IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, articoli 3, comma 2, e 4, comma 2, che prevedono la formazione universitaria degli insegnanti elementari e degli insegnanti delle scuole secondarie nel corso di laurea in scienze della formazione primaria e nelle scuole di specializzazione; Visto l'art. 2, comma 4, del decreto 26 maggio 1998 del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica emanato di concerto con il Ministro della pubblica istruzione che prevede l'utilizzo, nel corso di laurea e nella scuola, di personale docente in servizio presso le istituzioni scolastiche, con particolare riferimento alla supervisione del tirocinio e al coordinamento del medesimo con altre attivita' didattiche; Visto l'art. 1, comma 4, della legge 3 agosto 1998, n. 315, recante disposizioni in materia di "Interventi finanziari per l'universita' e la ricerca", che prevede l'utilizzazione in posizione di semiesonero presso le universita' di personale docente al fine di svolgere compiti di supervisione del tirocinio e di coordinamento del medesimo con altre attivita' didattiche nell'ambito di corsi di laurea in scienze della formazione primaria e di scuole di specializzazione per l'insegnamento nelle scuole secondarie; Visto altresi' l'art. 1, comma 5, della legge 3 agosto 1998, n. 315, che per le finalita' di cui al comma 4 del medesimo art. 1 prevede l'utilizzazione di docenti e dirigenti scolastici della scuola elementare, da disporsi con le procedure di cui al precitato comma 4, in numero pari ai posti del contingente di cui all'art. 456, comma 13, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che si renderanno disponibili all'inizio degli anni scolastici 2001/2002 e 2002/2003; Visti i criteri generali determinati, ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge 3 agosto 1998, n. 315, dalla commissione di cui all'art. 4, comma 5, della legge 9 maggio 1989, n. 168, per la valutazione comparativa degli aspiranti, riportati come allegato al presente decreto; Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari; Vista la nota della Direzione generale dell'istruzione elementare prot. n. 1783 del 27 novembre 2000 con la quale e' stata comunicata la disponibilita' di posti di personale dirigente e docente delle scuole elementari ex legge n. 1213/1967; Vista la nota prot. n. 880.00 del 7 dicembre 2000 con la quale il presidente della commissione del MURST-MPI ha comunicato il fabbisogno numerico di personale docente da assegnare, per il biennio 2001-2003, alle predette istituzioni; Decreta: Art. 1. Per le finalita' di cui alle premesse e' consentita ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge 3 agosto 1998, n. 315, l'utilizzazione in posizione di semiesonero presso le universita' di un apposito contingente di personale docente in servizio nelle istituzioni scolastiche e, con riferimento all'indirizzo per la scuola elementare, di personale educativo nelle istituzioni educative statali. Tale contingente viene determinato, per il biennio 2001/2003, nella misura di 2000 unita' complessive. La ripartizione dei posti tra i corsi di laurea e le scuole di specializzazione e' effettuata secondo le indicazioni contenute nelle allegate tabelle A e B che costituiscono parte integrante del presente decreto. Il personale docente che intende chiedere l'utilizzazione dovra' inviare la domanda all'universita', a norma dello specifico bando di concorso. Concluse le procedure di valutazione comparativa, da effettuarsi sulla base dei criteri generali citati in premessa, le universita' comunicheranno le conseguenti graduatorie ai provveditorati agli studi interessati, anche al fine della modifica del contratto individuale di lavoro, nonche' il numero degli allievi iscritti.