Art. 8.
  1.  I  commi  1,  2  e  3  dell'articolo 45 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, sono sostituiti dai seguenti:
  "1. E' istituito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
  2.  Sono  attribuite al Ministero le funzioni e i compiti spettanti
allo   Stato   in  materia  di  politiche  sociali,  con  particolare
riferimento  alla prevenzione e riduzione delle condizioni di bisogno
e  disagio  delle  persone e delle famiglie, di politica del lavoro e
sviluppo  dell'occupazione,  di  tutela del lavoro e dell'adeguatezza
del sistema previdenziale.
  3.  Al  Ministero  sono  trasferite,  con  le  inerenti risorse, le
funzioni del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nonche'
le  funzioni del Dipartimento per gli affari sociali, operante presso
la  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri, ivi compresa quelle in
materia  di  immigrazione,  eccettuate  quelle  attribuite, anche dal
presente  decreto, ad altri Ministeri o agenzie, e fatte in ogni caso
salve,  ai  sensi  e  per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3,
comma  1,  lettere  a)  e  b),  della  legge 15 marzo 1997, n. 59, le
funzioni  conferite  dalla  vigente  legislazione alle regioni e agli
enti   locali.   Il  Ministero  esercita  le  funzioni  di  vigilanza
sull'Agenzia per il servizio civile, di cui all'articolo 10, (( commi
7  e  seguenti )), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Il
Ministero  esercita  altresi'  le  funzioni di vigilanza spettanti al
Ministero   del   lavoro   e   della   previdenza  sociale,  a  norma
dell'articolo   88,  sull'Agenzia  per  la  formazione  e  istruzione
professionale.".
          Riferimenti normativi:
              - Per  il  riferimento al decreto legislativo 30 luglio
          1999, n. 300, si vedano le note all'art. 1.
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  45  del  decreto
          legislativo  30 luglio  1999,  n.  300, come modificato dal
          decreto qui pubblicato:
              "Art.  45 (Istituzione del Ministero e attribuzioni). -
          1.  E'  istituito il Ministero del lavoro e delle politiche
          sociali.
              2. Sono attribuite al Ministero le funzioni e i compiti
          spettanti  allo  Stato in materia di politiche sociali, con
          particolare  riferimento alla prevenzione e riduzione delle
          condizioni  di  bisogno  e  disagio  delle  persone e delle
          famiglie,    di    politica    del    lavoro   e   sviluppo
          dell'occupazione,  di  tutela del lavoro e dell'adeguatezza
          del sistema previdenziale.
              3.  Al  Ministero  sono  trasferite,  con  le  inerenti
          risorse,  le  funzioni  del  Ministero  del  lavoro e della
          previdenza  sociale,  nonche'  le funzioni del Dipartimento
          per  gli  affari sociali, operante presso la Presidenza del
          Consiglio  dei  Ministri, ivi compresa quelle in materia di
          immigrazione,   eccettuate  quelle  attribuite,  anche  dal
          presente  decreto, ad altri Ministeri o agenzie, e fatte in
          ogni  caso salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli
          1,  comma  2,  e  3,  comma 1, lettere a) e b), della legge
          15 marzo  1997,  n. 59, le funzioni conferite dalla vigente
          legislazione  alle regioni e agli enti locali. Il Ministero
          esercita  le  funzioni  di  vigilanza  sull'Agenzia  per il
          servizio  civile,  di  cui all'art. 10, commi 7 e seguenti,
          del   decreto   legislativo  30 luglio  1999,  n.  303.  Il
          Ministero   esercita  altresi'  le  funzioni  di  vigilanza
          spettanti  al  Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza
          sociale,   a   norma  dell'art.  88,  sull'Agenzia  per  la
          formazione e istruzione professionale.
