Art. 6-bis.
  (( 1. All'articolo 33, comma 3, lettera b), del decreto legislativo
30 luglio  1999,  n.  300,  dopo  le  parole:  "certificazione per la
qualita';"    sono    inserite   le   seguenti;   "trasformazione   e
commercializzazione  dei  prodotti  agricoli  e  agroalimentari  come
definiti dal paragrafo 1 dell'articolo 32 del trattato che istituisce
la  Comunita'  europea, come modificato dal trattato di Amsterdam, di
cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209;" )).
          Riferimenti normativi:
              - Si   riporta   l'art.   33,   comma 3,   del  decreto
          legislativo  30 luglio  1999,  n.  300, come modificato dal
          presente articolo:
              "Art.  33. - 3. Il Ministero svolge in particolare, nei
          limiti   stabiliti   dal   predetto   art.  2  del  decreto
          legislativo  4 giugno 1997, n. 143, le funzioni e i compiti
          nelle seguenti aree funzionali:
                a) agricoltura e pesca: elaborazione e coordinamento,
          di  intesa  con la conferenza permanente per i rapporti tra
          lo  Stato,  le  regioni  e le province autonome di Trento e
          Bolzano,  delle  linee di politica agricola e forestale, in
          coerenza   con  quella  comunitaria;  trattazione,  cura  e
          rappresentanza  degli  interessi della pesca e acquacoltura
          nell'ambito  della  politica di mercato in sede comunitaria
          ed  internazionale;  disciplina  generale  e  coordinamento
          delle politiche relative attivita' di pesca e acquacoltura,
          in  materia  di  gestione  delle  risorse ittiche marine di
          interesse  nazionale, di importazione e di esportazione dei
          prodotti  ittici,  nell'applicazione della regolamentazione
          comunitaria   e   di   quella   derivante   dagli   accordi
          internazionali  e l'esecuzione degli obblighi comunitari ed
          internazionali  riferibili  a  livello statale; adempimenti
          relativi  al  Fondo  europeo  di orientamento e garanzia in
          agricoltura  (FEOGA),  sezioni  garanzia  e orientamento, a
          livello nazionale e comunitario, compresa la verifica della
          regolarita'  delle  operazioni  relative  al FEOGA, sezione
          garanzia;   riconoscimento   e  vigilanza  sugli  organismi
          pagatori  statali  di  cui  al regolamento n. 1663/95 della
          Commissione del 7 luglio 1995;
                b) qualita'  dei  prodotti  agricoli  e  dei servizi:
          riconoscimento    degli    organismi    di    controllo   e
          certificazione    per   la   qualita';   trasformazione   e
          commercializzazione  dei prodotti agricoli e agroalimentari
          come definiti dal paragrafo 1 dell'art. 32 del trattato che
          istituisce   la  Comunita'  europea,  come  modificato  dal
          trattato di Amsterdam, di cui alla legge 16 giugno 1998, n.
          219;  tutela  e  valorizzazione della qualita' dei prodotti
          agricoli  e  ittici;  agricoltura  biologica;  promozione e
          tutela  della  produzione  ecocompatibile e delle attivita'
          agricole   nelle   aree   protette;   certificazione  delle
          attivita' agricole e forestali ecocompatibili; elaborazione
          del   codex   alimentarius;  valorizzazione  economica  dei
          prodotti agricoli e ittici; riconoscimento e sostegno delle
          unioni   e  delle  associazioni  nazionali  dei  produttori
          agricoli;    accordi   interprofessionali   di   dimensione
          nazionale;   prevenzione   e   repressione   -   attraverso
          l'ispettorato centrale repressione frodi di cui all'art. 10
          del  decreto-legge  18 giugno  1986, n. 282, convertito con
          modificazioni,  dalla  legge  7 agosto 1986, n. 462 - nella
          preparazione  e nel commercio dei prodotti agroalimentari e
          ad  uso  agrario;  controllo  sulla qualita' delle merci di
          importazione, nonche' lotta alla concorrenza sleale.".
              - Si  trascrive  il testo dell'art. 32 del trattato che
          istituisce   la  Comunita'  europea,  come  modificato  dal
          trattato di Amsterdam, di cui alla legge 16 giugno 1998, n.
          209:
              "Art.  32  (ex  articolo  38).  -  1. Il mercato comune
          comprende   l'agricoltura   e  il  commercio  dei  prodotti
          agricoli. Per prodotti agricoli si intendono i prodotti del
          suolo, dell'allevamento e della pesca, come pure i prodotti
          di prima trasformazione che sono in diretta connessione con
          tali prodotti.
              2.  Salvo contrarie disposizioni degli articoli da 33 a
          38  inclusi,  le  norme  previste  per  l'instaurazione del
          mercato comune sono applicabili ai prodotti agricoli.
              3.  I  prodotti  cui si applicano le disposizioni degli
          articoli  da 33 a 38 inclusi sono enumerati nell'elenco che
          costituisce l'allegato I del presente trattato.
              4.  Il  funzionamento  e lo sviluppo del mercato comune
          per   i   prodotti   agricoli  devono  essere  accompagnati
          dall'instaurazione di una politica agricola comune.".
              - La  legge  16 giugno  1998,  n. 209, pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 1998, reca "Ratifica
          ed  esecuzione  del  Trattato  di Amsterdam che modifica il
          Trattato  sull'Unione  europea, i trattati che istituiscono
          le  Comunita' europee ed alcuni atti connessi, con allegato
          e protocolli, fatto ad Amsterdam il 2 ottobre 1997".