Art. 5.
    1.  All'articolo  31  del  decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300,  e' soppresso il comma 4 e nel comma 6 sono soppresse le parole:
"e del Ministero delle comunicazioni".
          Riferimenti normativi:
              - Per  il  riferimento al decreto legislativo 30 luglio
          1999, n. 300, si vedano le note all'art. 1.
              - Si   riporta   l'art.   31  del  decreto  legislativo
          30 luglio  1999,  n.  300,  come  modificato  dal  presente
          articolo:
              "Art.  31  (Agenzia  per  le  normative  ed i controlli
          tecnici). - 1. E' istituita l'agenzia per le normative ed i
          controlli tecnici nelle forme disciplinate dagli articoli 8
          e 9.
              2.  Spettano  all'agenzia  le  competenze  inerenti  ai
          controlli  di  conformita' delle macchine, degli impianti e
          dei  prodotti  nelle  materie  di  spettanza  del Ministero
          dell'industria,  del  commercio  e dell'artigianato e degli
          enti   pubblici   da   esso   vigilati.   Spetta,  inoltre,
          all'agenzia la vigilanza sugli enti di normazione tecnica e
          sugli  organismi  di accreditamento dei sistemi di qualita'
          aziendale e dei prodotti.
              3.  Spetta inoltre all'agenzia la predisposizione delle
          normative  tecniche  e degli standard per la certificazione
          dei  prodotti  nelle  materie  indicate al comma 2, ai fini
          della loro approvazione ministeriale.
              4. (comma soppresso).
              5.  Nell'esercizio delle funzioni a livello periferico,
          l'agenzia  puo'  stipulare  convenzioni  con  le regioni ed
          avvalersi,  oltre  che degli uffici territoriali di governo
          di cui all'art. 11, degli uffici delle camere di commercio,
          industria,   artigianato   e  agricoltura,  sulla  base  di
          apposita convenzione.
              6.   Sono   soppresse   le   strutture   del  Ministero
          dell'industria,   del   commercio  e  dell'artigianato  che
          svolgono  le  attivita'  demandate all'agenzia. Il relativo
          personale    e   le   relative   risorse   sono   assegnati
          all'agenzia.".