Art. 4. Per il corso di laurea in scienze della formazione primaria e' consentita l'utilizzazione a tempo pieno, presso le universita' degli studi che hanno attivato i predetti corsi, di docenti e dirigenti scolastici della scuola elementare sui posti del contingente previsto dall'art. 456, comma 13, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, al fine di svolgere compiti di coordinamento e di supervisione del tirocinio. Le utilizzazioni avranno la durata di un quadriennio e saranno disposte sui posti che si renderanno disponibili alle date del 1o settembre 2001 e del 1o settembre 2002 secondo quanto indicato rispettivamente nell'allegata tabella C. Una ulteriore utilizzazione non puo' essere disposta se non sia trascorso un quadriennio dalla cessazione. I docenti e i dirigenti scolastici di scuola elementare che aspirano a tale utilizzazione dovranno produrre domanda all'Universita' degli studi secondo le norme dello specifico bando di concorso. Concluse le procedure di valutazione comparativa, da effettuarsi sulla base dei criteri generali citati in premessa, le universita' comunicheranno le conseguenti graduatorie ai direttori degli uffici scolastici regionali interessati e alla Direzione generale del personale della scuola e dell'amministrazione - Ufficio V e ufficio VII, che disporranno le utilizzazioni rispettivamente per i dirigenti scolastici e per i docenti sulla base del numero dei posti previsti nell'allegata tabella C e secondo la data di decorrenza della disponibilita' dei posti medesimi. I docenti e i dirigenti scolastici di scuola elementare, utilizzati a tempo pieno presso le universita' degli studi per i corsi di formazione ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 3 agosto 1998, n. 315, sona tenuti alla prestazione dell'orario stabilito per il personale amministrativo degli atenei, nonche' a partecipare alle riunioni degli organismi universitari, fermo restando il limite massimo complessivo di 36 ore settimanali. Per i posti del personale docente e dirigente per il quale e' stata disposta l'utilizzazione quadriennale, si provvedera' secondo quanto disciplinato dalla contrattazione collettiva riguardante la mobilita' del corrispondente personale.