Art. 6.
  1.  Nel decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, (( al titolo IV
)),  dopo  il capo VI e' inserito il seguente: "capo VI-bis Ministero
delle comunicazioni.".
  2.   Nel   decreto   legislativo   30 luglio  1999,  n.  300,  dopo
l'articolo 32, sono inseriti i seguenti:
  "Art.  32-bis  (Istituzione  del Ministero e attribuzioni). - 1. E'
istituito il Ministero delle comunicazioni.
  2.  Al  Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti
allo Stato in materia di poste, telecomunicazioni, reti multimediali,
informatica,   telematica,   radiodiffusione   sonora  e  televisiva,
tecnologie  innovative  applicate  al settore delle comunicazioni, ((
ferme  restando  le  competenze  in materia di stampa ed editoria del
Dipartimento  per  l'informazione  e  l'editoria della Presidenza del
Consiglio  dei  Ministri.  Restano ferme le competenze dell'Autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni )).
  Art.  32-ter  (Aree  funzionali).  -  1.  Il  Ministero  svolge  in
particolare  le  funzioni  e  i  compiti  di  spettanza statale nelle
seguenti aree funzionali:
    a) comunicazioni  e  tecnologie  dell'informazione: politiche nel
settore  delle  comunicazioni,  adeguamento  periodico  del  servizio
universale  delle  telecomunicazioni; piano nazionale di ripartizione
delle    frequenze    e    relativo   coordinamento   internazionale,
radiodiffusione   sonora   e   televisiva  e  telecomunicazioni,  con
particolare   riguardo   alla   concessione   del  servizio  pubblico
radiotelevisivo ed ai rapporti con il concessionario, alla disciplina
del  settore  delle telecomunicazioni, al rilascio delle concessioni,
delle autorizzazioni e delle licenze, alla verifica degli obblighi di
servizio   universale   nel  settore  delle  telecomunicazioni,  alla
vigilanza  sulla  osservanza  delle  normative  di  settore  e  sulle
emissioni  radioelettriche  ed alla emanazione delle norme di impiego
dei relativi apparati, alla sorveglianza sul mercato; servizi postali
e  bancoposta,  con particolare riferimento alla regolamentazione del
settore,  ai  contratti  di  programma  e  di  servizio  con le Poste
Italiane,  alle concessioni ed autorizzazioni nel settore dei servizi
postali,  alla  emissione  delle  carte  valori,  alla  vigilanza sul
settore  e  sul  rispetto  degli  obblighi di servizio universale; ((
produzioni  multimediali, con particolare riferimento alle iniziative
volte  alla  trasformazione  su  supporti  innovativi  e con tecniche
interattive   delle   produzioni   tradizionali,  ferme  restando  le
competenze  dell'Autorita'  per  le  garanzie nelle comunicazioni ));
tecnologie   dell'informazione,   con  particolare  riferimento  alle
funzioni  di  normazione  tecnica, standardizzazione, accreditamento,
certificazione  ed  omologazione  nel  settore,  coordinamento  della
ricerca  applicata  per  le  tecnologie  innovative nel settore delle
telecomunicazioni  e  per  l'adozione  e  l'implementazione dei nuovi
standard.
  Art.  32-quater  (Ordinamento).  -  1.  Per  l'organizzazione degli
uffici  e  per  l'ordinamento  interno  del  Ministero  si applica la
normativa (( vigente alla data del 9 giugno 2001 )).
  Art.  32-quinquies  (Funzioni  in  materia di requisiti e controlli
tecnici). - 1. (( Sono attribuite al Ministero delle comunicazioni le
funzioni relative:
    a) al  rilascio  dei  titoli  di  abilitazione  all'esercizio dei
servizi radioelettrici;
    b) alla determinazione dei requisiti tecnici di apparecchiature e
alle  procedure di omologazione; all'accreditamento dei laboratori di
prova;  al  rilascio  delle  autorizzazioni  ad  effettuare collaudi,
installazioni, allacciamenti e manutenzione.
  2-bis.  All'articolo 55, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) alla lettera a), dopo le parole: "il Ministero del lavoro sono
soppresse  le  seguenti:  ", della salute ; alla medesima lettera a),
sono aggiunte in fine, le parole: il Ministero della salute ;
    b) alla lettera b), le parole: "il Ministero delle comunicazioni,
sono soppresse" )).
          Riferimenti normativi:
              - Per  il  riferimento al decreto legislativo 30 luglio
          1999, n. 300, si vedano le note all'art. 1.
              - Si  trascrive  il  testo  dell'art.  32  del  decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n. 300:
              "Art.  32 (Agenzia per la proprieta' industriale). - 1.
          E' istituita l'agenzia per la proprieta' industriale, nelle
          forme disciplinate dagli articoli 8 e 9.
              2.   L'agenzia   svolge   i   compiti   e  le  funzioni
          dell'ufficio  centrale dei brevetti per invenzioni, modelli
          e marchi, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di
          proprieta' industriale.
              3.  Rimangono ferme le competenze assegnate dalle norme
          vigenti  alla commissione ricorsi prevista dall'art. 71 del
          regio   decreto  29 giugno  1939,  n.  1127,  e  successive
          modificazioni.
              4.  Nell'esercizio delle funzioni a livello periferico,
          l'agenzia  puo'  stipulare  convenzioni  con  le regioni ed
          avvalersi,  oltre  che degli uffici territoriali di governo
          di cui all'art. 11, degli uffici delle camere di commercio,
          industria,   artigianato   e  agricoltura,  sulla  base  di
          apposita convenzione.
              5.   Sono   soppresse   le   strutture   del  Ministero
          dell'industria,   del   commercio  e  dell'artigianato  che
          svolgono  le  attivita'  demandate all'agenzia; il relativo
          personale    e   le   relative   risorse   sono   assegnate
          all'agenzia".
              - Si   riporta   l'art.   55,   comma  1,  del  decreto
          legislativo  30 luglio  1999,  n.  300, come modificato dal
          presente articolo:
              "Art.   55  (Procedura  di  attuazione  ed  entrata  in
          vigore).  - 1. A decorrere dalla data del decreto di nomina
          del primo governo costituito a seguito delle prime elezioni
          politiche  successive  all'entrata  in  vigore del presente
          decreto  legislativo  e  salvo  che  non  sia  diversamente
          disposto dalle norme del presente decreto:
                a) sono istituiti:
                  il Ministero dell'economia e delle finanze;
                  il Ministero delle attivita' produttive;
                  il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio;
                  il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
                  il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
                  il  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita' e
          della ricerca;
                  il Ministero della salute;
                b) sono soppressi:
                  il  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e della
          programmazione economica;
                  il Ministero delle finanze;
                  il   Ministero   dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato;
                  il Ministero del commercio con l'estero;
                  il dipartimento per il turismo della Presidenza del
          Consiglio dei Ministri;
                  il Ministero dell'ambiente;
                  il Ministero dei lavori pubblici;
                  il Ministero dei trasporti e della navigazione;
                  il dipartimento per le aree urbane della Presidenza
          del Consiglio dei Ministri;
                  il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
                  il Ministero della sanita';
                  il  dipartimento  per  le  politiche  sociali della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri;
                  il Ministero della pubblica istruzione;
                  il   Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca
          scientifica e tecnologica".