Art. 11.
  1.  Nel decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, (( al titolo IV
)),  dopo  il  capo X e' istituito il seguente: "Capo X-bis Ministero
della (( salute )).".
  2.  Dopo  l'articolo  47 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, sono inseriti i seguenti:
  "Art.  47-bis  (Istituzione  del Ministero e attribuzioni). - 1. E'
istituito il Ministero della (( salute )).
  2.  Nell'ambito  e  con  finalita'  di  salvaguardia  e di gestione
integrata  dei servizi socio-sanitari e della tutela dei diritti alla
dignita'  della  persona  umana  e  alla  salute,  sono attribuite al
Ministero le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della
salute  umana,  di  coordinamento del Sistema sanitario nazionale, di
sanita'  veterinaria, di tutela della salute nei luoghi di lavoro, di
igiene e sicurezza degli alimenti.
  3.  Al Ministero sono trasferite, con inerenti risorse, le funzioni
del  Ministero della sanita'. Il Ministero, (( con modalita' definite
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano )), esercita la
vigilanza  sull'Agenzia  per  i  servizi sanitari regionali di cui al
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115.
  Art.  47-ter  (Aree funzionali). - 1. Il Ministero, in particolare,
svolge   le   funzioni  di  spettanza  statale  nelle  seguenti  aree
funzionali:
    a)  ordinamento  sanitario: indirizzi generali e coordinamento in
materia   di  prevenzione,  diagnosi,  cura  e  riabilitazione  delle
malattie  umane,  ivi  comprese  le  malattie  infettive e diffusive;
prevenzione, diagnosi e cura delle affezioni animali, ivi comprese le
malattie infettive e diffusive e le zoonosi; programmazione sanitaria
di  rilievo  nazionale, indirizzo, coordinamento e monitoraggio delle
attivita'  regionali; rapporti con le organizzazioni internazionali e
l'Unione europea; ricerca scientifica in materia sanitaria;
    b) tutela  della salute umana e sanita' veterinaria: tutela della
salute umana anche sotto il profilo ambientale, controllo e vigilanza
sui  farmaci, sostanze e prodotti destinati all'impiego in medicina e
sull'applicazione delle biotecnologie; adozione di norme, linee guida
e  prescrizioni tecniche di natura igienico-sanitaria, relative anche
a   prodotti   alimentari;   organizzazione   dei  servizi  sanitari;
professioni  sanitarie;  concorsi e stato giuridico del personale del
servizio  sanitario  nazionale;  polizia  veterinaria;  tutela  della
salute nei luoghi di lavoro.
  Art.  47-quater  (Ordinamento).  -  1.  Il Ministero si articola in
Dipartimenti,  disciplinati  ai sensi degli articoli 4 e 5. Il numero
di  Dipartimenti  non  puo'  essere superiore a quattro, in relazione
alle aree funzionali di cui (( all'articolo 47-ter )).
  2.  Le  funzioni  gia' svolte dagli uffici periferici del Ministero
della sanita' sono attribuite agli uffici territoriali del Governo di
cui  all'articolo 11. Per lo svolgimento delle funzioni inerenti alla
tutela  sanitaria  e  veterinaria,  gli  uffici  territoriali possono
avvalersi delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere,
sulla  base di apposite convenzioni. Lo schema tipo delle convenzioni
e'  definito  dal Ministero in sede di Conferenza unificata di cui al
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.".
          Riferimenti normativi:
              - Per   il   riferimento   all'art.   47   del  decreto
          legislativo  30 luglio  1999,  n.  300,  si  vedano le note
          all'art. 10.
              - Il   decreto   legislativo  31 marzo  1998,  n.  115,
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 96 del 27 aprile
          1998,  reca: "Completamento del riordino dell'Agenzia per i
          servizi  sanitari  regionali, a norma degli articoli 1 e 3,
          comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59".
              - Si  trascrivono  gli  articoli  4  e  5  del  decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n. 300:
              "Art.   4   (Disposizioni  sull'organizzazione).  -  1.
          L'organizzazione,  la  dotazione organica, l'individuazione
          degli  uffici  di  livello dirigenziale generale ed il loro
          numero,  le  relative funzioni e la distribuzione dei posti
          di     funzione    dirigenziale,    l'individuazione    dei
          dipartimenti,   nei   casi   e  nei  limiti  fissati  dalle
          disposizioni   del   presente  decreto  legislativo,  e  la
          definizione  dei  rispettivi  compiti  sono  stabiliti  con
          regolamenti  o  con  decreti  del Ministro emanati ai sensi
          dell'art.  17,  comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n.
          400. Si applica l'art. 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
          I regolamenti prevedono la soppressione dei ruoli esistenti
          e  l'istituzione  di  un  ruolo  unico  del  personale  non
          dirigenziale  di  ciascun  Ministero,  articolato  in  aree
          dipartimentali    e    per    direzioni    generali.   Fino
          all'istituzione   del   ruolo   unico   del  personale  non
          dirigenziale di ciascun Ministero, i regolamenti assicurano
          forme  ordinarie  di mobilita' tra i diversi dipartimenti e
          le  diverse  direzioni generali, nel rispetto dei requisiti
          di   professionalita'   richiesti   per  l'esercizio  delle
          relative funzioni, ferme restando le normative contrattuali
          in materia. La nuova organizzazione e la dotazione organica
          del  personale non devono comunque comportare incrementi di
          spesa.
