Art. 2.
     Indici per la valutazione degli esiti dei controlli tecnici
  2.1. Per  la  valutazione  degli esiti dei controlli tecnici di cui
all'art.  5  della  deliberazione  n. 202/99 sono definiti i seguenti
indici:
    a) indice di accuratezza, calcolato come indicato nella scheda n.
1,  allegata al presente provvedimento, di cui forma parte integrante
e sostanziale;
    b) indice  di precisione, calcolato come indicato nella scheda n.
2,  allegata al presente provvedimento, di cui forma parte integrante
e sostanziale;
    c) indice di correttezza, calcolato come indicato nella scheda n.
3,  allegata al presente provvedimento, di cui forma parte integrante
e sostanziale.
  2.2. Gli  indici di cui al comma precedente sono calcolati per ogni
controllo tecnico eseguito presso un centro di telecontrollo. Qualora
dallo  stesso  centro di telecontrollo siano esercite lineee di media
tensione   che   servono   utenti   appartenenti   a  diversi  ambiti
territoriali,   gli  indici  calcolati  si  riferiscono  agli  ambiti
territoriali  nei  quali  si  trova  la  maggior  parte  degli utenti
alimentati  da  linee  di  media  tensione  esercite  dal  centro  di
telecontrollo presso cui e' stato effettuato il controllo tecnico.