(all. 1 - art. 1)
                               ACCORDO

   tra   il  Ministero  delle  Infrastrutture  a  dei  Trasporti,  il
Ministero dell'Ambiente e del Territorio della Repubblica italiana ed
American Bureau of Shipping.

   L'anno  duemilauno  il giorno 20 del mese di luglio, in Roma nella
sede  del  Ministero  delle  Infrastrutture  e  dei  Trasporti,  sono
presenti,  in rappresentanza del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti  il Dr. Ignazio Noto Dirigente Generale del Ministero delle
Infrastrutture  e  dei  Trasporti,  nato  a Catania il 16.04.1937, il
quale  dichiara  di  intervenire  nel presente atto nella qualita' di
Capo  dell'Unita'  di  Gestione  del  Trasporto  Marittimo  e per vie
d'acqua  interne  del  soppresso  Ministero  dei  Trasporti  e  della
Navigazione  e  di  stipulare il presente Accordo in nome e per conto
del  Ministero  delle Infrastrutture e dei Trasporti, per la parte di
competenza in seguito indicato per brevita' "Amministrazione";
   il Dr. Francesco Valentini Dirigente del Ministero dell'Ambiente e
del  Territorio  nato  a  Parma  il  3.12.1940,  il quale dichiara di
intervenire  nel presente atto in qualita' di Dirigente della Div. IV
-  Prevenzione  e  lotta  all'inquinamento marino - e di stipulare il
presente  Accordo  in  nome e per conto del Ministero dell'Ambiente e
del  Territorio  per  la  parte di competenza in seguito indicato per
brevita' "Amministrazione";
   il  Sig.  Oreste  Del  Conte  nato  a La Spezia il 1 febbraio 1937
legale rappresentante di ABS Italy S.r.l. con sede in Edificio Millo,
Via  al  Porto  Antico,  16128  Genova,  autorizzato  con procura dal
American  Bureau  of  Shipping in seguito per brevita' "Organismo", a
stipulare in nome e per conto di American Bureau of Shipping con sede
in 16855 Northcase, Houston, Texas, U.S.A..
   I costituiti stipulano il presente atto al quale premettono:

a) che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto
   con  il  Ministero dell'Ambiente e del Territorio ha indicato - ai
   sensi  dell'art.  4  comma  6  del  D.lgvo  3 agosto 1998 n. 314 e
   successive  modificazioni  -  con  decreto  del  1  dicembre  2000
   pubblicato  sulla  G.U.  della R.I. no302 del 29 dicembre 2000, le
   modalita'  per la presentazione delle istanze di autorizzazione da
   parte  degli  Organismi  riconosciuti ed i criteri per il rilascio
   dell'autorizzazione stessa;
b) che  American  Bureau  of Shipping e' stato riconosciuto, ai sensi
   dell'art. 4 della Direttiva 94/57/CE del Consiglio del 22 novembre
   1994,  riguardante  le  disposizioni  e  le  norme  comuni per gli
   Organismi  che  effettuano  le  ispezioni e le visite di controllo
   delle   navi  e  le  pertinenti  attivita'  delle  Amministrazioni
   marittime;
c) che  American  Bureau  of  Shipping ha presentato in data 9 giugno
   1999 istanza di autorizzazione ai sensi del D.lgvo 314/98, art. 4,
   successivamente integrata in data 18 gennaio 2001;
d) che  American  Bureau  of  Shipping  in  data  18  gennaio 2001 ha
   dichiarato  che  l'istanza  di cui al punto c) e la documentazione
   allegata  sono  conformi ai criteri di cui al Decreto del Ministro
   dei  Trasporti  e  della  Navigazione  di concerto con il Ministro
   dell'Ambiente di cui sopra e' cenno;
e) che  la Commissione Consultiva, istituita con Decreto Dirigenziale
   del  20/9/99  modificato  dal  D.D.  4/12/2000,  ha  trasmesso  la
   relazione  finale  sulla valutazione dei requisiti degli Organismi
   di classifica;