              2.  I  Ministeri  che  si  avvalgono  di propri sistemi
          informativi   automatizzati   sono  tenuti  ad  assicurarne
          l'interconnessione  con i sistemi informativi automatizzati
          delle  altre  amministrazioni  centrali  e  locali  per  il
          tramite     della    rete    unitaria    delle    pubbliche
          amministrazioni.
              3.  Il  regolamento  di  cui  al  precedente comma 1 si
          attiene,  inoltre,  ai  criteri  fissati  dall'art. 1 della
          legge  7 agosto  1990,  n.  241,  e dall'art. 2 del decreto
          legislativo   3 febbraio   1993,   n.   29,   e  successive
          modificazioni e integrazioni.
              4.   All'individuazione   degli   uffici   di   livello
          dirigenziale  non  generale  di  ciascun  Ministero  e alla
          definizione  dei  relativi  compiti si provvede con decreto
          ministeriale di natura non regolamentare.
              5. Con le medesime modalita' di cui al precedente comma
          1  si  procede alla revisione periodica dell'organizzazione
          ministeriale, con cadenza almeno biennale.
              6.  I regolamenti di cui al comma 1 raccolgono tutte le
          disposizioni  normative  relative  a  ciascun Ministero. Le
          restanti norme vigenti sono abrogate con effetto dalla data
          di entrata in vigore dei regolamenti medesimi".
              "Art.  5  (I  dipartimenti).  -  1. I dipartimenti sono
          costituiti per assicurare l'esercizio organico ed integrato
          delle   funzioni   del   Ministero.  Ai  dipartimenti  sono
          attribuiti   compiti  finali  concernenti  grandi  aree  di
          materie  omogenee  e  i  relativi  compiti  strumentali ivi
          compresi  quelli  di indirizzo e coordinamento delle unita'
          di  gestione  in  cui  si articolano i dipartimenti stessi,
          quelli di organizzazione e quelli di gestione delle risorse
          strumentali, finanziarie ed umane ad essi attribuite.
              2.  L'incarico di capo del dipartimento viene conferito
          in  conformita'  alle  disposizioni, di cui all'art. 19 del
          decreto  legislativo  3 febbraio  1993,  n. 29 e successive
          modificazioni ed integrazioni.
              3.   Il   capo   del  dipartimento  svolge  compiti  di
          coordinamento,   direzione  e  controllo  degli  uffici  di
          livello  dirigenziale  generale  compresi  nel dipartimento
          stesso, al fine di assicurare la continuita' delle funzioni
          dell'amministrazione   ed  e'  responsabile  dei  risultati
          complessivamente raggiunti dagli uffici da esso dipendenti,
          in attuazione degli indirizzi del Ministro.
              4.  Dal  capo del dipartimento dipendono funzionalmente
          gli  uffici  di  livello dirigenziale generale compresi nel
          dipartimento stesso.
              5. Nell'esercizio dei poteri di cui ai precedenti commi
          3 e 4, in particolare, il capo del dipartimento:
                a) determina  i  programmi  per  dare attuazione agli
          indirizzi del Ministro;
                b) alloca le risorse umane, finanziarie e strumentali
          disponibili per l'attuazione dei programmi secondo principi
          di   economicita',  efficacia  ed  efficienza,  nonche'  di
          rispondenza del servizio al pubblico interesse;
                c) svolge  funzioni di propulsione, di coordinamento,
          di  controllo e di vigilanza nei confronti degli uffici del
          dipartimento;
                d) promuove  e  mantiene  relazioni  con  gli  organi
          competenti   dell'Unione  europea  per  la  trattazione  di
          questioni e problemi attinenti al proprio dipartimento;
                e) adotta  gli  atti per l'utilizzazione ottimale del
          personale  secondo  criteri  di  efficienza, disponendo gli
          opportuni   trasferimenti   di  personale  all'interno  del
          dipartimento;
                f) e' sentito dal Ministro ai fini dell'esercizio del
          potere  di  proposta per il conferimento degli incarichi di
          direzione degli uffici di livello dirigenziale generale, ai
          sensi  dell'art.  19,  comma  4,  del  decreto  legislativo
          3 febbraio 1993, n. 29;
                g) puo'   proporre   al   Ministro   l'adozione   dei
          provvedimenti  di revoca degli incarichi di direzione degli
          uffici di livello dirigenziale generale, ai sensi dell'art.
          19, comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29
          e, comunque, viene sentito nel relativo procedimento;
                h) e'  sentito  dal  Ministro  per  l'esercizio delle
          attribuzioni  a questi conferite dall'art. 14, comma 1, del
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
              6.  Con  le  modalita' di cui all'art. 16, comma 5, del
          decreto  legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono essere
          definiti ulteriori compiti del capo del dipartimento".
              - Il  decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reca:
          "Definizione   ed   ampliamento  delle  attribuzioni  della
          Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
          regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e Bolzano ed
          unificazione,  per  le  materie  ed  i compiti di interesse
          comune  delle  regioni, delle province e dei comuni, con la
          Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali".