Art. 10.
  ((  01.  All'articolo  47,  comma  1,  secondo periodo, del decreto
legislativo   30  luglio  1999,  n.  300,  la  parola:  "quattro"  e'
sostitutita dalla seguente: "due" )).
  1. Nell'articolo 47 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
il comma 2 e' sostituito dal seguente:
  "2.  Le  funzioni  svolte dagli uffici periferici del Ministero del
lavoro  e previdenza sociale sono attribuite agli uffici territoriali
del Governo di cui all'articolo 11.".
          Riferimenti normativi:
              - Per  il  riferimento al decreto legislativo 30 luglio
          1999, n. 300, si vedano le note all'art. 1.
              - Si   riporta   l'art.   47  del  decreto  legislativo
          30 luglio  1999,  n.  300,  come  modificato  dal  presente
          articolo:
              "Art.  47  (Ordinamento). - 1. Il Ministero si articola
          in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5
          del  presente  decreto. Il numero dei dipartimenti non puo'
          essere  superiore  a due, in relazione alle aree funzionali
          di cui al precedente art. 46.
              2.  Le  funzioni  svolte  dagli  uffici  periferici dei
          Ministeri  del  lavoro e previdenza sociale e della sanita'
          sono attribuite agli uffici territoriali del Governo di cui
          all'art. 11.
              3.  Presso il Ministero continua ad operare il Comitato
          nazionale  delle  pari opportunita' di cui all'art. 5 della
          legge 10 aprile 1991, n. 125.".