   Tutto quanto sopra premesso e che fa parte integrante del presente
Accordo, si conviene e stipula quanto segue:

                               Art. 1
                             (soggetti)

   Sono  parti del presente Accordo il Ministero delle Infrastrutture
e  dei  Trasporti,  il  Ministero  dell'Ambiente  e del Territorio ed
American Bureau of Shipping.
                               Art. 2
                              (oggetto)

   1.  Costituiscono  oggetto  del presente Accordo, l'autorizzazione
all'espletamento dei compiti di ispezione e controllo propedeutici al
rilascio  dei  certificati  di  legge,  di cui alle Convenzioni SOLAS
1974,  MARPOL  1973/78  ed alla Convenzione sulla linea di carico del
1966  e  successivi  relativi  emendamenti,  la  definizione di fini,
clausole,  condizioni  e  requisiti  dell'autorizzazione,  nonche' il
rilascio dei certificati di seguito elencati:

a) certificato di bordo libero;
b) certificato di' sicurezza costruzioni di navi da carico;
c) certificato di sicurezza ICOF;
d) certificato COF;
e) certificato ICOF GC;
f) certificato COF GC;
g) certificato IOPP;
h) certificato IPPC;
i) certificato  di  esenzione  in  ordine  a deroghe all'applicazione
   delle regole prescritte per il rilascio della certificazione da a)
   ad h);

   2.  American  Bureau  of Shipping puo' rilasciare i certificati di
cui al comma 1) solo per le navi in classe;
   3.  il  primo  rilascio  del  certificato di cui alla lett. i) del
presente  articolo,  in  relazione  a  ciascuna  unita',  e' soggetto
all'approvazione dell'Amministrazione.
                               Art. 3
     (Modalita' del primo rilascio del certificata di esenzione)

   1.  L'American  Bureau of Shipping deve trasmettere il certificato
di esenzione all'Amministrazione unitamente a copia dei verbali delle
ispezioni   e   controlli   effettuati,  ai  fini  del  rilascio  del
certificato, nonche' ogni altra utile documentazione.
   2.    L'Ufficio    competente   dell'Amministrazione   approva   o
eventualmente  rifiuta  motivatamente, l'approvazione del certificato
di  esenzione entro trenta giorni dall'acquisizione degli atti di cui
al comma 1 del presente articolo.
   3.  Decorso  inutilmente tale termine, il certificato di esenzione
e'  approvato, a meno che, prima della scadenza del termine di cui al
comma    2    del    presente    articolo,    l'Ufficio    competente
dell'Amministrazione  non  richieda ulteriori elementi istruttori; in
tal caso detto Ufficio si esprimera' entro i trenta giorni successivi
all'acquisizione degli ulteriori elementi istruttori richiesti.
   4.  Il  rinnovo  del  certificato  di  esenzione  viene effettuato
direttamente da American Bureau of Shipping.
                               Art. 4
             (Compensi per il rilascio dei certificati)

   L'Amministrazione   resta   estranea  ai  rapporti  economici  tra
American  Bureau of Shipping e i soggetti che richiedono le attivita'
oggetto del presente Accordo.
                               Art. 5
(Obblighi   dell'Organismo   Riconosciuto   nell'espletamento   delle
attivita'   di  ispezione  e  controllo  ai  fini  del  rilascio  dei
                            certificati)

   1.  Ai  fini dello svolgimento dell'attivita' autorizzata American
Bureau of Shipping si impegna a far svolgere il servizio ad ispettori
che  prestino la loro attivita' alle esclusive dipendenze di American
Bureau  of  Shipping,  oppure  alle  dipendenze di altri organismi di
classifica  con i quali American Bureau of Shipping abbia un accordo,
a condizione che detti ultimi organismi siano stati riconosciuti.
   2.  In  ogni  caso  le  prestazioni  degli ispettori che non siano
dipendenti  esclusivi  di American Bureau of Shipping, sono vincolate
al sistema di qualita' del medesimo.
   3. American Bureau of Shipping nell'espletamento dell'attivita' di
controllo  di  cui  all'art.  2  del  presente  Accordo, si impegna a
cooperare  per  agevolare  la  rettifica  delle  deficienze  rilevate
nell'ambito  dell'attivita'  di Port State Control, laddove richiesto
ed a riferire all'Amministrazione.
   4.  American  Bureau  of  Shipping  si impegna a non intraprendere
attivita' che possano dar luogo a conflitto di interessi.
                               Art. 6
                     (Obblighi di informazione)

