Art. 3. Per consentire la disponibilita' presso i corsi di laurea e le scuole di specializzazione, di docenti supervisori muniti del titolo di specializzazione per il sostegno agli alunni portatori di handicap, al fine dell'attivazione di specifiche attivita' aggiuntive di integrazione scolastica, previste dall'art. 14, commi 2 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e dagli articoli 3 e 4 del decreto 26 maggio 1998 del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica emanato di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, il bando di concorso emanato dagli atenei dovra' contenere la riserva di un numero di posti non inferiore a due unita', da assegnare ai docenti muniti del predetto titolo di specializzazione.