Art. 2.
  L'utilizzazione  di  ogni docente ha durata biennale, rinnovabile a
domanda  dell'interessato  per  un ulteriore biennio, salvo decisione
contraria  degli  organismi  preposti,  rispettivamente,  al corso di
laurea  e alla scuola di specializzazione. Tali organismi definiscono
altresi' le specifiche attivita' richieste ai docenti utilizzati, che
rispondono  ai  consigli  dei predetti organismi in merito al proprio
lavoro.  Una  ulteriore utilizzazione non puo' essere disposta se non
sia trascorso un quadriennio dalla cessazione.
  In  relazione  alla prevista possibilita' di rinnovo dell'incarico,
nei  bandi  di concorso dovra' essere segnalato che il contingente di
posti messi a concorso sara' assegnato ai partecipanti alla selezione
concorsuale  nella  misura  dei  posti  non  occupati  a  seguito dei
provvedimenti di rinnovo biennale delle utilizzazioni gia' in corso.