Art. 3.
  1. L'articolo 27 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e'
sostituito dal seguente:
  "Art.  27  (Istituzione  del  Ministero  e  attribuzioni).  - 1. E'
istituito il Ministero delle attivita' produttive.
  2.  Al  Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti
allo  Stato in materia di industria, artigianato, energia, commercio,
fiere  e mercati, (( prodotti agroindustriali, salvo quanto stabilito
dall'articolo   33,   comma   3,  lettera  b),  turismo  e  industria
alberghiera,  miniere,  cave  e  torbiere,  acque minerali e termali,
politiche  per  i  consumatori, con eccezione dei prodotti agricoli e
agroalimentari,  ))  commercio  con l'estero e internazionalizzazione
del sistema produttivo.
  3.  Al  Ministero  sono  trasferite,  con  le  inerenti risorse, le
funzioni    del    Ministero    dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato,  del  Ministero  del  commercio  con  l'estero, del
Dipartimento del turismo istituito presso la Presidenza del Consiglio
dei  Ministri,  fatte  salve  le  risorse  e  il  personale che siano
attribuiti  con  il  presente decreto legislativo ad altri Ministeri,
agenzie  o  autorita',  perche'  concernenti  funzioni specificamente
assegnate  ad  essi,  e  fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli
effetti  degli  articoli  1,  comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b),
della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente
legislazione  alle  regioni  ed  agli  enti  locali  e alle autonomie
funzionali.
  4.  Spettano  inoltre  al  Ministero  delle attivita' produttive le
risorse e il personale del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione  economica, del Ministero della sanita', del Ministero
del  lavoro  e  della  previdenza  sociale,  concernenti  le funzioni
assegnate  al  Ministero  delle  attivita'  produttive  dal  presente
decreto legislativo.
  5.  Restano  ferme  le  competenze  spettanti  al  Ministero  della
difesa.".
          Riferimenti normativi:
              - Per  il  riferimento al decreto legislativo 30 luglio
          1999, n. 300, si vedano le note all'art. 1.