              4.  Al  Ministero  sono  altresi'  trasferite,  con  le
          inerenti  risorse,  le  funzioni  che, da parte di apposite
          strutture e con riferimento alle materie di cui al comma 1,
          sono  esercitate:  dal  Ministero  degli  affari esteri, in
          materia  di  tutela  previdenziale dei lavoratori emigrati;
          dal Ministero dei trasporti e della navigazione, in materia
          di   vigilanza   sul   trattamento   giuridico,  economico,
          previdenziale  ed assistenziale del personale delle aziende
          autoferrotranviarie  e  delle gestioni governative, nonche'
          in  materia  di organizzazione, assistenza e previdenza del
          lavoro  marittimo,  portuale  e  della  pesca; dallo stesso
          Ministero  dei  trasporti e della navigazione in materia di
          previdenza  e  assistenza dei lavoratori addetti ai servizi
          di  trasporto  aereo;  dal  Ministero  dell'industria,  del
          commercio   e  dell'artigianato,  in  materia  di  servizio
          ispettivo   per  la  sicurezza  mineraria  e  di  vigilanza
          sull'applicazione  della legislazione attinente alla salute
          sui   luoghi   di   lavoro;   dal  Ministero  dell'interno,
          iniziative  di  cooperazione  internazionale e attivita' di
          prevenzione e studio sulle emergenze sociali".
              - Si  trascrive  il  testo  degli  articoli 1 e 3 della
          legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni:
              "Art.  1. - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro
          nove  mesi  dalla  data di entrata in vigore della presente
          legge,  uno  o  piu'  decreti legislativi volti a conferire
          alle regioni e agli enti locali, ai sensi degli articoli 5,
          118   e   128   della   Costituzione,  funzioni  e  compiti
          amministrativi  nel  rispetto  dei  principi  e dei criteri
          direttivi  contenuti  nella  presente  legge. Ai fini della
          presente legge, per "conferimento si intende trasferimento,
          delega  o  attribuzione  di  funzioni e compiti e per "enti
          locali  si  intendono  le  province, i comuni, le comunita'
          montane e gli altri enti locali.
              2.  Sono  conferite  alle  regioni  e agli enti locali,
          nell'osservanza  del  principio  di  sussidiarieta'  di cui
          all'art.  4,  comma  3,  lettera  a), della presente legge,
          anche  ai  sensi  dell'art. 3 della legge 8 giugno 1990, n.
          142,  tutte le funzioni e i compiti amministrativi relativi
          alla  cura degli interessi e alla promozione dello sviluppo
          delle  rispettive  comunita', nonche' tutte le funzioni e i
          compiti   amministrativi   localizzabili   nei   rispettivi
          territori   in   atto  esercitati  da  qualunque  organo  o
          amministrazione  dello Stato, centrali o periferici, ovvero
          tramite enti o altri soggetti pubblici.
              3.  Sono  esclusi  dall'applicazione dei commi 1 e 2 le
          funzioni e i compiti riconducibili alle seguenti materie:
                a) affari   esteri   e   commercio   estero,  nonche'
          cooperazione   internazionale   e   attivita'  promozionale
          all'estero di rilievo nazionale;
                b) difesa,  forze armate, armi e munizioni, esplosivi
          e materiale strategico;
                c) rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose;
                d) tutela dei beni culturali e del patrimonio storico
          artistico;
                e) vigilanza sullo stato civile e sull'anagrafe;
                f) cittadinanza,   immigrazione,  rifugiati  e  asilo
          politico, estradizione;
                g) consultazioni   elettorali,  elettorato  attivo  e
          passivo,  propaganda elettorale, consultazioni referendarie
          escluse quelle regionali;
                h) moneta,  sistema  valutario  e  perequazione delle
          risorse finanziarie;
                i) dogane,   protezione   dei   confini  nazionali  e
          profilassi internazionale;
                l) ordine pubblico e sicurezza pubblica;
                m) amministrazione della giustizia;
                n) poste e telecomunicazioni;
                o) previdenza   sociale,   eccedenze   di   personale
          temporanee e strutturali;
                p) ricerca scientifica;
                q) istruzione  universitaria, ordinamenti scolastici,
          programmi      scolastici,      organizzazione     generale
          dell'istruzione scolastica e stato giuridico del personale;
                r) vigilanza in materia di lavoro e cooperazione.
