Art. 3. Criteri per la valutazione degli esiti dei controlli tecnici I dati di continuita' del servizio, forniti dagli esercenti ai sensi dell'art. 15 della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 1o settembre 1999 n. 128/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 234 del 5 ottobre 1999, di seguito richiamata come deliberazione n. 128/99, relativi agli ambiti territoriali interessati al controllo, secondo quanto indicato dal precedente art. 2, comma 2.2, sono da considerarsi validi se sono simultaneamente soddisfatte le seguenti condizioni: a) indice di accuratezza maggiore di 90%; b) indice di precisione compreso tra - 3% e + 3%; c) indice di correttezza tale che: dove: IC e' l'indice di correttezza; D è il valore dell'indicatore di riferimento, espresso in 1 minuti per utente BT, fornito all'Autorita' dall'esercente per ogni ambito territoriale interessato al controllo; D è il valore di durata complessiva di interruzione per utente 2 BT, espresso in minuti per utente BT, fornito all'Autorita' dall'esercente per ogni ambito territoriale interessato al controllo e relativo alle interruzioni con origine sulle reti di distribuzione in alta tensione e sulla rete di trasmissione nazionale e alle interruzioni con origine sulle reti di distribuzione in media e bassa tensione e attribuite a cause di forza maggiore o a cause esterne, come definito dagli articoli 6 e 7 della deliberazione n. 128/99.