Art. 3.
  Per  consentire  la  disponibilita'  presso  i corsi di laurea e le
scuole  di specializzazione, di docenti supervisori muniti del titolo
di   specializzazione  per  il  sostegno  agli  alunni  portatori  di
handicap, al fine dell'attivazione di specifiche attivita' aggiuntive
di integrazione scolastica, previste dall'art. 14, commi 2 e 3, della
legge  5 febbraio  1992,  n.  104  e dagli articoli 3 e 4 del decreto
26 maggio   1998   del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica  e  tecnologica emanato di concerto con il Ministro della
pubblica istruzione, il bando di concorso emanato dagli atenei dovra'
contenere  la  riserva  di  un  numero  di  posti non inferiore a due
unita',  da  assegnare  ai  docenti  muniti  del  predetto  titolo di
specializzazione.