Art. 5. 1. All'articolo 31 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e' soppresso il comma 4 e nel comma 6 sono soppresse le parole: "e del Ministero delle comunicazioni". Riferimenti normativi: - Per il riferimento al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si vedano le note all'art. 1. - Si riporta l'art. 31 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal presente articolo: "Art. 31 (Agenzia per le normative ed i controlli tecnici). - 1. E' istituita l'agenzia per le normative ed i controlli tecnici nelle forme disciplinate dagli articoli 8 e 9. 2. Spettano all'agenzia le competenze inerenti ai controlli di conformita' delle macchine, degli impianti e dei prodotti nelle materie di spettanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e degli enti pubblici da esso vigilati. Spetta, inoltre, all'agenzia la vigilanza sugli enti di normazione tecnica e sugli organismi di accreditamento dei sistemi di qualita' aziendale e dei prodotti. 3. Spetta inoltre all'agenzia la predisposizione delle normative tecniche e degli standard per la certificazione dei prodotti nelle materie indicate al comma 2, ai fini della loro approvazione ministeriale. 4. (comma soppresso). 5. Nell'esercizio delle funzioni a livello periferico, l'agenzia puo' stipulare convenzioni con le regioni ed avvalersi, oltre che degli uffici territoriali di governo di cui all'art. 11, degli uffici delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, sulla base di apposita convenzione. 6. Sono soppresse le strutture del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che svolgono le attivita' demandate all'agenzia. Il relativo personale e le relative risorse sono assegnati all'agenzia.".