interruzioni senza preavviso lunghe con origine sulle reti di distribuzione in media tensione, e che assume valori compresi tra 0 (minima accuratezza) e 100% (massima accuratezza); b) indice di precisione, che esprime l'approssimazione complessiva stimata dei dati forniti relativi alle interruzioni senza preavviso lunghe con origine sulle reti di distribuzione in media tensione, e che assume valore 0 quando la precisione e' massima, valori positivi quando il dato fornito dall'esercente e' approssimato per difetto e valori negativi quando il dato fornito dall'esercente e' approssimato per eccesso; c) indice di correttezza, che esprime la corretta attribuzione delle cause di forza maggiore e delle cause esterne, come definite dall'art. 7 della deliberazione n. 128/99, nonche' delle origini delle interruzioni relative alla rete nazionale di trasmissione e alle reti di distribuzione in alta tensione, come definite dall'art. 6 della medesima deliberazione, e che assume valori compresi tra 0 (attribuzione totalmente non corretta delle suddette cause e origini delle interruzioni) e 100% (massima correttezza nell'attribuzione delle suddette cause e origini delle interruzioni); Ritenuto che qualora in esito a un controllo tecnico non siano stati accertati livelli adeguati di accuratezza, di precisione e di correttezza, sia necessario considerare non validi i dati di continuita' del servizio, forniti dagli esercenti ai sensi dell'art. 15 della deliberazione n. 128/99, relativi agli ambiti territoriali le cui linee di media tensione sono esercite, in prevalenza, dal centro di telecontrollo presso cui e' stato effettuato il controllo tecnico; Ritenuto che sia opportuno stabilire un criterio analitico per determinare, sulla base delle risultanze dei controlli effettuati, il valore presunto dell'indicatore di riferimento, di cui all'art. 5 della deliberazione n. 202/99; Delibera: Art. 1. Definizioni Ai fini del presente provvedimento, si applicano le definizioni di cui all'art. 1 della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 1999, n. 202/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1999, supplemento ordinario n. 235, di seguito richiamata come deliberazione n. 202/99.