Art. 2. Indici per la valutazione degli esiti dei controlli tecnici 2.1. Per la valutazione degli esiti dei controlli tecnici di cui all'art. 5 della deliberazione n. 202/99 sono definiti i seguenti indici: a) indice di accuratezza, calcolato come indicato nella scheda n. 1, allegata al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale; b) indice di precisione, calcolato come indicato nella scheda n. 2, allegata al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale; c) indice di correttezza, calcolato come indicato nella scheda n. 3, allegata al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale. 2.2. Gli indici di cui al comma precedente sono calcolati per ogni controllo tecnico eseguito presso un centro di telecontrollo. Qualora dallo stesso centro di telecontrollo siano esercite lineee di media tensione che servono utenti appartenenti a diversi ambiti territoriali, gli indici calcolati si riferiscono agli ambiti territoriali nei quali si trova la maggior parte degli utenti alimentati da linee di media tensione esercite dal centro di telecontrollo presso cui e' stato effettuato il controllo tecnico.