Art. 2. 1. L'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e' sostituito dal seguente: "Art. 3 (Disposizioni generali). - 1. I dipartimenti costituiscono le strutture di primo livello nei seguenti Ministeri: 1) Ministero dell'interno; 2) Ministero della giustizia; 3) Ministero dell'economia e delle finanze; 4) Ministero delle attivita' produttive; 5) Ministero delle politiche agricole e forestali; 6) Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio; 7) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 8) Ministero del lavoro e delle politiche sociali; 9) Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; 10) (( Ministero della salute )). 2. Le direzioni generali costituiscono le strutture di primo livello nei seguenti Ministeri: 1) Ministero degli affari esteri; 2) Ministero della difesa; 3) Ministero delle comunicazioni; 4) (( Ministero per i beni e le attivita' culturali )).". Riferimenti normativi: - Per il riferimento al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si vedano le note all'art. 1.