IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

  Vista  la legge 19 novembre 1990, n. 341, articoli 3, comma 2, e 4,
comma  2,  che prevedono la formazione universitaria degli insegnanti
elementari  e  degli  insegnanti delle scuole secondarie nel corso di
laurea  in  scienze  della  formazione  primaria  e  nelle  scuole di
specializzazione;
  Visto  l'art.  2,  comma 4, del decreto 26 maggio 1998 del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica emanato di
concerto  con  il  Ministro  della  pubblica  istruzione  che prevede
l'utilizzo,  nel corso di laurea e nella scuola, di personale docente
in  servizio  presso  le  istituzioni  scolastiche,  con  particolare
riferimento  alla  supervisione  del tirocinio e al coordinamento del
medesimo con altre attivita' didattiche;
  Visto l'art. 1, comma 4, della legge 3 agosto 1998, n. 315, recante
disposizioni in materia di "Interventi finanziari per l'universita' e
la  ricerca", che prevede l'utilizzazione in posizione di semiesonero
presso  le  universita'  di  personale  docente  al  fine di svolgere
compiti di supervisione del tirocinio e di coordinamento del medesimo
con  altre  attivita'  didattiche  nell'ambito  di corsi di laurea in
scienze della formazione primaria e di scuole di specializzazione per
l'insegnamento nelle scuole secondarie;
  Visto  altresi'  l'art.  1,  comma 5, della legge 3 agosto 1998, n.
315,  che  per  le  finalita'  di  cui al comma 4 del medesimo art. 1
prevede  l'utilizzazione  di  docenti  e  dirigenti  scolastici della
scuola  elementare,  da disporsi con le procedure di cui al precitato
comma 4, in numero pari ai posti del contingente di cui all'art. 456,
comma  13,  del  decreto  legislativo  16 aprile 1994, n. 297, che si
renderanno  disponibili  all'inizio degli anni scolastici 2001/2002 e
2002/2003;
  Visti  i  criteri generali determinati, ai sensi dell'art. 1, comma
4,  della  legge  3 agosto  1998,  n.  315,  dalla commissione di cui
all'art.  4,  comma  5,  della  legge  9 maggio  1989, n. 168, per la
valutazione  comparativa  degli aspiranti, riportati come allegato al
presente decreto;
  Vista  la  legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di
accessi ai corsi universitari;
  Vista  la  nota della Direzione generale dell'istruzione elementare
prot.  n.  1783 del 27 novembre 2000 con la quale e' stata comunicata
la  disponibilita'  di  posti  di personale dirigente e docente delle
scuole elementari ex legge n. 1213/1967;
  Vista  la  nota prot. n. 880.00 del 7 dicembre 2000 con la quale il
presidente   della   commissione   del  MURST-MPI  ha  comunicato  il
fabbisogno numerico di personale docente da assegnare, per il biennio
2001-2003, alle predette istituzioni;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Per  le  finalita'  di  cui  alle  premesse  e' consentita ai sensi
dell'art.   1,   comma   4,   della  legge  3 agosto  1998,  n.  315,
l'utilizzazione  in posizione di semiesonero presso le universita' di
un  apposito  contingente  di  personale  docente  in  servizio nelle
istituzioni  scolastiche  e,  con  riferimento  all'indirizzo  per la
scuola elementare, di personale educativo nelle istituzioni educative
statali.   Tale   contingente   viene  determinato,  per  il  biennio
2001/2003, nella misura di 2000 unita' complessive.
  La  ripartizione  dei  posti  tra  i corsi di laurea e le scuole di
specializzazione e' effettuata secondo le indicazioni contenute nelle
allegate  tabelle  A  e  B  che  costituiscono  parte  integrante del
presente decreto.
  Il  personale  docente  che intende chiedere l'utilizzazione dovra'
inviare  la domanda all'universita', a norma dello specifico bando di
concorso.  Concluse  le  procedure  di  valutazione  comparativa,  da
effettuarsi  sulla  base  dei criteri generali citati in premessa, le
universita'    comunicheranno    le    conseguenti   graduatorie   ai
provveditorati  agli  studi interessati, anche al fine della modifica
del  contratto individuale di lavoro, nonche' il numero degli allievi
iscritti.