Art. 10. (( 01. All'articolo 47, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, la parola: "quattro" e' sostitutita dalla seguente: "due" )). 1. Nell'articolo 47 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Le funzioni svolte dagli uffici periferici del Ministero del lavoro e previdenza sociale sono attribuite agli uffici territoriali del Governo di cui all'articolo 11.". Riferimenti normativi: - Per il riferimento al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si vedano le note all'art. 1. - Si riporta l'art. 47 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal presente articolo: "Art. 47 (Ordinamento). - 1. Il Ministero si articola in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5 del presente decreto. Il numero dei dipartimenti non puo' essere superiore a due, in relazione alle aree funzionali di cui al precedente art. 46. 2. Le funzioni svolte dagli uffici periferici dei Ministeri del lavoro e previdenza sociale e della sanita' sono attribuite agli uffici territoriali del Governo di cui all'art. 11. 3. Presso il Ministero continua ad operare il Comitato nazionale delle pari opportunita' di cui all'art. 5 della legge 10 aprile 1991, n. 125.".