Allegato Criteri generali per l'individuazione degli insegnanti da utilizzare presso le Universita' per la supervisione del tirocinio ed il coordinamento con altre attivita' didattiche nell'ambito di corsi di laurea in scienze della formazione primaria e di scuole di specializzazione per l'insegnamento nelle scuole secondarie (commi 4, 5 e 6 dell'art. 1 della legge 3 agosto 1998, n. 315). Premessa. Per il corso di laurea, l'universita', ovvero le universita' convenzionate, stabiliscono la suddivisione tra insegnanti elementari ed insegnanti di scuola materna del numero di insegnanti assegnato al corso. Per la scuola di specializzazione, l'universita', ovvero le universita' convenzionate, stabiliscono la suddivisione tra gli indirizzi del numero di insegnanti secondari assegnati alla Scuola; nella suddivisione, viene tenuto conto prioritariamente del numero di allievi previsto per ogni indirizzo. I candidati precisano nella domanda per quale o quali indirizzi intendono partecipare. La commissione, unica per ciascun corso di laurea, e per ciascuna scuola di specializzazione, e di cui fanno parte anche componenti designati dall'amministrazione scolastica, si puo' articolare (per la scuola) in un massimo di tre sottocommissioni per gruppi di indirizzi. A. Condizioni di ammissione: 1. almeno 7 anni di permanenza in ruolo nel ruolo docente, anche in diversi livelli scolastici, di cui almeno 5 di insegnamento effettivo nella scuola negli ultimi 10 anni scolastici; per i soli concorsi da realizzare sui posti di cui al comma 5 dell'art. 1 della legge 3 agosto 1998, n. 315, si prescinde dalla condizione che i 5 anni di insegnamento effettivo siano collocati negli ultimi 10 anni scolastici; 2. avere svolto attivita' documentata in almeno due delle seguenti aree: a) insegnamento e/o conduzione di gruppi di insegnanti in attivita' di aggiornamento; b) aver ricoperto funzioni di "supervisore" in precedenti anni accademici; c) svolgimento di funzioni di accoglienza dei tirocinanti delle scuole e dei corsi di laurea di cui al presente decreto; d) partecipazione a progetti di sperimentazione ai sensi degli articoli 277 e 278 del decreto legislativo n. 297/1994; e) partecipazione a gruppi di ricerca didattica gestiti dall'universita' o da enti pubblici di ricerca; f) incarichi di coordinamento educativo-didattico o di sovraintendenza a tirocini all'interno della scuola - se non gia' considerato in b). B. Titoli valutabili (30 - 40 punti su 100): La commissione attribuira', per ogni candidato, una valutazione ai seguenti titoli: a) attivita' documentate di cui al punto A.2 che precede (*); b) pubblicazioni di ricerca didattica e di ricerca sulla formazione (**); c) pubblicazioni su tematiche trasversali rilevanti a fini didattici (ad esempio multiculturalita', multimedialita', cultura di genere, disagio e handicap) (**); d) titoli culturali aggiuntivi, anche conseguiti all'estero (per un massimo complessivo di 10 punti): dottorati, scuole di specializzazione, laurea (per la scuola di specializzazione: laurea aggiuntiva), corsi di perfezionamento, altri concorsi, ecc. e) per i soli concorsi da realizzare sui posti di cui al comma 5 dell'art. 1 della legge 3 agosto 1998, n. 315, servizi prestati presso le universita' ai sensi della legge n. 1213/1967 (per un massimo di 5 punti). (*) Le attivita' svolte possono essere documentate e valutate anche sulla base di dichiarazioni dei responsabili delle attivita' svolte (dirigenti scolastici, responsabili di progetto, direttori di ricerca, ecc.), che diano ulteriori elementi per la valutazione di tali attivita'. (**) Pubblicazioni non formalizzate dal punto di vista della normativa sulla stampa possono essere prese in considerazione se accreditate da persona esperta e nota o da responsabili di organismi aventi funzioni riconosciute nel settore. C. Esame (60- 70 punti su 100): a) prova scritta su contenuti didattici e su tematiche di scienze dell'educazione relative alla formazione degli insegnanti e all'organizzazione scolastica (30 - 35 punti); b) colloquio con intervista strutturata allo scopo di saggiare capacita' di organizzazione e di relazione con i docenti e con le autorita' scolastiche. Il colloquio deve essere rivolto ad un numero di candidati non superiore al doppio rispetto ai posti disponibili, identificati attraverso una graduatoria risultante dalla sommatoria delle valutazioni per i titoli e per la prova scritta (30 - 35 punti). N.B. - Sulla base della prima esperienza di utilizzazione, da parte delle universita', dei presenti criteri, la commissione li riesaminera' per valutare le modifiche che possano risultare opportune.