Art. 6-bis. (( 1. All'articolo 33, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dopo le parole: "certificazione per la qualita';" sono inserite le seguenti; "trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari come definiti dal paragrafo 1 dell'articolo 32 del trattato che istituisce la Comunita' europea, come modificato dal trattato di Amsterdam, di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209;" )). Riferimenti normativi: - Si riporta l'art. 33, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal presente articolo: "Art. 33. - 3. Il Ministero svolge in particolare, nei limiti stabiliti dal predetto art. 2 del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, le funzioni e i compiti nelle seguenti aree funzionali: a) agricoltura e pesca: elaborazione e coordinamento, di intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, delle linee di politica agricola e forestale, in coerenza con quella comunitaria; trattazione, cura e rappresentanza degli interessi della pesca e acquacoltura nell'ambito della politica di mercato in sede comunitaria ed internazionale; disciplina generale e coordinamento delle politiche relative attivita' di pesca e acquacoltura, in materia di gestione delle risorse ittiche marine di interesse nazionale, di importazione e di esportazione dei prodotti ittici, nell'applicazione della regolamentazione comunitaria e di quella derivante dagli accordi internazionali e l'esecuzione degli obblighi comunitari ed internazionali riferibili a livello statale; adempimenti relativi al Fondo europeo di orientamento e garanzia in agricoltura (FEOGA), sezioni garanzia e orientamento, a livello nazionale e comunitario, compresa la verifica della regolarita' delle operazioni relative al FEOGA, sezione garanzia; riconoscimento e vigilanza sugli organismi pagatori statali di cui al regolamento n. 1663/95 della Commissione del 7 luglio 1995; b) qualita' dei prodotti agricoli e dei servizi: riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione per la qualita'; trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari come definiti dal paragrafo 1 dell'art. 32 del trattato che istituisce la Comunita' europea, come modificato dal trattato di Amsterdam, di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 219; tutela e valorizzazione della qualita' dei prodotti agricoli e ittici; agricoltura biologica; promozione e tutela della produzione ecocompatibile e delle attivita' agricole nelle aree protette; certificazione delle attivita' agricole e forestali ecocompatibili; elaborazione del codex alimentarius; valorizzazione economica dei prodotti agricoli e ittici; riconoscimento e sostegno delle unioni e delle associazioni nazionali dei produttori agricoli; accordi interprofessionali di dimensione nazionale; prevenzione e repressione - attraverso l'ispettorato centrale repressione frodi di cui all'art. 10 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462 - nella preparazione e nel commercio dei prodotti agroalimentari e ad uso agrario; controllo sulla qualita' delle merci di importazione, nonche' lotta alla concorrenza sleale.". - Si trascrive il testo dell'art. 32 del trattato che istituisce la Comunita' europea, come modificato dal trattato di Amsterdam, di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209: "Art. 32 (ex articolo 38). - 1. Il mercato comune comprende l'agricoltura e il commercio dei prodotti agricoli. Per prodotti agricoli si intendono i prodotti del suolo, dell'allevamento e della pesca, come pure i prodotti di prima trasformazione che sono in diretta connessione con tali prodotti. 2. Salvo contrarie disposizioni degli articoli da 33 a 38 inclusi, le norme previste per l'instaurazione del mercato comune sono applicabili ai prodotti agricoli. 3. I prodotti cui si applicano le disposizioni degli articoli da 33 a 38 inclusi sono enumerati nell'elenco che costituisce l'allegato I del presente trattato. 4. Il funzionamento e lo sviluppo del mercato comune per i prodotti agricoli devono essere accompagnati dall'instaurazione di una politica agricola comune.". - La legge 16 giugno 1998, n. 209, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 1998, reca "Ratifica ed esecuzione del Trattato di Amsterdam che modifica il Trattato sull'Unione europea, i trattati che istituiscono le Comunita' europee ed alcuni atti connessi, con allegato e protocolli, fatto ad Amsterdam il 2 ottobre 1997".