   1.  American Bureau of Shipping riferira' all'Amministrazione, con
frequenza  semestrale,  le  informazioni  enumerate  nell'art.  7 del
D.lgvo  314/98  ed eventuali ulteriori informazioni, ove in tal senso
concordato  tra  American Bureau of Shipping e l'Amministrazione, con
semplice scambio di corrispondenza.
   2. L'Amministrazione fornira' ad American Bureau of Shipping tutta
la  documentazione  necessaria  affinche' American Bureau of Shipping
possa prestare i servizi di certificazione di legge;
   3.  American  Bureau  of  Shipping  non  dovra',  per  ragioni  di
sicurezza, emettere certificati a favore di una nave declassata o che
stia cambiando classe, prima di aver consultato l'Amministrazione per
decidere se sia necessaria un'ispezione completa;
   4.   American   Bureau   of   Shipping   accetta   di   sottoporre
all'Amministrazione  tutte  le  Norme,  Istruzioni e Moduli richiesti
dall'Amministrazione  stessa  rispetto al lavoro eseguito da American
Bureau of Shipping, in conformita' al presente Accordo.
   5.   American   Bureau   of   Shipping   accetta   di   comunicare
all'Amministrazione    le    tariffe    praticate   per   l'esercizio
dell'attivita'  di certificazione di cui al presente Accordo, nonche'
le eventuali variazioni ed aggiornamenti.
   6.  Normative,  istruzioni  e  rapporti  saranno redatti in lingua
italiana o inglese.
   7.  American  Bureau  of  Shipping  si  impegna  ad  istituire  un
collegamento   telematico   attivo  h24  con  l'Amministrazione,  per
garantire  l'afflusso  di  tutti i dati relativi all'attivita' svolta
per conto dell'Amministrazione stessa.
                               Art. 7
                  (Interpretazioni ed equivalenze)

   1.  American  Bureau  of  Shipping riconosce che l'interpretazione
degli  strumenti  applicabili,  la determinazione delle equivalenze o
l'accettazione   di   sostituzioni   di   requisiti  richiesti  dalle
Convenzioni     internazionali    applicabili,    sono    prerogativa
dell'Amministrazione  e collabora alla loro definizione, ove ritenuto
necessario.
   2.  Nel  caso  in  cui  taluni  dei predetti requisiti non possano
temporaneamente  venire  soddisfatti per particolari circostanze, gli
ispettori    di    American    Bureau   of   Shipping,   informandone
tempestivamente  l'Amministrazione,  specificano  le  condizioni alle
quali  la  nave  puo' procedere verso un porto adeguato, dove possano
essere  effettuate  riparazioni permanenti, rettifiche o sostituzione
di  equipaggiamento,  senza  arrecare  rischi  alla sicurezza ed alla
salute  dei passeggeri o dell'equipaggio ovvero ad altre navi e senza
rappresentare un pericolo per l'ambiente marino.
                               Art. 8
                             (controlli)

   1. L'Amministrazione verifica ogni due anni, decorrenti dalla data
del  provvedimento  di  autorizzazione,  la  permanenza  in  capo  ad
American Bureau of Shipping dei requisiti che hanno consentito il suo
riconoscimento  o  l'autorizzazione all'esecuzione dei compiti di cui
all'art. 2 del presente Accordo.
   Tali    verifiche    possono    essere   effettuate   direttamente
dall'Amministrazione  e/o da altro ente indipendente che la stessa si
riserva di designare.
   2.   Le   spese   relative   a   tali  verifiche  sono  rimborsate
all'Amministrazione  da  American  Bureau  of Shipping sulla base dei
costi effettivi sostenuti per l'effettuazione dei controlli stessi.
   3.  L'Amministrazione  si riserva la facolta' di procedere in ogni
tempo  a  verifiche  ulteriori  infrabiennali che riterra' opportune,
anche  disponendo  ispezioni  particolareggiate a campione delle navi
certificate da American Bureau of Shipping.
   4.  Le  spese  relative  alle  verifiche di cui al punto 3 saranno
ugualmente  rimborsate all'Amministrazione secondo quanto previsto al
comma 2 del presente articolo.
   5.a)  L'Amministrazione  puo'  riferire  alla  Commissione ed agli
Stati membri dell'Unione Europea i risultati delle verifiche compiute
nei confronti di American Bureau of Shipping.

b) Il  rapporto sulle verifiche compiute sara' comunicato ad American
   Bureau  of  Shipping  che  fara'  conoscere  le  sue  osservazioni
   all'Amministrazione, entro 60 giorni dal ricevimento del rapporto.
c) L'Amministrazione,  preso  atto  delle  considerazioni di American
   Bureau of Shipping, ne terra' debito conto, prima di sottoporre il
   rapporto alla Commissione Europea.
d) In  ogni  caso  gli  esecutori  delle  verifiche'  ispettive  sono
   vincolati da obblighi di riservatezza.
                               Art. 9
                              (durata)

   1.  La  durata  del  presente  Accordo corrisponde alla durata del
provvedimento autorizzatorio di cui questo stesso Accordo costituisce
il presupposto.
   2.  Fatto  salvo  quanto  previsto  dall'art. 8 del D.lgv.o 314/98
cosi'  come  modificato  dall'art.  6 del D.lgv.o 169/00, il presente
Accordo  ha  durata indeterminata, tuttavia ciascuna delle parti puo'
'recedere  dall'Accordo  dando  un  preavviso  scritto di dodici mesi
all'altra parte.
   3. Entro lo stesso termine di cui al comma 2, ciascuna delle parti
puo'  comunicare  per iscritto la propria intenzione di modificare in
tutto  o  in parte o integrare i contenuti dell'Accordo. In tal caso,
qualora  prima della scadenza suddetta si pervenga ad accordo scritto
tra  le  parti  circa  le  modifiche  da  apportare,  il  nuovo testo
sostituisce o integra il presente Accordo e l'Amministrazione, se del
caso,  adegua  il relativo provvedimento di autorizzazione. Ove prima
della  scadenza,  tra  le  parti  non  si pervenga ad un'intesa, allo
scadere del termine cessano gli effetti giuridici dell'Accordo.
                               Art. 10
                          (responsabilita)

   American  Bureau  of  Shipping  e' direttamente responsabile delle
certificazioni emesse, oggetto del presente Accordo, secondo le norme
dell'Ordinamento giuridico italiano.
                               Art. 11
                   (interpretazione dall'Accordo)

   Il presente Accordo e' interpretato e regolato in conformita' alla
normativa  vigente  nello Stato italiano ed in particolare al Decreto
legislativo  314/98  cosi'  come  modificato  dal Decreto legislativo
169/00.
                               Art. 12
                          (foro competente)

   1.  Qualsiasi controversia sorta in relazione all'applicazione del
presente  Accordo  ove  non  possa  essere  risolta  mediante accordo
bonario delle parti, sara' decisa dal Foro di Roma.
   2.   A   tal   fine   le  parti  eleggono  domicilio  come  segue:
l'Amministrazione presso la sede del Ministero delle Infrastrutture e
dei  Trasporti in Viale dell'Arte 16, 00144 Roma e American Bureau of
Shipping  presso  la  propria rappresentanza in Italia denominata ABS
Italy S.r.l. in Edificio Millo, Via al Porto Antico, 16128 Genova.

Per il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
(firma illeggibile)

Per il Ministero dell'Ambiente e del Territorio
(firma illeggibile)

Per American Bureau of Shipping
(firma illegibile)