(all. 2 - art. 1)
                                                             Allegato

Criteri  generali per l'individuazione degli insegnanti da utilizzare
presso  le  Universita'  per  la  supervisione  del  tirocinio  ed il
coordinamento  con altre attivita' didattiche nell'ambito di corsi di
laurea   in   scienze  della  formazione  primaria  e  di  scuole  di
specializzazione per l'insegnamento nelle scuole secondarie (commi 4,
5 e 6 dell'art. 1 della legge 3 agosto 1998, n. 315).

Premessa.
    Per  il  corso  di  laurea,  l'universita', ovvero le universita'
convenzionate, stabiliscono la suddivisione tra insegnanti elementari
ed insegnanti di scuola materna del numero di insegnanti assegnato al
corso.
    Per  la  scuola  di  specializzazione,  l'universita',  ovvero le
universita'  convenzionate,  stabiliscono  la  suddivisione  tra  gli
indirizzi  del  numero di insegnanti secondari assegnati alla Scuola;
nella suddivisione, viene tenuto conto prioritariamente del numero di
allievi  previsto  per  ogni  indirizzo.  I candidati precisano nella
domanda per quale o quali indirizzi intendono partecipare.
    La commissione, unica per ciascun corso di laurea, e per ciascuna
scuola  di  specializzazione,  e  di cui fanno parte anche componenti
designati dall'amministrazione scolastica, si puo' articolare (per la
scuola)   in  un  massimo  di  tre  sottocommissioni  per  gruppi  di
indirizzi.

A. Condizioni di ammissione:
    1.  almeno 7 anni di permanenza in ruolo nel ruolo docente, anche
in  diversi  livelli  scolastici,  di  cui  almeno  5 di insegnamento
effettivo  nella  scuola  negli ultimi 10 anni scolastici; per i soli
concorsi  da realizzare sui posti di cui al comma 5 dell'art. 1 della
legge  3 agosto  1998,  n. 315, si prescinde dalla condizione che i 5
anni  di  insegnamento effettivo siano collocati negli ultimi 10 anni
scolastici;
    2.  avere  svolto  attivita'  documentata  in  almeno  due  delle
seguenti aree:
      a) insegnamento  e/o  conduzione  di  gruppi  di  insegnanti in
attivita' di aggiornamento;
      b) aver  ricoperto funzioni di "supervisore" in precedenti anni
accademici;
      c) svolgimento di funzioni di accoglienza dei tirocinanti delle
scuole e dei corsi di laurea di cui al presente decreto;
      d) partecipazione  a progetti di sperimentazione ai sensi degli
articoli 277 e 278 del decreto legislativo n. 297/1994;
    e) partecipazione   a   gruppi   di   ricerca  didattica  gestiti
dall'universita' o da enti pubblici di ricerca;
    f)   incarichi   di   coordinamento   educativo-didattico   o  di
sovraintendenza  a  tirocini  all'interno  della scuola - se non gia'
considerato in b).

B. Titoli valutabili (30 - 40 punti su 100):
  La  commissione attribuira', per ogni candidato, una valutazione ai
seguenti titoli:
    a) attivita' documentate di cui al punto A.2 che precede (*);
    b) pubblicazioni   di   ricerca  didattica  e  di  ricerca  sulla
formazione (**);
    c) pubblicazioni   su  tematiche  trasversali  rilevanti  a  fini
didattici  (ad esempio multiculturalita', multimedialita', cultura di
genere, disagio e handicap) (**);
    d) titoli  culturali aggiuntivi, anche conseguiti all'estero (per
un   massimo   complessivo   di   10  punti):  dottorati,  scuole  di
specializzazione,  laurea  (per la scuola di specializzazione: laurea
aggiuntiva), corsi di perfezionamento, altri concorsi, ecc.
    e) per  i soli concorsi da realizzare sui posti di cui al comma 5
dell'art.  1  della  legge  3 agosto  1998,  n. 315, servizi prestati
presso  le  universita'  ai  sensi  della  legge n. 1213/1967 (per un
massimo di 5 punti).
            (*) Le  attivita'  svolte  possono  essere  documentate e
          valutate anche sulla base di dichiarazioni dei responsabili
          delle  attivita' svolte (dirigenti scolastici, responsabili
          di   progetto,  direttori  di  ricerca,  ecc.),  che  diano
          ulteriori elementi per la valutazione di tali attivita'.
            (**) Pubblicazioni  non  formalizzate  dal punto di vista
          della  normativa  sulla  stampa  possono  essere  prese  in
          considerazione  se  accreditate da persona esperta e nota o
          da  responsabili  di organismi aventi funzioni riconosciute
          nel settore.

C. Esame (60- 70 punti su 100):
    a) prova scritta su contenuti didattici e su tematiche di scienze
dell'educazione   relative   alla   formazione   degli  insegnanti  e
all'organizzazione scolastica (30 - 35 punti);
    b) colloquio  con  intervista  strutturata allo scopo di saggiare
capacita'  di  organizzazione  e  di relazione con i docenti e con le
autorita'  scolastiche. Il colloquio deve essere rivolto ad un numero
di  candidati  non superiore al doppio rispetto ai posti disponibili,
identificati  attraverso  una graduatoria risultante dalla sommatoria
delle  valutazioni  per  i  titoli  e  per  la prova scritta (30 - 35
punti).
  N.B. - Sulla base della prima esperienza di utilizzazione, da parte
delle   universita',   dei   presenti   criteri,  la  commissione  li
riesaminera'   per   valutare  le  modifiche  che  possano  risultare
opportune.