              4. Sono inoltre esclusi dall'applicazione dei commi 1 e
          2:
                a) i   compiti   di   regolazione  e  controllo  gia'
          attribuiti   con   legge   statale  ad  apposite  autorita'
          indipendenti;
                b) i    compiti    strettamente    preordinati   alla
          programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione di
          grandi   reti   infrastrutturali  dichiarate  di  interesse
          nazionale con legge statale;
                c) i  compiti  di  rilievo  nazionale  del sistema di
          protezione  civile,  per la difesa del suolo, per la tutela
          dell'ambiente   e  della  salute,  per  gli  indirizzi,  le
          funzioni e i programmi nel settore dello spettacolo, per la
          ricerca,  la produzione, il trasporto e la distribuzione di
          energia;  gli  schemi di decreti legislativi, ai fini della
          individuazione  dei  compiti  di  rilievo  nazionale,  sono
          predisposti  previa intesa con la Conferenza permanente per
          i  rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
          di  Trento e Bolzano; in mancanza dell'intesa, il Consiglio
          dei  Ministri  delibera  motivatamente in via definitiva su
          proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
                d) i  compiti  esercitati  localmente  in  regime  di
          autonomia  funzionale dalle camere di commercio, industria,
          artigianato e agricoltura e dalle universita' degli studi;
                e) il coordinamento dei rapporti con l'Unione europea
          e  i  compiti  preordinati  ad  assicurare  l'esecuzione  a
          livello  nazionale  degli  obblighi  derivanti dal Trattato
          sull'Unione europea e dagli accordi internazionali.
              5.  Resta  ferma  la  disciplina concernente il sistema
          statistico  nazionale,  anche  ai  fini  del rispetto degli
          obblighi derivanti dal Trattato sull'Unione europea e dagli
          accordi internazionali.
              6.   La   promozione   dello   sviluppo  economico,  la
          valorizzazione dei sistemi produttivi e la promozione della
          ricerca  applicata  sono  interessi pubblici primari che lo
          Stato,  le  regioni, le province, i comuni e gli altri enti
          locali  assicurano nell'ambito delle rispettiva competenze,
          nel  rispetto  delle esigenze della salute, della sicurezza
          pubblica e della tutela dell'ambiente.".
              "Art. 3. - 1. Con i decreti legislativi di cui all'art.
          1 sono:
                a) individuati tassativamente le funzioni e i compiti
          da mantenere in capo alle amministrazioni statali, ai sensi
          e nei limiti di cui all'art. 1;
                b) indicati,  nell'ambito  di  ciascuna  materia,  le
          funzioni  e  i  compiti  da conferire alle regioni anche ai
          fini di cui all'art. 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e
          osservando  il  principio di sussidiarieta' di cui all'art.
