Art. 12.
  1.  Nell'articolo  10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
((  come modificato dall'articolo 1 della legge 26 marzo 2001, n. 81,
al  secondo  periodo  )),  le parole: "all'intera area di competenza"
sono sostituite dalle seguenti: "ad aree o progetti di competenza".
          Riferimenti normativi:
              - La  legge  23  agosto 1988, n. 400, reca: "Disciplina
          dell'atti-vita'  di  Governo e ordinamento della Presidenza
          del Consiglio dei Ministri".
              - La  legge  26 marzo  2001,  n.  81,  pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 marzo 2001, reca: "Norme in
          materia di disciplina dell'attivita' di Governo".
              - Si  riporta  l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n.
          400, come modificato dal presente articolo:
              "Art.   10   (Sottosegretari   di   Stato).   -   1.  I
          Sottosegretari  di  Stato  sono  nominati  con  decreto del
          Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del
          Consiglio  dei Ministri, di concerto con il Ministro che il
          Sottosegretario   e'  chiamato  a  coadiuvare,  sentito  il
          Consiglio dei Ministri.
              2.  Prima  di  assumere le funzioni i Sottosegretari di
          Stato  prestano  giuramento  nelle  mani del Presidente del
          Consiglio dei Ministri con la formula di cui all'art. 1.
              3.  I Sottosegretari di Stato coadiuvano il Ministro ed
          esercitano   i   compiti   ad  essi  delegati  con  decreto
          ministeriale  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale. Fermi
          restando   la   responsabilita'  politica  e  i  poteri  di
          indirizzo politico dei Ministri ai sensi dell'art. 95 della
          Costituzione,  a  non  piu'  di  dieci  Sottosegretari puo'
          essere  attribuito  il  titolo di vice Ministro, se ad essi
          sono  conferite  deleghe  relative  ad  aree  o progetti di
          competenza di una o piu' strutture dipartimentali ovvero di
          piu'  direzioni generali. In tale caso la delega, conferita
          dal  Ministro  competente,  e'  approvata dal Consiglio dei
          Ministri,  su  proposta  del  Presidente  del Consiglio dei
          Ministri.
              4. I Sottosegretari di Stato possono intervenire, quali
          rappresentanti  del  Governo,  alle  sedute  delle Camere e
          delle Commissioni parlamentari, sostenere la discussione in
          conformita'  alle  direttive  del  Ministro e rispondere ad
          interrogazioni  ed interpellanze. I vice Ministri di cui al
          comma   3   possono  essere  invitati  dal  Presidente  del
          Consiglio   dei   Ministri,   d'intesa   con   il  Ministro
          competente,  a  partecipare  alle  sedute del Consiglio dei
          Ministri,  senza diritto di voto, per riferire su argomenti
          e questioni attinenti alla materia loro delegata.
              5.   Oltre   al   Sottosegretario   di  Stato  nominato
          segretario  del  Consiglio  dei  Ministri,  possono  essere
          nominati  presso  la  Presidenza del Consiglio dei Ministri
          altri  Sottosegretari  per  lo  svolgimento  di determinati
          compiti   e   servizi.  La  legge  sull'organizzazione  dei
          Ministeri   determina  il  numero  e  le  attribuzioni  dei
          Sottosegretari.  Entro  tali  limiti  i Sottosegretari sono
          assegnati  alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed ai
          Ministeri.".