Art. 12. 1. Nell'articolo 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, (( come modificato dall'articolo 1 della legge 26 marzo 2001, n. 81, al secondo periodo )), le parole: "all'intera area di competenza" sono sostituite dalle seguenti: "ad aree o progetti di competenza". Riferimenti normativi: - La legge 23 agosto 1988, n. 400, reca: "Disciplina dell'atti-vita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri". - La legge 26 marzo 2001, n. 81, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 marzo 2001, reca: "Norme in materia di disciplina dell'attivita' di Governo". - Si riporta l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, come modificato dal presente articolo: "Art. 10 (Sottosegretari di Stato). - 1. I Sottosegretari di Stato sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro che il Sottosegretario e' chiamato a coadiuvare, sentito il Consiglio dei Ministri. 2. Prima di assumere le funzioni i Sottosegretari di Stato prestano giuramento nelle mani del Presidente del Consiglio dei Ministri con la formula di cui all'art. 1. 3. I Sottosegretari di Stato coadiuvano il Ministro ed esercitano i compiti ad essi delegati con decreto ministeriale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fermi restando la responsabilita' politica e i poteri di indirizzo politico dei Ministri ai sensi dell'art. 95 della Costituzione, a non piu' di dieci Sottosegretari puo' essere attribuito il titolo di vice Ministro, se ad essi sono conferite deleghe relative ad aree o progetti di competenza di una o piu' strutture dipartimentali ovvero di piu' direzioni generali. In tale caso la delega, conferita dal Ministro competente, e' approvata dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri. 4. I Sottosegretari di Stato possono intervenire, quali rappresentanti del Governo, alle sedute delle Camere e delle Commissioni parlamentari, sostenere la discussione in conformita' alle direttive del Ministro e rispondere ad interrogazioni ed interpellanze. I vice Ministri di cui al comma 3 possono essere invitati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro competente, a partecipare alle sedute del Consiglio dei Ministri, senza diritto di voto, per riferire su argomenti e questioni attinenti alla materia loro delegata. 5. Oltre al Sottosegretario di Stato nominato segretario del Consiglio dei Ministri, possono essere nominati presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri altri Sottosegretari per lo svolgimento di determinati compiti e servizi. La legge sull'organizzazione dei Ministeri determina il numero e le attribuzioni dei Sottosegretari. Entro tali limiti i Sottosegretari sono assegnati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed ai Ministeri.".