          4,  comma  3,  lettera  a),  della  presente  legge,  o  da
          conferire  agli  enti  locali  territoriali o funzionali ai
          sensi   degli  articoli  128  e  118,  primo  comma,  della
          Costituzione,   nonche'   i   criteri   di   conseguente  e
          contestuale  attribuzione  e ripartizione tra le regioni, e
          tra  queste  e  gli  enti  locali, dei beni e delle risorse
          finanziarie,   umane,   strumentali   e  organizzative;  il
          conferimento  avviene  gradualmente  ed  entro  il  periodo
          massimo  di  tre  anni,  assicurando  l'effettivo esercizio
          delle funzioni conferite;
                c) individuati   le  procedure  e  gli  strumenti  di
          raccordo,  anche  permanente, con eventuale modificazione o
          nuova  costituzione  di forme di cooperazione strutturali e
          funzionali,  che  consentano  la  collaborazione e l'azione
          coordinata  tra  enti  locali,  tra regioni e tra i diversi
          livelli di governo e di amministrazione anche con eventuali
          interventi  sostitutivi  nel  caso  di  inadempienza  delle
          regioni  e  degli enti locali nell'esercizio delle funzioni
          amministrative  ad  essi  conferite,  nonche' la presenza e
          l'intervento,  anche  unitario,  di rappresentanti statali,
          regionali  e locali nelle diverse strutture, necessarie per
          l'esercizio   delle   funzioni   di   raccordo,  indirizzo,
          coordinamento e controllo;
                d) soppresse,  trasformate  o  accorpate le strutture
          centrali  e  periferiche  interessate  dal  conferimento di
          funzioni  e  compiti  con le modalita' e nei termini di cui
          all'art.   7,   comma  3,  salvaguardando  l'integrita'  di
          ciascuna  regione  e  l'accesso delle comunita' locali alle
          strutture sovraregionali;
                e) individuate  le  modalita'  e  le procedure per il
          trasferimento  del personale statale senza oneri aggiuntivi
          per la finanza pubblica;
                f) previste le modalita' e le condizioni con le quali
          l'amministrazione  dello  Stato puo' avvalersi, per la cura
          di  interessi  nazionali,  di  uffici  regionali  e locali,
          d'intesa  con  gli  enti  interessati  o  con gli organismi
          rappresentativi degli stessi;
                g) individuate  le  modalita'  e le condizioni per il
          conferimento a idonee strutture organizzative di funzioni e
          compiti che non richiedano, per la loro natura, l'esercizio
          esclusivo da parte delle regioni e degli enti locali;
                h) previste   le   modalita'   e  le  condizioni  per
          l'accessibilita'    da    parte   del   singolo   cittadino
          temporaneamente   dimorante   al  di  fuori  della  propria
          residenza ai servizi di cui voglia o debba usufruire.
              2.   Speciale   normativa  e'  emanata  con  i  decreti
          legislativi  di  cui  all'art.  1 per il comune di Campione
          d'Italia,   in   considerazione   della   sua  collocazione
          territoriale separata e della conseguente peculiare realta'
          istituzionale,    socio-economica,   valutaria,   doganale,
          fiscale e finanziaria".
              - Il   decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  303,
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale 10 settembre 1999, n.
          205,   supplemento   ordinario,  reca:  "Ordinamento  della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11
          della legge 15 marzo 1997, n. 59.".
              - Si  riporta  l'art.  10,  commi 7, 8 e 9, del decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n. 303:
              "7.  E' istituita, nelle forme di cui agli articoli 8 e
          9,  del  decreto  legislativo  sul  riordino dei Ministeri,
          l'Agenzia   per   il   servizio  civile,  alla  quale  sono
          trasferiti,  con le inerenti risorse finanziarie, materiali
          ed  umane,  i  compiti attribuiti all'Ufficio nazionale del
          servizio   civile   dalla  legge  8 luglio  1998,  n.  230.
          L'Agenzia  svolge  altresi'  i compiti relativi al servizio
          sostitutivo  di  quello di leva previsti dall'art. 46 della
          legge  27 dicembre 1997, n. 449. L'Agenzia e' soggetta alla
          vigilanza    della    struttura   centrale   che   esercita
          attribuzioni nell'area funzionale dei diritti sociali.
              8.  L'Agenzia,  in  particolare,  organizza, gestisce e
          verifica   la  chiamata  e  l'impiego  degli  obiettori  di
          coscienza,   promuovendone  e  curandone  la  formazione  e
          l'addestramento,  anche in vista della pianificazione degli
          eventuali richiami in caso di pubbliche calamita'.
              9.  Lo  statuto  dell'Agenzia  di  cui  al  comma  7 e'
          adottato con regolamento da emanarsi entro sessanta giorni,
          ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
          n.  400,  su  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei
          Ministri  e  del  Ministro  vigilante,  di  concerto con il
          Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
          economica.   Gli   organi  dell'Ufficio  nazionale  per  il
          servizio  civile  operano  sino  alla  data di nomina degli
          organi previsti dallo statuto dell'Agenzia.".
