Art. 6. 1. Nel decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, (( al titolo IV )), dopo il capo VI e' inserito il seguente: "capo VI-bis Ministero delle comunicazioni.". 2. Nel decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dopo l'articolo 32, sono inseriti i seguenti: "Art. 32-bis (Istituzione del Ministero e attribuzioni). - 1. E' istituito il Ministero delle comunicazioni. 2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di poste, telecomunicazioni, reti multimediali, informatica, telematica, radiodiffusione sonora e televisiva, tecnologie innovative applicate al settore delle comunicazioni, (( ferme restando le competenze in materia di stampa ed editoria del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Restano ferme le competenze dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni )). Art. 32-ter (Aree funzionali). - 1. Il Ministero svolge in particolare le funzioni e i compiti di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali: a) comunicazioni e tecnologie dell'informazione: politiche nel settore delle comunicazioni, adeguamento periodico del servizio universale delle telecomunicazioni; piano nazionale di ripartizione delle frequenze e relativo coordinamento internazionale, radiodiffusione sonora e televisiva e telecomunicazioni, con particolare riguardo alla concessione del servizio pubblico radiotelevisivo ed ai rapporti con il concessionario, alla disciplina del settore delle telecomunicazioni, al rilascio delle concessioni, delle autorizzazioni e delle licenze, alla verifica degli obblighi di servizio universale nel settore delle telecomunicazioni, alla vigilanza sulla osservanza delle normative di settore e sulle emissioni radioelettriche ed alla emanazione delle norme di impiego dei relativi apparati, alla sorveglianza sul mercato; servizi postali e bancoposta, con particolare riferimento alla regolamentazione del settore, ai contratti di programma e di servizio con le Poste Italiane, alle concessioni ed autorizzazioni nel settore dei servizi postali, alla emissione delle carte valori, alla vigilanza sul settore e sul rispetto degli obblighi di servizio universale; (( produzioni multimediali, con particolare riferimento alle iniziative volte alla trasformazione su supporti innovativi e con tecniche interattive delle produzioni tradizionali, ferme restando le competenze dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni )); tecnologie dell'informazione, con particolare riferimento alle funzioni di normazione tecnica, standardizzazione, accreditamento, certificazione ed omologazione nel settore, coordinamento della ricerca applicata per le tecnologie innovative nel settore delle telecomunicazioni e per l'adozione e l'implementazione dei nuovi standard. Art. 32-quater (Ordinamento). - 1. Per l'organizzazione degli uffici e per l'ordinamento interno del Ministero si applica la normativa (( vigente alla data del 9 giugno 2001 )). Art. 32-quinquies (Funzioni in materia di requisiti e controlli tecnici). - 1. (( Sono attribuite al Ministero delle comunicazioni le funzioni relative: a) al rilascio dei titoli di abilitazione all'esercizio dei servizi radioelettrici; b) alla determinazione dei requisiti tecnici di apparecchiature e alle procedure di omologazione; all'accreditamento dei laboratori di prova; al rilascio delle autorizzazioni ad effettuare collaudi, installazioni, allacciamenti e manutenzione. 2-bis. All'articolo 55, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera a), dopo le parole: "il Ministero del lavoro sono soppresse le seguenti: ", della salute ; alla medesima lettera a), sono aggiunte in fine, le parole: il Ministero della salute ; b) alla lettera b), le parole: "il Ministero delle comunicazioni, sono soppresse" )). Riferimenti normativi: - Per il riferimento al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si vedano le note all'art. 1. - Si trascrive il testo dell'art. 32 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300: "Art. 32 (Agenzia per la proprieta' industriale). - 1. E' istituita l'agenzia per la proprieta' industriale, nelle forme disciplinate dagli articoli 8 e 9. 2. L'agenzia svolge i compiti e le funzioni dell'ufficio centrale dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di proprieta' industriale. 3. Rimangono ferme le competenze assegnate dalle norme vigenti alla commissione ricorsi prevista dall'art. 71 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni. 4. Nell'esercizio delle funzioni a livello periferico, l'agenzia puo' stipulare convenzioni con le regioni ed avvalersi, oltre che degli uffici territoriali di governo di cui all'art. 11, degli uffici delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, sulla base di apposita convenzione. 5. Sono soppresse le strutture del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che svolgono le attivita' demandate all'agenzia; il relativo personale e le relative risorse sono assegnate all'agenzia". - Si riporta l'art. 55, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal presente articolo: "Art. 55 (Procedura di attuazione ed entrata in vigore). - 1. A decorrere dalla data del decreto di nomina del primo governo costituito a seguito delle prime elezioni politiche successive all'entrata in vigore del presente decreto legislativo e salvo che non sia diversamente disposto dalle norme del presente decreto: a) sono istituiti: il Ministero dell'economia e delle finanze; il Ministero delle attivita' produttive; il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio; il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; il Ministero della salute; b) sono soppressi: il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; il Ministero delle finanze; il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; il Ministero del commercio con l'estero; il dipartimento per il turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri; il Ministero dell'ambiente; il Ministero dei lavori pubblici; il Ministero dei trasporti e della navigazione; il dipartimento per le aree urbane della Presidenza del Consiglio dei Ministri; il Ministero del lavoro e della previdenza sociale; il Ministero della sanita'; il dipartimento per le politiche sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri; il Ministero della pubblica istruzione; il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica".