Art. 2.
  1.  L'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e'
sostituito dal seguente:
  "Art.  3 (Disposizioni generali). - 1. I dipartimenti costituiscono
le strutture di primo livello nei seguenti Ministeri:
    1) Ministero dell'interno;
    2) Ministero della giustizia;
    3) Ministero dell'economia e delle finanze;
    4) Ministero delle attivita' produttive;
    5) Ministero delle politiche agricole e forestali;
    6) Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;
    7) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
    8) Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
    9) Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
    10) (( Ministero della salute )).
  2.  Le  direzioni  generali  costituiscono  le  strutture  di primo
livello nei seguenti Ministeri:
    1) Ministero degli affari esteri;
    2) Ministero della difesa;
    3) Ministero delle comunicazioni;
    4) (( Ministero per i beni e le attivita' culturali )).".
          Riferimenti normativi:
              - Per  il  riferimento al decreto legislativo 30 luglio
          1999, n. 300, si vedano le note all'art. 1.