Art. 4-bis.
    (( 1. All'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio
1999,  n.  300,  la  parola:  "quattro" e' sostituita dalla seguente:
"tre" )).
          Riferimenti normativi:
              - Per  il  riferimento al decreto legislativo 30 luglio
          1999, n. 300, si vedano le note all'art. 1.
              - Si   riporta   l'art.   29  del  decreto  legislativo
          30 luglio  1999,  n.  300,  come  modificato  dal  presente
          articolo:
              "Art.  29  (Ordinamento). - 1. Il Ministero si articola
          in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5
          del  presente  decreto. Il numero dei dipartimenti non puo'
          essere superiore a tre, in riferimento alle aree funzionali
          definite nel precedente articolo.
              2.  Il  Ministero  delle attivita' produttive si avvale
          degli  uffici territoriali del Governo, nonche', sulla base
          di  apposita  convenzione,  degli  uffici  delle  camere di
          commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura,  delle
          regioni e degli enti locali.".