Art. 4.
  Per  il  corso  di  laurea  in scienze della formazione primaria e'
consentita l'utilizzazione a tempo pieno, presso le universita' degli
studi  che  hanno  attivato  i predetti corsi, di docenti e dirigenti
scolastici della scuola elementare sui posti del contingente previsto
dall'art.  456,  comma  13,  del  testo  unico  approvato con decreto
legislativo  16 aprile  1994,  n. 297, al fine di svolgere compiti di
coordinamento e di supervisione del tirocinio.
  Le  utilizzazioni  avranno  la  durata  di un quadriennio e saranno
disposte  sui  posti  che  si  renderanno  disponibili  alle date del
1o settembre  2001  e  del  1o settembre 2002 secondo quanto indicato
rispettivamente  nell'allegata tabella C. Una ulteriore utilizzazione
non  puo'  essere  disposta se non sia trascorso un quadriennio dalla
cessazione.
  I  docenti  e  i  dirigenti  scolastici  di  scuola  elementare che
aspirano    a    tale   utilizzazione   dovranno   produrre   domanda
all'Universita' degli studi secondo le norme dello specifico bando di
concorso.
  Concluse  le  procedure  di valutazione comparativa, da effettuarsi
sulla  base  dei  criteri generali citati in premessa, le universita'
comunicheranno  le  conseguenti graduatorie ai direttori degli uffici
scolastici  regionali  interessati  e  alla  Direzione  generale  del
personale  della  scuola e dell'amministrazione - Ufficio V e ufficio
VII, che disporranno le utilizzazioni rispettivamente per i dirigenti
scolastici  e  per i docenti sulla base del numero dei posti previsti
nell'allegata  tabella  C  e  secondo  la  data  di  decorrenza della
disponibilita' dei posti medesimi.
  I docenti e i dirigenti scolastici di scuola elementare, utilizzati
a  tempo  pieno  presso  le  universita'  degli  studi per i corsi di
formazione  ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 3 agosto 1998,
n.  315,  sona  tenuti  alla prestazione dell'orario stabilito per il
personale  amministrativo  degli  atenei,  nonche' a partecipare alle
riunioni  degli  organismi  universitari,  fermo  restando  il limite
massimo complessivo di 36 ore settimanali.
  Per i posti del personale docente e dirigente per il quale e' stata
disposta  l'utilizzazione quadriennale, si provvedera' secondo quanto
disciplinato dalla contrattazione collettiva riguardante la mobilita'
del corrispondente personale.