Art. 3.
    Criteri per la valutazione degli esiti dei controlli tecnici
  I  dati  di  continuita'  del  servizio, forniti dagli esercenti ai
sensi  dell'art.  15 della deliberazione dell'Autorita' per l'energia
elettrica  e  il  gas  1o settembre  1999 n. 128/99, pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 234 del 5 ottobre 1999, di
seguito richiamata come deliberazione n. 128/99, relativi agli ambiti
territoriali  interessati  al  controllo, secondo quanto indicato dal
precedente  art.  2,  comma 2.2,  sono da considerarsi validi se sono
simultaneamente soddisfatte le seguenti condizioni:
    a) indice di accuratezza maggiore di 90%;
    b) indice di precisione compreso tra - 3% e + 3%;
    c) indice di correttezza tale che:
  dove:
    IC e' l'indice di correttezza;

    D  è il valore dell'indicatore di riferimento, espresso in
     1
minuti  per  utente BT, fornito all'Autorita' dall'esercente per ogni
ambito territoriale interessato al controllo;

    D   è il valore di durata complessiva di interruzione per utente
     2
BT,   espresso   in  minuti  per  utente  BT,  fornito  all'Autorita'
dall'esercente  per ogni ambito territoriale interessato al controllo
e  relativo alle interruzioni con origine sulle reti di distribuzione
in  alta  tensione  e  sulla  rete  di  trasmissione nazionale e alle
interruzioni con origine sulle reti di distribuzione in media e bassa
tensione  e  attribuite  a cause di forza maggiore o a cause esterne,
come definito dagli articoli 6 e 7 della deliberazione n. 128/99.