Art. 3. 1. L'articolo 27 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e' sostituito dal seguente: "Art. 27 (Istituzione del Ministero e attribuzioni). - 1. E' istituito il Ministero delle attivita' produttive. 2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di industria, artigianato, energia, commercio, fiere e mercati, (( prodotti agroindustriali, salvo quanto stabilito dall'articolo 33, comma 3, lettera b), turismo e industria alberghiera, miniere, cave e torbiere, acque minerali e termali, politiche per i consumatori, con eccezione dei prodotti agricoli e agroalimentari, )) commercio con l'estero e internazionalizzazione del sistema produttivo. 3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero del commercio con l'estero, del Dipartimento del turismo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, fatte salve le risorse e il personale che siano attribuiti con il presente decreto legislativo ad altri Ministeri, agenzie o autorita', perche' concernenti funzioni specificamente assegnate ad essi, e fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali e alle autonomie funzionali. 4. Spettano inoltre al Ministero delle attivita' produttive le risorse e il personale del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del Ministero della sanita', del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, concernenti le funzioni assegnate al Ministero delle attivita' produttive dal presente decreto legislativo. 5. Restano ferme le competenze spettanti al Ministero della difesa.". Riferimenti normativi: - Per il riferimento al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si vedano le note all'art. 1.