              - Si  trascrive  il  testo  dell'art.  88  del  decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n. 300:
              "Art.  88  (Agenzia  per  la  formazione e l'istruzione
          professionale).  - 1. E' istituita, nelle forme di cui agli
          articoli  8  e  9  del  presente  decreto, l'agenzia per la
          formazione e l'istruzione professionale.
              2. All'agenzia sono trasferiti, con le inerenti risorse
          finanziarie,   strumentali   e   di  personale,  i  compiti
          esercitati  dal  Ministero  del  lavoro  e della previdenza
          sociale  e  dal  Ministero  della  pubblica  istruzione  in
          materia  di  sistema  integrato  di istruzione e formazione
          professionale.
              3.  Ai  fini  di  una  compiuta  attuazione del sistema
          formativo integrato e di un equilibrato soddisfacimento sia
          delle  esigenze  della  formazione  professionale, connesse
          anche   all'esercizio,   in   materia,   delle   competenze
          regionali,   sia   delle   esigenze  generali  del  sistema
          scolastico,  definite  dal  competente Ministero, l'agenzia
          svolge,  in  particolare, i compiti statali di cui all'art.
          142  del  decreto  legislativo  31 marzo  1998,  n. 112, ad
          eccezione  di  quelli cui si riferiscono le lettere a) e l)
          del   comma   1,  e  di  quelli  inerenti  alla  formazione
          scolastica  e  di  formazione  tecnica  superiore.  In tale
          quadro,  l'agenzia  esercita  la funzione di accreditamento
          delle  strutture  di  formazione professionale che agiscono
          nel  settore  e  dei  programmi  integrati  di istruzione e
          formazione anche nei corsi finalizzati al conseguimento del
          titolo   di  studio  o  diploma  di  istruzione  secondaria
          superiore.  L'agenzia svolge, inoltre, attivita' di studio,
          ricerca,  sperimentazione,  documentazione,  informazione e
          assistenza    tecnica    nel   settore   della   formazione
          professionale.
              4. Lo statuto dell'agenzia e' approvato con regolamento
          emanato  ai  sensi  dell'art.  8,  comma 4, su proposta dei
          Ministri del lavoro, della pubblica istruzione, di concerto
          con   il   Ministro   del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione economica. E' altresi' sentita la Conferenza
          per  i  rapporti  permanenti  tra Stato, regioni e province
          autonome.   Lo  statuto  conferisce  compiti  di  controllo
          gestionale ad un organo a composizione mista Stato-regioni.
              5.  L'agenzia e' sottoposta alla vigilanza del Ministro
          del  lavoro e del Ministro della pubblica istruzione, per i
          profili   di   rispettiva   competenza,  nel  quadro  degli
          indirizzi  definiti  d'intesa  fra  i  predetti Ministri. I
          programmi generali di attivita' dell'agenzia sono approvati
          dalle   autorita'   statali   competenti  d'intesa  con  la
          Conferenza  per  i  rapporti  tra  lo  Stato e le regioni e
          province  autonome.  L'Autorita'  di  vigilanza  esercita i
          compiti   di   cui  all'art.  142,  comma  2,  del  decreto
          legislativo  31 marzo 1998, n. 112. Lo statuto dell'Agenzia
          prevede che il direttore sia nominato d'intesa dal Ministro
          della pubblica istruzione e dal Ministro del lavoro.
              6.  Con regolamenti adottati con le procedure di cui al
          comma 4, su proposta anche dei Ministri di settore, possono
          essere  trasferiti all'Agenzia, con le inerenti risorse, le
          funzioni  inerenti  alla formazione professionale svolte da
          strutture   operanti  presso  Ministeri  o  amministrazioni
          pubbliche.
              7. All'allegato 3 della legge 8 marzo 1999, n. 50, dopo
          il  numero  8,  e'  aggiunto  il seguente: "9) formazione e
          istruzione professionale ".