Art. 2. L'utilizzazione di ogni docente ha durata biennale, rinnovabile a domanda dell'interessato per un ulteriore biennio, salvo decisione contraria degli organismi preposti, rispettivamente, al corso di laurea e alla scuola di specializzazione. Tali organismi definiscono altresi' le specifiche attivita' richieste ai docenti utilizzati, che rispondono ai consigli dei predetti organismi in merito al proprio lavoro. Una ulteriore utilizzazione non puo' essere disposta se non sia trascorso un quadriennio dalla cessazione. In relazione alla prevista possibilita' di rinnovo dell'incarico, nei bandi di concorso dovra' essere segnalato che il contingente di posti messi a concorso sara' assegnato ai partecipanti alla selezione concorsuale nella misura dei posti non occupati a seguito dei provvedimenti di rinnovo biennale delle utilizzazioni gia' in corso.