IL DIRETTORE GENERALE
           degli affari civili e delle libere professioni

  Visti  gli  articoli  39  e  49  del  decreto  del Presidente della
Repubblica  del  31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di
attuazione   del   testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  la
disciplina   dell'immigrazione   e   norme   sulla  condizione  dello
straniero,  a  norma  dell'art.  1,  comma 6, del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della  direttiva  n.  89/48/CEE  del 21 dicembre 1988, relativa ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Vista   l'istanza   del   sig.   Gradinaru  Constantin  Dorin, nato
l'11 febbraio  1965  a  Slatina  Olt,  cittadino  rumeno,  diretta ad
ottenere,   ai   sensi   dell'art.  12  del  sopra  indicato  decreto
legislativo, il riconoscimento del titolo accademico-professionale di
inginer  conseguito  in Romania, ai fini dell'accesso ed esercizio in
Italia della professione di ingegnere;
  Preso  atto che il richiedente e' in possesso del diploma di laurea
in   ingegneria   elettrica   conseguito  presso  l'Istituto  statale
politecnico  di  Bucarest  in  data 25 settembre 1990, che in Romania
abilita  il  titolare  all'esercizio  della  professione di ingegnere
elettrico;
  Viste  le  determinazioni  della Conferenza di servizi nella seduta
del 13 marzo 2001;
  Sentito  il parere del rappresentante del Consiglio nazionale degli
ingegneri;
  Vista la nota inviata in data 22 marzo 2001 dal Consiglio nazionale
degli ingegneri;
  Visto  l'art.  49,  comma  3,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;
  Visto  l'art.  6,  n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra
indicato;
  Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e 14 e 39,
comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per
cui  la  verifica  del  rispetto  delle  quote  relative ai flussi di
ingresso  nel  territorio  dello  Stato di cui all'art. 3 del decreto
legislativo  n.  286/1998, non e' richiesta per i cittadini stranieri
gia'  in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato,
lavoro autonomo o per motivi familiari;
  Considerato  che  il  richiedente possiede un permesso di soggiorno
rinnovato dalla questura di Latina in data 11 maggio 2001, per motivi
di lavoro subordinato;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Al  sig.  Gradinaru  Constantin  Dorin,   nato l'11 febbraio 1965 a
Slatina   Olt,   cittadino   rumeno,   e'   riconosciuto   il  titolo
professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione
all'albo  degli  ingegneri e l'esercizio della professione in Italia,
fatta  salva  la  perdurante validita' del permesso di soggiorno e il
rispetto delle quote dei flussi migratori.